Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8647 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 12/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17877-2007 proposto da:
DITTA COLLERONI S.N.C., e A.R.S.E.C.A.O. – ASSOCIAZIONE REGIONALE
SICILIANA ESPORTATORI COMMERCIANTI DI AGRUMI E PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio
dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato
GUERRERA GRIMALDI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta
mandato in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 457/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 03/08/2006 R.G.N. 1684/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 3 agosto 2006, ha ritenuto inammissibile e rigettato l’appello proposto da Colleroni s.n.c. e A.R.S.E.C.A.O. nei confronti dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa pubblicata il 15 dicembre 2002 (che aveva respinto le domande di riconoscimento del diritto della società alla rideterminazione dei contributi agricoli per i lavoratori occupati nell’impresa negli anni 1991-2001), rilevando la tardività dell’impugnazione in quanto proposta con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte territoriale in data 22 dicembre 2003;
che ambedue i soccombenti propongono un unico ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo due motivi;
che resiste alle domande l’INPS con rituale controricorso;
rilevato che nessuno dei motivi di ricorso investe le ragioni del rigetto dell’atto di appello da parte della Corte territoriale;
che infatti il primo motivo ipotizza che la Corte abbia immotivatamente denunciato la genericità dell’appello, che viceversa avrebbe contenuto l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze svolte nei riguardi della sentenza di primo grado;
che il secondo motivo lamenta che la Corte non si sia pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale della L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 9, comma 5 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 27 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 2 della conseguente Delib CIPE 25 maggio 2000, n. 42 “e tanto in relazione ai regolamenti CEE n. 2052/88, 2081/93, 1257/99 e 1783/99”;
ritenuto pertanto che il ricorso non appare in alcun modo pertinente rispetto alla pronuncia contenuta nella sentenza impugnata;
che esso pertanto va dichiarato inammissibile, in quanto sostanzialmente privo di motivi, con la conseguente condanna delle ricorrenti a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in via tra di loro solidale, a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 per spese ed Euro 2.500,00, oltre accessori, per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010