Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8651 del 08/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 08/05/2020), n.8651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 21693-2019 proposto da:
V.M., V.F., S.A., V.I.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA S., che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
SA.GA.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 30857/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA
RUBINO.
Fatto
RILEVATO
– che l’avv. S.A., quale procuratore dei signori Venerucci, V.F. e V.M., propone ricorso per correzione
dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte, n. 30857 del 2018, che, in accoglimento del ricorso dei V., ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6803 del 2016 e, previa decisione nel merito, ha condannato la controparte a corrispondere le spese dei tre gradi di giudizio, omettendo, per mero errore materiale, di pronunciare la distrazione delle spese in suo favore, pur avendone l’avvocato fatta espressa richiesta nel ricorso;
– che il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata dinanzi alla sesta Sezione, su proposta del relatore che lo ha ritenuto manifestamente fondato.
Diritto
RITENUTO
– che il Collegio ritiene di condividere la proposta del relatore;
– che è principio consolidato di questa Corte, infatti, quello secondo il quale in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass. n. 3566 del 2016);
– che non è prevista la liquidazione di spese legali per l’eventuale fase di correzione dei provvedimenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che nel dispositivo della sentenza n. 30857 del 2018, laddove è scritto … ed oltre agli accessori di legge.” Si legga: “ed oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. S.A. dichiaratosi anticipatario”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020