Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8647 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. II, 07/05/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 07/05/2020), n.8647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14063-2016 proposto da:

W.O., rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO DRAGOGNA e

MAURIZIO CALO’, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo, in ROMA, VIA CASSIODORO 19;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FALZES (BZ), in persona del Sindaco in carica pro tempore

G.J., rappresentato e difeso dagli Avvocati SALVATORE

ALBERTO ROMANO e MEINHARD DURNWALDER ed elettivamente domiciliato,

presso lo studio del primo, in ROMA, Viale XXI APRILE 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2015 della CORTE d’APPELLO di TRENTO –

Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. MAURIZIO CALO’ per il ricorrente e l’Avv. ALBERTO

SALVATORE ROMANO per il controricorrente, i quali hanno

rispettivamente concluso come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza ingiunzione n. 1/2011, notificata in data 11.8.2011, il COMUNE di FALZES (BZ) ingiungeva a W.O. il pagamento dell’importo di Euro 5.840,87, per violazione della Legge Urbanistica Provinciale n. 13 del 1997, art. 79, comma 9, secondo cui le abitazioni convenzionate – per le quali, ai sensi dell’art. 76 stessa Legge, è prevista l’esenzione della quota di concessione commisurata al costo di costruzione possono essere occupate, per la durata del rapporto di lavoro, da lavoratori che siano titolari di un regolare contratto di lavoro nel territorio provinciale (in deroga al comma 1 cit. articolo, che prevede che le medesime debbano essere occupate da chi sia residente in un Comune della Provincia e che non sia proprietario di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza).

Il Comune di Falzes individuava l’oggetto della pretesa condotta illecita sanzionata nel fatto che il W. avesse locato la propria abitazione in data 20.4.2007, sulla base della norma citata, a S.L., un lavoratore non residente nella Provincia, per la durata del rapporto di lavoro; dopo la scadenza, nell’aprile 2009, del rapporto di lavoro a tempo determinato, l’abitazione non era stata liberata, nonostante la perdita del S. del requisito della titolarità di un contratto di lavoro. Solo in data 17.8.2009, dopo la comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune di Falzes, il locatario, a seguito della firma di un nuovo contratto di lavoro, sarebbe tornato ad avere diritto ai sensi della suddetta norma. Il Comune di Falzes, con il verbale del 24.8.2009, contestava al W. la violazione suddetta e con l’ordinanza n. 1/2011 ingiungeva al medesimo il pagamento indicato.

Avverso detta ordinanza ingiunzione, ed avverso il verbale di contestazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo proponeva opposizione W.O..

Con sentenza n. 898/2013 del 28.11.2013 il Tribunale di Bolzano accoglieva l’opposizione, annullando l’ordinanza ingiunzione, ritenendo che la fattispecie in esame, non contemplata dalla legge, di perdita temporanea del posto di lavoro, non potesse essere sussunta sotto la L.P. n. 13 del 1997, l’art. 79, comma 7. Inoltre, il W. si era impegnato con il locatario all’adempimento del contratto di locazione per minimo 4 anni, per cui l’obbligo nascente dalla L. n. 392 del 1978, normativa civilistica cogente, rendeva impossibile ogni scelta alternativa al fine di liberare l’immobile nel periodo in cui il conduttore era privo dei requisiti per l’occupazione dell’appartamento.

Contro la decisione proponeva appello il Comune; il W. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 187/2015, depositata in data 24.11.2015, la Corte d’Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano accoglieva l’appello e condannava il W. alle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione W.O. sulla base di due motivi; resiste il Comune di Falzes con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria. La causa proviene dalla adunanza camerale del 20 giugno 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (la) violazione e falsa applicazione della L.P. n. 13 del 1997, art. 79, commi 7 e 9 unitamente all’art. 12 preleggi, nonchè della L. n. 689 del 1981, artt. 1, 3, 4 e 5 e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’applicazione degli artt. (recte: dell’art. 79, commi 7 e 9) L.P. n. 13 del 1997, unitamente all’art. 12 preleggi, nonchè alla L. n. 689 del 1981, art. 1, art. 25 Cost., violazione del divieto di applicazione analogica in malam partem e del generale principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”. Il ricorrente – rilevato che l’art. 79, al comma 9 stabilisce, in deroga al comma 1, che le abitazioni convenzionate possano essere occupate, per la durata del rapporto di lavoro, da lavoratori che siano titolari di un regolare contratto di lavoro nel territorio provinciale – osserva (come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata) che l’art. 79 non detta alcuna previsione specifica per le conseguenze connesse alla temporanea perdita del requisito della titolarità di un contratto di lavoro da parte del conduttore, equiparato ai sensi del comma 9. E che, nonostante tale riconoscimento, la Corte di merito non ha proceduto ad alcun esame sistematico sulle conseguenze di tale vuoto normativo ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio dell’art. 79, comma 7 affermando che previsioni “elastiche” dell’art. 79, commi 3 e 4 non siano estensibili in via analogica al caso di perdita medio tempore del requisito della titolarità di un contratto di lavoro da parte di un soggetto equiparato ex comma 9, in quanto le previsioni derogatorie dei commi 3 e 4 hanno una funzione diversa. Laddove, l’interpretazione dell’art. 79, commi 7 e 9, assunta dalla sentenza impugnata, ove confermata, produrrebbe un effetto discriminatorio in contrasto con le finalità della norma, diretta a favorire la libera circolazione e l’insediamento dei lavoratori UE.

