Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8644 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.03/04/2017),  n. 8644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4629/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

D.E., MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 244/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto dell’assistita (nata il (OMISSIS)) all’assegno di invalidità a decorrere dal 1 aprile 2014;

2. avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, con il quale, denunciando violazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, 13 e 19 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, deduce l’erronea applicazione della predetta normativa per avere la Corte territoriale riconosciuto il beneficio da epoca in cui l’assistita aveva già compiuto il 65^ anno di età;

3. l’assistita non ha resistito;

4. il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. costituisce principio, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello per cui: “La pensione e l’assegno di inabilità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità, a norma di legge, si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8” (cfr. ex multis, Cass. 192 del 2011 e numerose successive conformi);

7. alla stregua del suddetto principio occorre, dunque, per negare il diritto alle prestazioni assistenziali previste dalla L. n. 118 del 1971, che lo stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni e, nel caso in esame, secondo l’accertamento del giudice di merito, la situazione invalidante si è perfezionata per l’appunto in epoca successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte della richiedente;

8. il ricorso va, pertanto, accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la decisione nel merito di rigetto della originaria domanda;

9. l’esito alterno giudizi di merito e il comportamento processuale dell’intimata, che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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