Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8650 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Abaco Immobiliare S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano 80, presso l’avv.

Ricciardi Paolo, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma, in persona del Commissario Straordinario pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso

l’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Scotto

Gabriele, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 34^, n. 101/34/00 del 27 giugno 2000, depositata il 29

agosto 2000, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

Letto il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

considerato che con i primi due motivi di ricorso si contesta la ritenuta retroattività delle nuove tariffe TOSAP per il 1994, senza, peraltro, che il giudice abbia tenuto conto dell’annullamento da parte del TAR Lazio con sentenza n. 462 del 1996 della Delib.

Comunale n. 220 del 1994 concernente la nuova regolamentazione TOSAP per il Comune di Roma, nella parte in cui tale delibera prescriveva l’obbligo per i contribuenti di pagare la differenza tra gli importi già corrisposti per l’anno 1994 e quelli risultanti dall’applicazione delle nuove tariffe;

considerato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3150/05, depositata il 16 giugno 2005, ha confermato la sentenza n. 462/96 del TAR Lazio, dichiarando irricevibile il ricorso in appello del Comune di Roma; ritenuto che il ricorso debba essere accolto, essendo oggetto di controversia appunto l’obbligo della società controversa di pagare la differenza TOSAP per il 1994 sulla base dell’annullata delibera comunale, e che la sentenza impugnata debba essere cassata;

ritenuto che, quindi, non sono necessari altri accertamenti di fatti ed il ricorso possa essere deciso nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della società contribuente;

ritenuto che il particolare svolgimento della controversia giustifichi la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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