Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8646 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio e Ministero dell’Economia e delle Finanze,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano

n. 07/12/05 del 19/1 – 24/1/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Berti;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso perchè manifestamente fondato.

Fatto

LA CORTE

rilevato che avendo ricevuto cartella per il pagamento d’imposte relative all’anno 1991, liquidate dall’Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, B.F. si è rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che in accoglimento del ricorso ha annullato l’atto impugnato per intervenuta decadenza;

che l’Ufficio ha proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale l’ha dichiarato inammissibile perchè notificato dopo la scadenza del termine lungo e, cioè, il 18/4/2002 anzichè entro il 13/4/2002;

che l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici a quo avevano identificato il momento perfezionativo della notificazione nel giorno della consegna dell’atto al destinatario, mentre avrebbero dovuto invece guardare al giorno della consegna della relativa raccomandata all’Ufficio postale, cui l’atto era stato portato per la spedizione in data 12/4/2002 e, dunque, prima della scadenza del termine lungo d’impugnazione;

che il ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte ripetutamente affermato che per colui che la richiede, la notificazione si perfeziona con la consegna dell’atto alla posta o all’ufficiale giudiziario (v., fra le più recenti in tal senso, C. Cass. 2007/6360, 2009/4587 e 2010/359); che in applicazione del predetto principio e considerato, altresì, che l’appello in questione risulta essere stato effettivamente consegnato all’ufficio postale il 12/4/2002 e, quindi, entro un anno e 46 giorni dal deposito della decisione di primo grado, avvenuto il 26/2/2001, la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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