Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8651 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27524-2006 proposto da:

S.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I.

S.P.A. SOC. DI CARTOLIZZAZIONE CREDITI I.N.P.S., MONTEPASCHI SE.RI.T.

S.P.A.;

– intimati –

e sul ricorso 30328-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.C.M., MONTEPASCHI SE.RI.T. S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 273/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/09/2005 R.G.N. 96/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20 gennaio 2001, S.C.M. adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Catania e proponeva nei confronti dell’INPS e della Montepaschi Serit s.p.a. opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 40 milioni circa per omissioni contributive relative a contributi fissi e percentuale dovuti alla gestione commercianti.

Eccepiva l’avvenuta estinzione del credito per prescrizione quinquennale per il periodo anteriore al 13/12/95 e nel merito contestava la fondatezza della pretesa azionata, chiedendo l’annullamento della opposta cartella.

Istauratosi il contraddittorio nei confronti dell’INPS e della Montepaschi, che seppur ritualmente citati non si costituivano, veniva acquisita la documentazione offerta in produzione.

Con sentenza del 9 maggio 2002 il Giudice adito, in accoglimento dell’opposizione, annullava l’opposto titolo; dichiarava irrepetibili le spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS, con ricorso del 21 gennaio 2003, chiedendo che la Corte di Appello riformasse l’impugnata sentenza. ritenendo dovuti tutti i contributi e relative somme aggiuntive per il periodo successivo al 13 dicembre 1995^condannando, in conseguenza la signora S.C.M. al pagamento del credito di cui alla cartella di pagamento, non colpito dall’eccepita prescrizione.

S.C.M., si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 31 marzo-30 settembre 2005, l’adita Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava, con riferimento alle somme richieste con la opposta cartella, che erano dovute quelle per contributi omessi relativi al periodo dal 1.1.1996 in poi e le relative somme aggiuntive e sanzioni determinate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10 essendo prescritti i contributi ivi richiesti per il periodo sino al 31 dicembre 1995.

A sostegno della decisione osservava che la prova del debito della S. scaturiva dalla istanza di iscrizione in data 4 febbraio 1997, con decorrenza dal gennaio 1992 (risultante dall’estratto INPS – gestione commercianti del 14 febbraio 2003) negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali gestiti prima dalla CCIAA e, poi, dall’INPS, in forza del D.Lgs. 15 gennaio 1993, n. 6.

Pertanto, dovendosi considerare tale istanza come una implicita ammissione da parte della S., di essere debitrice dei relativi contributi, questi ultimi dovevano senz’altro essere corrisposti per la parte per cui non poteva applicarsi la prescrizione e cioè dal 1.1.1996 in poi.

Con riferimento alle rimanenti somme indicate come dovute a titolo di somme aggiuntive e sanzioni una tantum, trovava applicazione ai fini della loro determinazione la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10 stante la previsione di un regime più favorevole ed atteso che al regime sanzionatorio in tema di omissioni contributive andava applicato, per analogia, il principio previsto per le norme penali, in base al quale il regime sanzionatorio più favorevole può applicarsi ai rapporti pendenti anche retroattivamente.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.C.M. con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste l’INPS con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con l’unico motivo di ricorso la S., denunciando insufficiente motivazione e violazione del D.L. 15 gennaio 1993, art. 1, comma 3, conv. in L. 17 marzo 1993, n. 63, sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe incorsa in errore, ritenendo l’iscrizione negli elenchi degli esercenti attività commerciale idonea, di per sè, a far sorgere il debito previdenziale, mentre sarebbe stata necessaria la prova, gravante sull’INPS, della propria partecipazione personale al lavoro aziendale. Il motivo è infondato.

Invero, la Corte di Appello, con riguardo alla deduzione difensiva della S., che si è limitata ad affermare la insussistenza delle condizioni per l’iscrizione nel richiamato elenco, gravando sull’Istituto l’onere di dimostrare la presenza di dette condizioni, ha osservato che la prova del debito scaturiva dalla stessa istanza di iscrizione in data 4 febbraio 1997, con decorrenza dal gennaio 1992, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, gestiti dalla CCIAA fin dal gennaio 1993 e successivamente in base alla L. 17 marzo 1993, n. 63, dall’INPS. Siffatta considerazione si pone in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di previdenza a favore degli artigiani e dei commercianti, a seguito dell’abrogazione tacita, da parte della L. n. 155 del 1981, art. 12 – che ha eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli, delle disposizioni di cui alla L. n. 1397 del 1960, art. 36, comma 2, e del D.P.R. n. 266 del 1957, art. 2, comma 4, la cessazione dell’attività commerciale o di quella artigiana comporta l’estinzione dell’obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell’evento prevista ai fini della cancellazione dall’elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.

Tuttavia l’iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell’attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria (Cass. 24 luglio 1996 n. 6625).

Infatti, dall’iscrizione negli elenchi e dal suo mantenimento il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di continuazione dell’attività lavorativa. Una tale considerazione riveste sul piano logico-giuridico i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. Invero, una volta stabilito che è stata mantenuta l’iscrizione negli elenchi nominativi, non sarebbe ipotizzabile a carico dell’Istituto assicuratore un onere di controllo sull’effettiva continuazione dell’attività lavorativa da parte dell’iscritto.

Peraltro – ancora sul piano logico nonchè alla stregua della comune esperienza – l’iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento “attuale” della corrispondente attività professionale, a meno che l’iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (in tal senso, v. anche, Cass. 3 luglio 2001 n. 9006).

Fondato è, invece, il ricorso incidentale, con cui l’INPS, denunciando la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la nuova disciplina sanzionatoria più favorevole (L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10), trattandosi di omissioni contributive, che, pur afferenti a periodi antecedenti l’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, non avevano costituito oggetto di giudicato. Invero, così argomentando, la Corte di merito si è posta in contrasto col dominante orientamento di questa Corte – cui va prestata adesione – secondo cui, in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali, resta escluso che,in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza – ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all’INPS, possa rilevare lo “ius superveniens” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso sia che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, cosicchè ne è esclusa l’applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore, sia che il riferimento contenuto nell’art. 16, comma 18 ai crediti già accertati al 30 settembre 2000 esclude che vi sia stata deroga al principio di irretroattività quanto all’obbligo di immediato pagamento delle predette sanzioni, prevedendo anche un meccanismo in base al quale la differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato ai sensi dei commi precedenti costituisce un credito contributivo da porre a conguaglio successivamente (Cass. 17 dicembre 2003 n. 19334;

Cass. 8 marzo 2007 n. 5305).

Per quanto precede va accolto il ricorso incidentale e rigettato il principale. Ne consegue l’annullamento della impugnata sentenza il relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, per la determinazione del quantum nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato. La stessa Corte provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso incidentale e rigetta il principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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