Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8644 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. II, 07/05/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 07/05/2020), n.8644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4336/2016 R.G. proposto da

FONDAZIONE ENPAM – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E

ODONTOIATRI, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Squillaci e dall’avv.

Salvatore Piccione, con domicilio eletto in Roma, alla Via G. Pacini

n. 25;

– ricorrente –

contro

R.E., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Rizzo,

con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 38, presso lo

studio dell’avv. Tullio Rizzo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1547/2015,

depositata in data 12.10.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.12.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Fondazione Enpam – Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici e Odontoiatri – ha adito il Tribunale di Catania, esponendo di aver concesso ad R.E. un prestito di Lire 33.000.000 con contratto del 7.12.1974, al tasso di interesse del 5% annuo, con iscrizione ipotecaria sull’immobile sito in (OMISSIS); che la garanzia era stata trasferita successivamente su altro immobile, di proprietà della moglie del mutuatario, sito in (OMISSIS); che, non essendo state corrisposte le rate di rimborso, l’Enpam aveva notificato, anche al R., un atto di precetto in data 26.1.1997 ed un successivo pignoramento in data 6.4.1997; che avverso il pignoramento era stata proposta opposizione dalla sola datrice di ipoteca, accolta dal Tribunale con sentenza n. 1518/2015, passata in giudicato il 30.6.2006.

Ha chiesto la restituzione delle rate di mutuo, con interessi e spese legali.

Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha condannato il R. al pagamento di Euro 43.489,23, oltre accessori.

La sentenza è stata integralmente riformata in appello.

La Corte distrettuale di Catania ha dichiarato la prescrizione del credito, ritenendo che la prima notifica della citazione introduttiva del presente giudizio non avesse prodotto effetti interruttivi (essendo stata effettuata invalidamente in data 23.3.2007 e poi rinnovata solo in data 9.11.2007, allorquando era ormai maturata la prescrizione), e ciò “a prescindere dalla questione relativa alla validità della notificazione, nei confronti dell’appellante, dell’atto di pignoramento immobiliare, risalente al 6.4.1997”.

La cassazione di questa sentenza è chiesta dall’Enpam sulla base di due motivi di ricorso.

R.E. ha depositato controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte di merito, con motivazione del tutto illogica ed incomprensibile, ritenuto irrilevante, ai fini dell’interruzione della prescrizione del credito, la notifica dell’atto di pignoramento effettuata in data 6.4.1997, pur essendo tale accertamento indispensabile per la definizione della lite.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza omesso di esaminare la notifica del pignoramento, effettuata nei confronti del R. presso il domicilio dichiarato nel contratto di mutuo, tema che era stato dibattuto dalle parti e che era decisivo per il giudizio.

2. Il primo motivo merita accoglimento, con assorbimento della seconda censura.

Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione del credito, ritenendo che il termine decennale – interrotto prima con la notifica del precetto in data 26.1.1997 e poi con la notifica del pignoramento, in data 6.4.1997 – non fosse decorso al momento della prima notifica della citazione (23.3.2007), reputando irrilevante che detta notifica fosse stata dichiarata nulla e fosse stata rinnovata solo in data 9.11.2007.

Già il tribunale aveva – quindi – dato rilievo alla notifica del pignoramento a fini interruttivi della prescrizione, sicchè non solo la questione, trattata nei gradi di merito, non può ritenersi nuova, ma, inoltre, era compito del giudice di merito stabilire se la prescrizione fosse stata interrotta con effetti istantanei o permanenti, trattandosi di questione in diritto, pertinente ad un fatto ormai acquisito al processo, esaminabile d’ufficio (Cass. 18602/2013; Cass. s.u. 15661/2005).

2.1. La sentenza di appello, riesaminando la questione, ha correttamente dato rilievo alla data della rinnovazione della notifica, avvenuta in data 9.11.2007, dato che l’interruzione della prescrizione può compiersi solo mediante atti recettizi, che siano effettivamente giunti a conoscenza del debitore (Cass. 18485/2018; Cass. 11985/2013).

Tuttavia, la circostanza che – medio tempore – il R., (obbligato alla restituzione delle rate di mutuo senza vincolo di solidarietà con la moglie, mera datrice di ipoteca, con conseguente irrilevanza della notifica del pignoramento eseguita nei confronti di quest’ultima, agli effetti dell’art. 1310 c.c.: Cass. 23648/2019; Cass. 6052/1995; Cass. 1724/1980) fosse stato raggiunto dalla notifica del pignoramento, in data 6.4.1997, non poteva considerarsi influente, poichè – ove ne fosse stata accertata la validità l’interruzione avrebbe avuto potuto produrre effetti permanenti, salvo a valutare, così come dedotto dalla controricorrente, se l’esecuzione fosse stata effettivamente dichiarata estinta (cfr. controricorso, pag. 25).

A norma dell’art. 2943 c.c., comma 1, la prescrizione è interrotta da un atto con cui si inizia il giudizio, sia esso di cognizione che di esecuzione.

Poichè nella specie trattavasi di pignoramento immobiliare, la relativa notifica poteva – dunque – conservare effetti fino sino al momento in cui l’esecuzione non fosse giunta ad uno stadio equipollente rispetto a ciò che l’art. 2945, comma 2 cit., individua, per il giudizio di cognizione, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e quindi fino a quando il processo esecutivo avesse fatto conseguire al creditore procedente l’attuazione coattiva del diritto, ovvero fino al momento in cui la realizzazione della pretesa esecutiva non fosse stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l’insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene pignorato e casi simili (Cass. 12239/2019; Cass. 3741/2017; Cass. 4203/2002; Cass. 8219/2002; Cass. 6165/1985).

La sentenza, nel ritenere irrilevante l’esame di tale profilo, senza svolgere alcun accertamento nè in ordine all’eventuale nullità della notifica del pignoramento nei confronti del resistente, nè in merito alla sua eventuale efficacia interruttiva (istantanea o permanente), è incorsa nel vizio denunciato e va quindi cassata, con assorbimento della seconda censura.

Competerà al giudice del rinvio accertare se il pignoramento era stato validamente notificato al resistente e se – come dedotto nel controricorso – l’esecuzione era stata dichiarata estinta, trattandosi di questioni decisive per la definizione della controversia.

E’ accolto il primo motivo di ricorso, mentre è assorbito il secondo.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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