Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8648 del 08/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, (ud. 20/06/2019, dep. 08/05/2020), n.8648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ECOSANNIO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 22, presso lo

studio dell’avvocato MILENA MONICA DE NICOLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIULIO DI GIOIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Roma, con decreto n. 56370/2012, accogliendo il ricorso proposto dalla Ecosannio s.r.l., L. n. 89 del 2001, ex art. 3, condannava il Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro 1.800,00 a titolo di indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento e per l’effetto liquidava le spese processuali in complessivi Euro 915,00.

Avverso il decreto della Corte di appello di Roma, la Ecosannio s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

E’ rimasto intimato il Ministero della giustizia.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per essere fondato l’unico motivo, con la conseguente defìnibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio per il giorno 20.06.2019.

In data 12 settembre 2019 è stato depositato presso la cancelleria della Corte l’avviso di ricevimento ex art. 149 c.p.c., in originale con plurime copie, di notificazione del ricorso a mezzo posta per la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.

Atteso che:

– ritiene il Collegio che vada preliminarmente esaminata l’ammissibilità del ricorso.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (Cass. 1 ottobre 2015 n. 19623; Cass. 30 dicembre 2015 n. 26108; Cass. 1 ottobre 2018 n. 23793).

La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica può essere data dopo la proposizione del gravame, fino all’udienza di discussione (Cass. Sez. Un. 12 maggio 2010 n. 11429). In altri termini, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., e dalle Disp. della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24 luglio 2007 n. 16354). Pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. 29 marzo 1995 n. 3764; Cass. 18 luglio 2003 n. 11257; Cass. 10 febbraio 2005 n. 2722 – con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; Cass. 8 maggio 2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell’atto di appello; Cass. 24 luglio 2007 n. 16354).

Tuttavia, la parte può domandare di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., (norma attualmente inserita nell’art. 153 c.p.c., comma 2, in seguito alla novella della L. n. 69 del 2009), per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (cfr. Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627, con riferimento al giudizio di cassazione; cfr. anche Cass. 4 gennaio 2011 n. 98).

I principi affermati, che escludono, nel caso specificamente indicato, un vizio di nullità della notifica, precludendo l’applicabilità degli istituti della “rinnovazione” dell’atto ex art. 291 c.p.c., e della “sanatoria” dell’atto nullo ex art. 156 c.p.c., comma 3, (cfr. Cass. 24 luglio 2007 n. 16354 cit.), presuppongono, in ogni caso, una difformità dal modello legale nel quale deve iscriversi la notificazione, che non può essere ricondotta al vizio radicale di “inesistenza” del procedimento notificatorio (quale fattispecie neppure astrattamente riconducibile al parametro legale), ma che deve, piuttosto, identificarsi con il difettoso completamento della sequenza procedimentale (id est: con il mancato “evento finale” della conoscenza – o della conoscibilità legale – dell’atto da parte del destinatario) per il resto del tutto conforme alla descrizione del paradigma legale.

L’accertamento della esistenza/inesistenza dell’evento conclusivo del procedimento notificatorio, pertanto, viene a riverberare esclusivamente sul piano probatorio (come è dato desumere anche dalla disposizione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, secondo cui l’avviso di ricevimento è “prova” della notificazione) in quanto concerne la dimostrazione di un fatto, e cioè che il procedimento notificatorio abbia realizzato lo scopo dallo stesso perseguito che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato, con la conseguenza che la mancata produzione dell’avviso (cartolina A/R) non spiega alcun effetto preclusivo alla ammissibilità del ricorso nel caso in cui la parte cui l’atto era diretto si sia ritualmente costituita in giudizio, e ciò non perchè viene in questione l’effetto sanante di un vizio di validità od irregolarità della notifica (art. 156 c.p.c., comma 3), come si è detto non applicabile al caso di specie, sibbene in quanto la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, viene ad assolvere il notificante dal relativo onere probatorio (rendendo superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento).

Deve, pertanto, essere condiviso il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 16354 del 2007 cit.) secondo cui “l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c., ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta… “, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane, infatti, definitivamente preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 11257 del 2003 cit.).

Nè nella specie può essere dato rilievo alla produzione dell’avviso di ricevimento avvenuta in data 12.09.2019, ormai tenuta l’adunanza camerale non partecipata. E’ di tutta evidenza la sua irrilevanza, giacchè intervenuta dopo il completamente delle attività di udienza, come da attestazione della cancelleria (da cui risulta che il deposito è avvenuto solo il giorno 12.09.2019). Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva svolta dalla controparte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. Un. 11915 del 2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell VI-2 Sezione Civile, il 20 giugno 2019 – riconvocata, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020

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