Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8648 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Federico

Confalonieri 5, presso l’avv. Manzi Andrea, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano,

n. 164/42/05 del 9/11 – 24/11/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Federica Manzi per delega;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

LA CORTE

rilevato che avendo ricevuto cartella esattoriale per il pagamento dell’IRPEF e dell’ILOR 1996, I.A. si è rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, esponendo che la notificazione degli avvisi di accertamento e di contestazione a monte non era stata ritualmente compiuta perchè eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 nonostante che, da parte sua, risiedesse ancora all’indirizzo risultante dai registri anagrafici;

che il giudice adito ha accolto il ricorso e l’Ufficio ha interposto appello, ricordando che il messo notificatore non aveva proceduto alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. perchè dalle informazioni assunte in loco era risultato che lo I. si era trasferito per ignota destinazione; che la Commissione Regionale ha, però, rigettato il gravame, osservando in proposito che nel caso di specie, non era “sufficiente ad affermare che il destinatario si fosse trasferito in luogo sconosciuto la mera “informazione presso inquilini” non individuati che dichiarino di non conoscere il luogo di residenza del notificando a fronte di dati anagrafici in senso opposto, che il messo pur risulta(va) aver verificato”;

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per violazione di legge e difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto i giudici a quo avrebbero dovuto riconoscere la conformità dell’operato del messo alle disposizioni di legge;

che lo I. ha resistito con controricorso e successiva memoria, con cui ha contestato al fondatezza dell’avversa doglianza;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che questa Sezione ha già più volte riconosciuto la possibilità di notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e quando, sulla base delle notizie acquisite nel corso della notifica, risulti che il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto (C. Cass. 2003/10189, 2008/2834 e 2008/7067);

che C. Cass. 2007/20425 ha, dal canto suo, precisato che nessuna norma prescrive quali attività devono essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale se ne deve riportare l’esito, purchè risulti chiaramente che le ricerche siano state effettuate e siano riferibili al messo notificatore ed alla notificazione in esame;

che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, il ricorso dev’essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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