Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8646 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 12/04/2010), n.8646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33352/2006 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICASOLI

N. 7, presso lo studio dell’avvocato MUGGIA Roberto, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANGANO GIOVANNI,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOTAS S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 1717/2007 proposto da:

BAIA VERDE S.P.A., (già S.O.T.A.S. S.P.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 330/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/07/2006 R.G.N. 723/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l’Avvocato MUGGIA ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale-Giudice del lavoro di Catania P.C. conveniva in giudizio la s.p.a. S.O.T.A.S., propria datrice di lavoro, per sentire dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data (OMISSIS), con ogni relativa conseguenza reintegratola e risarcitoria.

A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che non sussisteva la giusta causa contestata (“avere colpito violentemente un collega di lavoro”) in quanto l’infrazione addebitata (che non aveva recato, comunque, pregiudizio alcuno alla società) non si era verificata.

Si costituiva in giudizio la s.p.a. S.O.T.A.S. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

L’adito Giudice del lavoro – con sentenza in data 6 novembre 2002 – accoglieva il ricorso; ma, a seguito di impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di appello di Catania – con sentenza del 1 luglio 2006 – in riforma della decisione di primo grado, “rigetta(va) la domanda proposta da P.C. nel ricorso introduttivo e compensa(va) interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio”.

Per la cassazione di questa sentenza P.C. propone ricorso assistito da due motivi e sostenuti da memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimata s.p.a. S.O.T.A.S. resiste con controricorso e propone “ricorso incidentale condizionato” assistito da un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2 – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale – denunciando “violazione della L. n. 614 del 1966, artt. 1 e 3, degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 244 cod. proc. civ.” – sottopone a questa Corte il seguente quesito di diritto: “se un semplice certificato medico e le dichiarazioni di altro lavoratore pretesamene malmenato avvenute al di fuori del processo rappresentino idonea prova dei fatti del licenziamento ovvero violino le norme sulla prova nel processo civile ed in particolare l’art. 2729 c.c., in quanto la presunzione non è fondata su indizi gravi precisi e concordanti a fronte di testimonianze che nulla hanno affermato a proposito dell’esistenza di una lite con passaggio alle vie di fatto e quindi sul nesso di causalità tra ecchimosi ed esistenza della lite”.

Con il secondo motivo del ricorso principale il ricorrente – denunciando “violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, eccessività della sanzione irrogata” – formula il seguente quesito di diritto (identico al quesito dinanzi trascritto sub “primo motivo di ricorso”): “se un semplice certificato medico e dichiarazioni di altro lavoratore pretesamente malmenato avvenute al di fuori del processo rappresentino idonea prova dei fatti del licenziamento ovvero violino le norme sulla prova nel processo civile ed in particolare l’art. 2729 c.c., in quanto la presunzione non è fondata su indizi gravi precisi e concordanti a fronte di testimonianze che nulla hanno affermato a proposito dell’esistenza di una lite con passaggio alle vie di fatto e quindi sul nesso di causalità tra ecchimosi ed esistenza della lite”.

Con l’unico motivo del “ricorso incidentale condizionato” la società ricorrente – denunciando “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” – rimarca che “in sede di appello aveva, in subordine, rilevato l’aliunde perceptum dal P. dopo il licenziamento, per cui , nell’ ipotesi non temuta che la Corte accolga il ricorso principale, chiede che la sentenza impugnata venga cassata con l’accoglimento del ricorso incidentale”.

3 – Entrambi i motivi del ricorso principale – da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi – non sono meritevoli di accoglimento.

A parte, infatti, l’estrema genericità dei quesiti di diritto (oltretutto identici come si è visto nella formulazione sia per il primo che per il secondo motivo) – al limite della loro ammissibilità essendo gli stessi stati formulati in termini tali da non costituire una sintesi logico-giuridica delle relative questioni così da non consentire al giudice di legittimità di comunicare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata -, si rileva che le censure sviluppate nei cennati motivi si sostanziano principalmente in critiche sulla valutazione delle risultanze probatorie siccome operato dalla Corte di appello di Catania.

Al riguardo, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, a quelli utilizzati. Comunque, ove con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso (nella specie non avvenuta) – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consenta alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 9954/2005).

Si rileva altresì, che le censure con cui una sentenza venga impugnata per vizio della motivazione in ordine alle valutazioni delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte – pure in relazione al valore da conferirsi alle “presunzioni” la cui valutazione è anch’essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza si revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Per quanto concerne, infine, l’asserita non proporzionalità della sanzione irrogata dalla società rispetto alla infrazione disciplinare commessa dal P., si rimarca che, in tema di licenziamento per giusta causa, spetta unicamente al giudice del merito – e non può essere sindacato in sede di legittimità se, come nella specie, sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici – l’accertamento che il fatto addebitato sia stato di gravità tale da integrare la fattispecie di cui all’art. 2119 c.c., così, ex plurimis, Cass. n. 9884/2005, Cass. n. 11674/2005, Cass. n. 8679/2006 (secondo cui “ai fini della valutazione del rapporto di proporzionalità il giudice deve tenere conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa l’apprezzamento di merito della proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge, peraltro, a censure in sede di legittimità se la valutazione del giudice di merito è sorretta da adeguata e logica motivazione”).

Nella specie, la Corte di appello di Catania ha statuito che la decisione della società di risolvere il rapporto di lavoro per la grave infrazione commessa dal P. (avere colpito violentemente un collega durante l’orario di lavoro) è stata corretta e questo mediante un percorso motivazionale certamente congruo e sicuramente esente da vizi logico-giuridici, sicchè – in relazione ai pretesi vizi di motivazione (che, secondo la ricorrente, connoterebbero (insieme alle asserite violazioni di legge) la sentenza impugnata – vale sinteticamente osservare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettivo deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, – come per le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati:

b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mandato l’esame di punti decisivi della controversia – irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -, c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

4 – A definitiva conferma della pronuncia di rigetto del ricorso vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 14297/2007 in precedenza cfr. Cass. n. 5149/2001) in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

5 – Parimenti, se pure sotto altro profilo, deve essere dichiarato inammissibile il “ricorso incidentale condizionato” della s.p.a.

S.O.T.A.S. atteso che il cennato ricorso è stato tuzioristicamente proposto “nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale”, per cui, non essendosi avverata tale ipotesi, l’impugnativa stessa resta assorbita.

6 – Ricorrono, giusti motivi (idest: reciproca soccombenza) per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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