Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8650 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27785/2006 proposto da:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio

dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

C.G. e SO.RIT. RAVENNA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 428/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega avv. SGROI A.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Ravenna C.G., titolare di una ricevitoria del gioco del lotto, proponeva opposizione alla cartella esattoriale notificatagli per il pagamento di contributi IVS commercianti, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell’iscrizione a ruolo.

L’Inps si costituiva e sosteneva che la categoria in questione era soggetta all’iscrizione obbligatoria ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, in quanto i titolari delle ricevitorie del lotto sono gestori di un servizio in proprio e se ne assumono il rischio economico. Si costituiva anche l’esattore So.Ri.t. spa chiedendo il rigetto del ricorso.

Accolta l’opposizione, proponeva appello l’INPS ribadendo la sua tesi. Costituitosi il C. e rimasto contumace l’esattore, la Corte d’appello di Bologna con sentenza 3.5-13.10.05 rigettava l’impugnazione. Premesso che la norma invocata dall’Istituto (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202) ha esteso l’ambito dei soggetti esercenti attività commerciali inserendovi anche le attività terziarie, il giudice escludeva che i titolari di ricevitorie del gioco del lotto svolgessero attività di impresa, limitandosi essi – senza l’impiego di capitale proprio – a raccogliere le giocate per conto dell’Amministrazione finanziaria ed a trasmettere alla stessa i relativi importi, detratto il compenso loro spettante. L’attività in questione non era, inoltre, associata alla vendita di generi di monopolio nè era supportata da personale dipendente, essendo sottoposta ad una rigida regolamentazione amministrativa, il che escludeva la possibilità che la stessa fosse caratterizzata dal rischio tipico dell’attività imprenditoriale.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’INPS. C. e So.Ri.T. spa non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’INPS premette che il C. aveva in precedenza promosso un’altra controversia per ottenere l’annullamento della sua iscrizione nella gestione IVS commercianti a decorrere dal 1.1.97 e che, la domanda, accolta in primo grado, era stata rigettata in appello dalla Corte di Bologna. La sentenza di appello, impugnata per cassazione dal C., è stata confermata da questa Corte con sentenza 7.3.05 n. 4829.

Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 2909 c.c. e vizio di motivazione in quanto il giudice di appello non avrebbe fatto corretta applicazione del giudicato esterno creatosi circa la posizione del C., in quanto non ha tenuto conto che con detta sentenza n. 4829 del 2005 è stato definitivamente accertato l’obbligo del medesimo di iscrizione alla gestione commercianti fin dal 1.1.97 e che proprio a partire da questa data l’INPS ha richiesto il pagamento dei contributi con la cartella esattoriale oggetto di opposizione.

Con il secondo motivo è dedotta violazione della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, contestandosi anche nel merito la pronunzia di appello. Detto comma 202, infatti, a decorrere dal 1.1.97 estende l’assicurazione obbligatoria IVS “ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), con esclusione dei professionisti ed artisti”, e cioè alle attività “commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari … nonchè le relative attività ausiliarie”. Nel caso di specie sussisterebbe tanto il carattere autonomo dell’attività di “lottista” (presupposto soggettivo) che la fornitura di un servizio (presupposto oggettivo).

Inoltre, la L. n. 662 del 1996, stesso art. 1, comma 203 nel modificare la L. n. 160 del 1975, art. 29 indica i requisiti che debbono sussistere in capo alle attività commerciali ai fini dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS, mentre gli stessi requisiti non sono indicati e richiesti per le attività indicate nel precedente comma 202, in cui rientra il caso di specie, i cui titolari esercitano l’attività in forma autonoma ma senza l’ausilio di un complesso di beni organizzato in forma di impresa.

Il ricorso è fondato.

Sul piano normativo, deve rilevarsi che la L. 9 marzo 1989, n. 88, avente ad oggetto la ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all’art. 49, recante la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, indica i criteri sulla base dei quali l’INPS deve effettuare tale classificazione e, in particolare, prevede che nel settore terziario siano inseriti i datori esercenti attività “commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonchè per le relative attività ausiliarie” (art. 49, comma 1, lett. d).

Successivamente la L. 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 1 ha previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 1997 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), con esclusione dei professionisti ed artisti” (comma 202).

