Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8647 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio e Ministero dell’Economia e delle Finanze,
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
srl Nuove Frontiere in Neuroriabilitazione, elettivamente domiciliata
in Roma, via Cristoforo Colombo 436, presso l’avv. Ortolano Antonio
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna, sezione distaccata di Parma, n. 24/22/05 del 25/1 –
22/3/2005.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Fatto
LA CORTE
rilevato che la srl Nuove Frontiere in Neuroriabilitazione ha separatamente impugnato due avvisi di rettifica IVA, provvedendo a costituirsi mediante invio per posta dei relativi atti alla cancelleria;
che il Presidente della Commissione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi con decreti avverso i quali la contribuente ha proposto tempestivi reclami;
che dopo averli riuniti, la Commissione li ha però rigettati e la srl Nuove Frontiere si è gravata ai giudice superiore, che in accoglimento dell’appello ha rimesso gli atti alla Commissione Provinciale per l’ulteriore corso del procedimento;
che l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la Commissione Regionale non avrebbe potuto rinviare la causa a quella Provinciale, ma procedere alla sua decisione mediante dichiarazione d’inammissibilità del gravame perchè privo di censure agli avvisi impugnati;
che la contribuente ha resistito con controricorso;
che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che a fronte di una pronuncia meramente processuale, la Nuova Frontiere non aveva nessun bisogno di estendere l’appello anche al merito, rimane unicamente da aggiungere che una volta riconosciuta l’erroneità della sentenza gravata e non vertendosi in alcuna delle ipotesi tassativamente previste per la rimessione della causa al primo giudice, la Commissione Regionale avrebbe dovuto passare all’esame del merito della causa anzichè rinviarla alla Commissione Provinciale (C. cass. 2010/15530);
che il ricorso può essere pertanto accolto entro i predetti limiti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011