1.1. – Il motivo, con riferimento alla denunciata violazione di legge, non è fondato; mentre, riguardo all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, è inammissibile.

1.2. – Quanto a questo secondo profilo, questa Corte ha ripetutamente affermato che il novellato paradigma (nella nuova formulazione di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 24 novembre 2016) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ma, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non v’è alcuna specifica adeguata indicazione.

1.3. – Quanto al primo profilo, la L. prov. Bolzano n. 13 del 1997, art. 79, comma 1 dispone che le “Abitazioni convenzionate devono essere occupate per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario da parte di persone aventi, al momento del rilascio della concessione edilizia, la residenza anagrafica in un comune della provincia e che non siano o i cui componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero non siano titolari del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione. (omissis)”. A sua volta il medesimo art. 79, comma 9 sancisce che “In deroga a quanto stabilito dal comma 1 e al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, le abitazioni convenzionate possono essere occupate, per la durata del rapporto di lavoro, da lavoratori che siano titolari di un regolare contratto di lavoro nel territorio provinciale. Tali abitazioni possono altresì essere occupate per la durata del rapporto di lavoro da cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea o da apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro”. Ed il comma 7 prevede che “Se un’abitazione convenzionata soggetta al vincolo di cui al comma 1 è occupata da persone non aventi diritto, per la durata dell’illegittima occupazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte e mezzo l’ammontare del canone di locazione provinciale. Se l’abitazione illegittimamente occupata non è resa libera entro sei mesi dalla contestazione dell’occupazione abusiva, viene applicata un’ulteriore sanzione pecuniaria pari a quattro volte l’ammontare del canone di locazione provinciale. Nelle zone turistiche fortemente sviluppate le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate”.

La Corte di merito – non contestato, in fatto, che l’immobile fosse stato concesso in locazione dal proprietario ad uso abitativo (ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 2) al S., il quale all’atto della stipula in data 1.3.2007 aveva prodotto una dichiarazione della ditta Multigest datata 21.12.2006 da cui risultava la sua collaborazione e, successivamente, in data 20.4.2007, aveva sottoscritto con la stessa ditta un contratto con termine fissato al 31.3.2009, scaduto il quale il conduttore si era trovato senza lavoro fino al 17.8.2009, data nella quale aveva stipulato contratto di “lavoro intermittente (a chiamata)” ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003 con altra ditta (sentenza impugnata, pagg. 6 e segg.) – ha rilevato che, con lo scadere del contratto di lavoro a termine in data 31.3.2009, fosse altresì venuta meno (fino al 17.8.2009) la qualità del sig. S. di persona avente diritto ai sensi del citato art. 79, comma 9, e che nè questi nè la moglie fossero in grado di dimostrare di essere in possesso del diritto di cui al comma 1, sicchè la fattispecie risultava integrata ai sensi dell’art. 79, comma 7 (sentenza impugnata, pag. 12 traduzione dal tedesco).

1.4. – La Corte distrettuale non ha ritenuto condivisibile l’interpretazione del Tribunale, che (conformandosi al divieto di applicazione analogica in malam partem e al più generale principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), rilevato il vuoto normativo, aveva esteso anche al caso di perdita transitoria della titolarità del rapporto di lavoro per i soggetti ammessi all’occupazione, ai sensi del comma 9, la previsione di un “periodo cuscinetto” di 6 mesi che impedisse l’immediata applicazione a carico del proprietario delle sanzioni di cui al comma 7, riconoscendo al conduttore la possibilità di stipulare nel predetto arco temporale transitorio un nuovo contratto di lavoro, senza necessità di recesso dal contratto di locazione.

La Corte d’appello ha, viceversa, correttamente ritenuto che “la regola di cui all’art. 79, comma 9 si identifica espressamente mediante l’uso delle parole “in deroga a quanto stabilito dal comma 1″ (…) come eccezione in merito all’obbligo previsto dal comma 1 di occupazione delle abitazioni convenzionate esclusivamente da parte di categorie di persone ben definite” (sentenza impugnata, pag. 12); sicchè “va interpretata in maniera rigida la norma di cui al comma 9 che ammette, al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, come conduttori anche lavoratori “per la durata del rapporto di lavoro” (…) nonchè cittadini di stati appartenenti all’Unione Europea o apolidi, regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro” (sentenza impugnata, pag. 13, con condivisibile argomentazione che smentisce l’asserito effetto discriminatorio in contrasto con le finalità della norma, diretta a favorire la libera circolazione e l’insediamento dei lavoratori UE).

