Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8645 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

sca Cantina Colli del Soligo, società agricola cooperativa fra

produttori di uve pregiate, già scarl Cantina Colli del Soligo

Società fra Produttori di Uve Pregiate, elettivamente domiciliata in

Roma, via Monti Parioli 48, nello studio dell’avv. Marini Giuseppe,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente

all’avv. Carlo Amato;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia

n. 75/04 del 9/11 – 29/12/2004.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso perchè manifestamente fondato.

Fatto

LA CORTE

rilevato che la cooperativa Cantina Colli del Soligo ha impugnato il classamento in D/1 e C/1, anzichè in D/10, degli immobili da essa posseduti ed adibiti rispettivamente a cantina (per la produzione e conservazione di prodotti enologici) e a negozio (pizzeria);

che la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, ma su appello dell’Ufficio la Commissione Tributaria Regionale ha innanzitutto affermato, per quel che interessa in questa sede, che ai fini del riconoscimento del carattere rurale di un fabbricato doveva esserci identità soggettiva fra il suo proprietario ed il proprietario del terreno cui era asservito;

che partendo da tale presupposto e rilevato, altresì, che mentre la cantina e il negozio appartenevano alla cooperativa, i terreni da cui veniva l’uva appartenevano ai singoli soci, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado con sentenza che la Cantina Colli del Soligo ha impugnato con tre motivi;

che il primo di essi, con il quale la cooperativa ha lamentato l’erroneità delle argomentazioni addotte dai giudici a quo, risulta manifestamente fondato, in quanto con sentenza 2008/20953 questa Suprema Corte si è già occupata di un caso assolutamente analogo al presente, stabilendo che una cooperativa ha interesse e diritto a veder classificati in D/10 i fabbricati strumentalmente destinati allo svolgimento di attività agricole anche nel caso di non coincidenza fra la titolarità di essi e la titolarità dei terreni da cui provengono i prodotti, purchè 1) il fabbricato abbia una funzione produttiva connessa all’attività agricola dei soci, 2) tale funzione sia rivelata dalle caratteristiche proprie dell’immobile, delle pertinenze e degli impianti installati e 3) la tipologia del complesso sia tale da render insuscettibile di destinazione diversa da quella originaria, se non ricorrendo a radicali trasformazioni;

che non essendosi attenuta al predetto principio, la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, rinviando per nuovo esame ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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