Con la sentenza 7.3.05 n. 4829 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da C.G. contro la sentenza 24.7.02 della Corte d’appello di Bologna la quale, riformando la statuizione emessa dal Tribunale di Ravenna il 16.2.00, rigettava la domanda con cui il medesimo, contestando l’inquadramento della sua attività di gestore di ricevitoria del totocalcio nel settore terziario, chiedeva venisse accertato nei confronti dell’Inps che egli non doveva essere iscritto nella relativa gestione speciale delle attività commerciali dal 1.1.97, come invece preteso dall’Istituto (copia della sentenza è depositata sub allegato n. 4 al ricorso). In particolare, la sentenza n. 4829 ha affermato che l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti vige, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, anche in mancanza d’impresa, essendo sufficiente che le attività elencate nell’art. 49, lett. d) della L. 9 marzo 1989, n. 88, vengano svolte in forma autonoma.

E’ stato così confermato l’assunto del giudice di merito che in quell’occasione aveva riconosciuto che l’attività del C., pur essendo disciplinata da una precisa normativa e pur essendo oggetto di specifica concessione, veniva comunque svolta con le modalità del lavoro autonomo, di modo che ricorreva l’esercizio di attività di prestazione di servizi sussumibile nelle attività indicate dalla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d).

Il principio di diritto appena riferito risulta successivamente confermato da Cass. 17.4.07 n. 9121.

Procedendo all’esame del primo motivo di ricorso, con il quale è denunziata la violazione dell’art. 2909 c.c. perchè il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che con la sentenza di legittimità n. 4829 si era creato il giudicato circa la posizione assicurativa del C. ed il suo obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dal 1.1.97, deve rilevarsi che non risulta (nè è dedotto dall’odierno ricorrente) se il giudice di merito fosse stato formalmente edotto dell’esistenza della sentenza in questione. Dalla pronunzia impugnata risulta solamente che egli era a conoscenza dell’esistenza di almeno un ricorso in sede di legittimità avverso alcune sue precedenti pronunzie di tenore analogo a quello della sentenza oggi censurata.

Il giudicato sulla posizione assicurativa del C., comunque, costituisce statuizione sicuramente rilevante ai fini del presente giudizio (circa la rilevabilità, anche di ufficio, nel giudizio di cassazione del giudicato esterno v. S.u. 6.6.06 n. 13916). La giurisprudenza di questa Corte rileva, infatti, che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (Cass. 20.7.07 n. 16150).

Circa la generalizzazione di tale principio, con riferimento specifico al caso dell’inquadramento del datore di lavoro a fini contributivi, erano sorte alcune incertezze per il caso che i due giudizi si riferissero a periodi contributivi diversi, osservandosi che il secondo giudizio in tal caso avrebbe avuto finalità diverse da quelle che avevano costituito lo scopo ed il petitum del primo (v.

Cass. 16.2.07 n. 3628). Tali incertezze (peraltro superate dalla successiva Cass. 8.5.09 n. 10623) nel caso di specie non hanno, tuttavia, ragione di esistere, atteso che il primo giudizio concluso da Cass. 4829 del 2005 non solo si svolse tra le stesse parti ed aveva lo stesso oggetto del presente giudizio (accertare l’esistenza dell’obbligo contributivo del C.), ma era riferito anche allo stesso periodo contributivo ora in esame (quello successivo al 1.1.97). Di conseguenza, il giudicato creatosi si collega in modo inscindibile al credito azionato dall’Istituto con la cartella esattoriale oggetto di opposizione, con la quale veniva richiesto il pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo successivo al 1.1.97).

In conclusione è fondato il primo motivo di ricorso e, conformemente a quanto già ritenuto da questa Corte, l’inquadramento contributivo del C. deve essere fissato sulla base di quanto già deciso da questa Corte.

Assorbito il secondo motivo, il ricorso deve essere accolto e deve essere cassata l’impugnata sentenza.

Risultando dalla sentenza impugnata che avverso la cartella esattoriale l’opponente aveva mosso ulteriori censure “per vizi formali e sostanziali” che nel giudizio di merito non risultano esaminate, la causa deve essere rimessa al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame della controversia facendo applicazione del seguente principio di diritto: qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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