Per la Corte, dunque, “nel caso in questione, per l’applicazione per analogia sulla locazione delle abitazioni di cui al comma 9, considerata dal Tribunale, nei termini previsti all’art. 79, commi 3 e 4 (…), manca qualsiasi indicazione” (sentenza, pag. 14); non essendo possibile il confronto del caso in questione con tali situazioni, non trattandosi nè della non avvenuta prima occupazione della abitazione convenzionata da parte del proprietario o di una persona avente diritto (art. 79, comma 3), nè dello sgombero dell’abitazione da parte del conduttore avente diritto alla locazione dell’abitazione con ivi connessa necessità di individuare un nuovo conduttore avente diritto (comma 4) (sentenza impugnata pag. 14).

1.5. – Risulta, dunque, corretta, l’affermazione della Corte di merito per la quale, pur se “la cessazione del diritto speciale alla locazione della abitazione a lavoratori ai sensi del comma 9 “per la durata del rapporto di lavoro” (…) – quindi la cessazione del rapporto di lavoro del conduttore prima della scadenza del contratto di locazione – seguita da un rinvio temporale della rinascita del diritto in base ad un nuovo contratto di lavoro, non è espressamente regolata”, ciò “non significa, però, che l’interprete può “inventare” (…), sul modello di altre situazioni, un periodo transitorio che non è contenuto nè nel testo di legge, nè nell’atto d’obbligo”.

Nella specie, cessato con lo scadere del contratto di lavoro a tempo determinato l’eccezionale diritto del S. (in deroga all’art. 79, comma 1) alla locazione della abitazione convenzionata, il conduttore va considerato persona non (più) avente diritto all’occupazione dell’abitazione convenzionata, la qual cosa integra la complessa fattispecie sanzionatoria prevista e regolata dai commi 7 e 9, che appunto riguarda la sanzione in capo al proprietario per la illecita occupazione dell’immobile convenzionato da parte di persone non aventi diritto, per la durata dell’illegittima occupazione.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (la) violazione e falsa applicazione della L.P. n. 13 del 1997, art. 79, commi 7 e 9 unitamente all’art. 12 preleggi, L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 4 e della disciplina applicabile alle locazioni di immobili urbani ad uso abitativo di cui alla L. n. 392 del 1978 e L. n. 431 del 1998, nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame sull’esonero della responsabilità del ricorrente in applicazione dell’esimente soggettiva dell’adempimento di dovere L. n. 689 del 1981, ex art. 4”, poichè, per la Corte d’appello, il ricorrente avrebbe incauta mente stipulato il contratto di locazione senza accertare la solidità della situazione lavorativa.

Ciò, contrariamente a quanto affermato in primo grado dal Tribunale che aveva riconosciuto alla fattispecie l’applicabilità dell’esimente di responsabilità del proprietario, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 4 non potendo egli evitare il verificarsi dell’illecita occupazione dell’immobile da parte di soggetto temporaneamente privo di requisiti posto che, al momento dell’integrazione della fattispecie sanzionata, era vincolato all’obbligo del rispetto di norme civilistiche cogenti nei confronti del conduttore, ai sensi della L. n. 392 del 1978.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – In primo luogo, valgono le medesime considerazioni svolte sub 1.2., quanto alla formulazione e proposizione del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis). Laddove, poi, il denunciato omesso esame sull’esonero della responsabilità del ricorrente in applicazione dell’esimente soggettiva dell’adempimento di dovere L. n. 689 del 1981, ex art. 4 non si configura quale “fatto storico”, bensì quale denuncia di vizio di interpretazione ed applicazione di legge.

2.3. – In secondo luogo, la Corte d’appello ha rilevato che, ove il proprietario dell’abitazione convenzionata decida per la sua locazione, è obbligato, secondo l’atto d’obbligo da lui rilasciato, a verificare se la parte contraente è legittimata all’occupazione (a ciò facendo in particolare riferimento, nella specie, il punto 10 della dichiarazione unilaterale, in data 11.1.2007, che vincola il proprietario, che al riguardo s’era impegnato a pretendere dal conduttore una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.P. Bolzano n. 17 del 1993, art. 5 in cui quest’ultimo aveva confermato di soddisfare i requisiti richiesti per l’occupazione) (sentenza impugnata. pag. 18).

Analiticamente richiamati gli elementi e le considerazioni che, sulla base del quadro probatorio in atti, ha portato la Corte di merito ad affermare (con adeguate e coerenti valutazioni di fatto, come tali sottratte al sindacato di legittimità) che “nè al momento della stipula del contratto di locazione, nè a quello della consegna dell’abitazione il signor W. aveva precisa cognizione della natura e durata del rapporto di lavoro del conduttore” (pag. 19); e che, pertanto, “l’aver trascurato il signor W. la dovuta diligenza nella scelta del conduttore dell’abitazione convenzionata (andava) valutato come grave negligenza per quanto concerne l’aspetto soggettivo della fattispecie sanzionata” (L. n. 689 del 1981, ex art. 4) (pag. 22).

2.4. – Vale allora il consolidato principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Essendo altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

In tal modo, però, la censura si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre a Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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