Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8645 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.03/04/2017),  n. 8645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4633/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER

53, presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA MASTRANGELO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, REGIONE MOLISE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 268/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 28/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di Appello di Campobasso, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto dell’assistita (nata il (OMISSIS)) all’assegno di invalidità a decorrere dall’8 gennaio 2013;

2. avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, con il quale, denunciando violazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, 13 e 19 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, deduce l’erronea applicazione della predetta normativa per avere la Corte territoriale riconosciuto il beneficio da epoca in cui l’assistita aveva già compiuto il 65^ anno di età;

3. l’assistita ha resistito con controricorso;

4. il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Molise sono rimasti intimati;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. il difensore dell’intimata ha deposito certificato di morte dell’assistita, in data 16 maggio 2016, e l’evento segnalato, intervenuto nel corso del giudizio di legittimità e a contraddittorio già instaurato non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (cfr., fra le altre, Cass. 29 gennaio 2016, n. 1757);

7. tanto premesso, costituisce principio, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello per cui: “La pensione e l’assegno di inabilità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8” (cfr. ex. multis, Cass. 5 gennaio 2011, n.192 e numerose successive conformi);

8. alla stregua del suddetto principio occorre, dunque, per negare il diritto alle prestazioni assistenziali previste dalla L. n. 118 del 1971, che lo stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni e, nel caso in esame, secondo l’accertamento del giudice di merito, la situazione invalidante si è perfezionata per l’appunto in epoca successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte della richiedente;

9. il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la decisione nel merito di rigetto della domanda;

10. l’esito alterno giudizi di merito e il comportamento processuale della parte intimata, che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. ed ha meramente resistito per richiedere la compensazione delle spese per non avere in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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