Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 865 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. II, 14/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 14/01/2011), n.865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.D., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Mauro Vaglio, presso lo studio del

quale in Roma, via dei Dardanelli n. 21, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24096/07, depositata in

data 7 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che T.D. ha impugnato per cassazione, con ricorso notificato al Comune di Roma, la sentenza n. 24096, depositata il 7 dicembre 2007, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la pronuncia del Giudice di pace di Roma che, pur accogliendo l’opposizione a sanzione amministrativa, aveva compensato le spese del giudizio senza un’adeguata motivazione;

che il Tribunale ha rilevato che il Giudice di pace aveva compensato le spese di lite “attesa la particolarità degli accertamenti sottoposti al suo esame nella materia di contravvenzioni al codice della strada, il modestissimo valore della vertenza, unitamente alla possibilità per la parte di stare in giudizio personalmente per fare valere le proprie ragioni, non necessitando una difesa tecnica”;

che il Tribunale ha quindi ritenuto la pronuncia esente dalle proposte censure giacchè l’art. 92 cod. proc. civ. consente al giudice di valutare complessivamente la vertenza sottoposta al proprio esame e, indipendentemente dalla soccombenza, di compensare parzialmente o totalmente le spese tra le parti;

che, stante la particolarità del riesame in appello, il Tribunale ha poi ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare anche le spese del giudizio di appello;

che la ricorrente propone due motivi di ricorso, illustrati da memoria;

che, con il primo motivo, deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., in ordine alla mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello d’appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

che la motivazione addotta dal giudice di pace a giustificazione della compensazione e ritenuta dal Tribunale sufficiente sarebbe in realtà una motivazione di stile, inidonea ad ottemperare allo specifico obbligo di motivazione della pronuncia di compensazione, imposto dalla nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ..

che, in particolare, la ricorrente rileva la inidoneità del riferimento sia alla particolarità degli accertamenti sottoposti all’esame del giudice dell’opposizione, sia al modestissimo valore della controversia e alla possibilità per la parte di stare in giudizio personalmente;

che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

che, osserva la ricorrente, l’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione in vigore a far data dal 1 marzo 2006, esige che i giusti motivi per la compensazione delle spese vengano esplicitamente indicati dal giudice, il che deve escludersi allorquando il giudice faccia ricorso a formule di stile;

che, a conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Tenuto conto dell’art. 91 c.p.c. e della nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., può essere considerato legittimo, pur in presenza di accoglimento integrale della domanda di annullamento di verbale di accertamento impugnato, il provvedimento con cui i giudici di merito abbiano compensato arbitrariamente le spese del giudizio di primo grado attraverso stereotipate ed apodittiche formule (“attesa la particolarità degli accertamenti sottoposti al suo esame nella materia di contravvenzioni al codice della strada, il modestissimo valore della vertenza, unitamente alla possibilità per la parte di stare in giudizio personalmente per fare valere le proprie ragioni, non necessitando una difesa tecnica”) e senza esporre, nemmeno implicitamente, i motivi per cui a) gli accertamenti sottoposti al loro esame avrebbero rivestito la connotazione della “particolarità”, b) il cittadino non avrebbe diritto a tutela rispetto all’atto illegittimo della pubblica amministrazione a fronte di un “modestissimo valore della vertenza”, e, infine, c) quest’ultimo non possa esercitare il diritto costituzionalmente previsto dall’art. 24 Cost. di farsi difendere da un Avvocato laddove sia anche prevista la “possibilità per la parte di stare in giudizio personalmente per fare valere le proprie ragioni, non necessitando una difesa tecnica”?”;

che l’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 17 giugno 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè il ricorso è manifestamente fondato.

La motivazione con la quale il Tribunale ha rigettato l’appello, che aveva ad oggetto unicamente la statuizione di compensazione delle spese in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, motivata dal Giudice di pace con riferimento alla particolarità degli accertamenti sottoposti al suo esame nella materia di contravvenzioni al codice della strada, al modestissimo valore della vertenza, unitamente alla possibilità per la parte di stare in giudizio personalmente per fare valere le proprie ragioni, non necessitando una difesa tecnica, è infatti inidonea a giustificare la detta compensazione, risolvendosi in una motivazione di stile, avulsa dalla concreta vicenda sottoposta a giudizio (sulla necessità di motivazione in ordine alla compensazione delle spese, anche prima della entrata in vigore delle modificazioni di cui alla L. n. 263 del 2005, v. Cass., S.U., n. 20598 del 2008; in generale, sull’obbligo di motivazione della compensazione, v. Cass., n. 14563 del 2008).

In particolare, privo di qualsiasi contenuto, perchè non specificato nè dal Giudice di pace, nè dal Tribunale, è il riferimento agli accertamenti sottoposti alla cognizione del Giudice di pace, così come inidoneo a dare fondamento alla censurata statuizione è il riferimento al modestissimo valore della controversia, che potrà rifluire sulla individuazione dello scaglione applicabile per la determinazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore della parte vittoriosa. Ed ancora, privo di qualsiasi attitudine giustificativa della compensazione è, come puntualmente rilevato dalla ricorrente, il riferimento alla possibilità, per la parte, di stare in giudizio di persona (Cass., n. 23993 del 2007)”;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame della gravata statuizione sulle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di diverso Magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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