Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8644 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n.

83/4/05 del 4/10-21/10/2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso perchè manifestamente fondato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che avendo ricevuto cartella per il pagamento delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo in conseguenza dell’emissione di un avviso di accertamento per l’anno 1991, M.G. si è rivolto alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari;

che il giudice adito ha accolto il ricorso e l’Ufficio si è gravato alla Commissione Tributaria Regionale, che ha però dichiarato l’inammissibilità dell’appello perchè proposto dal Capo Area Controllo senza delega specifica del titolare pro tempore dell’Ufficio;

che l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso in cassazione per violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 10, 11, 18 e 53;

che la doglianza è manifestamente fondata, avendo questa Corte già stabilito che nel caso in cui, come quello in esame, non sia contestata la provenienza dell’atto di appello dall’Ufficio, questo, ancorchè recante in calce la firma di un funzionario diverso dal titolare, deve ritenersi ammissibile fino a che non sia provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o, comunque, l’usurpazione, da parte sua, del potere d’impugnare, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’Ufficio e ne esprima la volontà (C. Cass. 2009/874);

che non essendosi attenuta al predetto principio, che il Collegio condivide e ribadisce, la sentenza impugnata dev’essere pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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