Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8650 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 08/05/2020), n.8650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29843-2018 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO 25,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALDO FICI, LEONARDO GAGLIANO;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO TRAPANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO.

Fatto

RITENUTO

che:

C.D. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della propria compagnia di assicurazioni, Carige, con la quale aveva stipulato una “polizza di assicurazione per la responsabilità civile rischi diversi”, ingiungendole la corresponsione di quanto aveva dovuto versare ad un avvocato quale compenso professionale in relazione ad un procedimento penale in cui l’aveva assistito.

L’opposizione della Carige, che contestava l’applicabilità della polizza al danno allegato dall’ingiungente, veniva accolta dal Tribunale di Sciacca con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello di Palermo che, con la sentenza n. 879/2018 del 26.4.2018, qui impugnata, rigettava l’appello del C..

In particolare, la corte d’appello, esaminata la polizza contrattuale, affermava che la stessa non riguardasse affatto le eventuali spese legali sostenute dall’assicurato, ma era volta a coprire i rischi per la responsabilità civile, derivanti da “perdite patrimoniali involontariamente cagionate dall’assicurato a terzi, inclusa la Pubblica Amministrazione in conseguenza di fatti ed omissioni di cui debba rispondere a norma di legge”.

Chiariva che nell’assicurazione della responsabilità civile, disciplinata dall’art. 1917 c.c., la prestazione a carico dell’assicuratore si articola in una obbligazione principale e una accessoria, in cui la principale è la rifusione, dall’assicuratore all’assicurato, di quanto questi debba pagare al terzo danneggiato, mentre l’obbligazione accessoria riguarda il rimborso, da parte dell’assicuratore delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato, quindi presuppone lo svolgimento di un procedimento in cui l’assicurato – danneggiante, è convenuto in giudizio, o in cui vi è costituzione di parte civile.

La sentenza impugnata concludeva affermando, di conseguenza, che una assicurazione per la responsabilità civile non può coprire le spese legali sostenute dall’assicurato in conseguenza di un’azione penale svincolata da qualsiasi giudizio risarcitorio.

Resiste l’Amissima, già Carige, con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria della manifesta infondatezza dello stesso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria del ricorrente), concorda con la prognosi infausta contenuta nella proposta, ritenendo che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Il C. propone due motivi di ricorso:

con il primo, denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, intendendo per “fatto” il contenuto della polizza, art. 11, che la corte territoriale non avrebbe preso in considerazione ai fini della decisione;

con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., denunciando che la corte d’appello, nel decidere, non avrebbe tenuto in considerazione l’intero contratto, omettendo di considerare una clausola determinante.

Il ricorso è inammissibile laddove, senza denunciare la violazione delle norme sulla interpretazione del contratto denuncia direttamente l’esito interpretativo, tendendo ad indurre questa Corte a rinnovare direttamente l’operazione interpretativa.

A ciò si aggiunga che è riscontrabile anche la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto i due motivi si fondano sull’erronea interpretazione della polizza assicurativa, che, però, non localizzano in questo giudizio di legittimità, con la conseguenza che non pongono la Corte nella condizione di esaminare le doglianze di cui ai due motivi.

Inoltre, l’esposizione del fatto e quella dei motivi è talmente generica da non fornire alcuna precisa indicazione delle allegazioni che erano state introdotte in ordine alla polizza ed alle sue clausole, sicchè i due motivi si presentano anche di difficile comprensione per il lettore del ricorso e risultano del tutto generici, impingendo anche in inammissibilità alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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