Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8643 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Parrocchia di San Giovanni Battista di Duino, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Circonvallazione Clodia 29, presso l’avv. BEVILACQUA Claudio, che,

unitamente all’avv. Renzo Frandolic, la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale Friuli

Venezia (Trieste), Sez. 7, n. 43/07/05 del 6 giugno 2005, depositata

il 25 luglio 2005, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 17 gennaio 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Claudio Bevilacqua, per il controricorrente e ricorrente

incidentale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne la contestata pretesa dell’ente parrocchiale di aver diritto, in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, all’esenzione dall’INVIM decennale indistintamente per tutti i beni immobili posseduti (nel caso di specie dieci terreni agricoli e due terreni edificabili), la congruità del cui valore dichiarato chiedeva fosse confermata.

La Commissione adita riteneva applicabile nel caso l’esenzione dall’INVIM, parificando il trattamento dell’ente parrocchiale, in quanto ente con finalità di religione e di culto, a quello dei “benefici ecclesiastici”.

In accoglimento parziale dell’appello dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, dichiarava applicabile nella specie la riduzione di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 25, comma 5, lett. a), in quanto i beni analiticamente indicati nell’impugnato avviso di accertamento costituivano un “compendio che certamente poco o nulla può avere a che fare con la destinazione istituzionale di un soggetto avente per sua natura costitutiva finalità di culto”. Inoltre il giudice d’appello riteneva di dover rideterminare il valore dei terreni agricoli secondo il calcolo tabellare disposto dal D.L. n. 299 del 1991, art. 1, comma 8.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate con due motivi. Resiste l’ente parrocchiale con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo.

Diritto

MOTIVAZIONE

Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Deve essere esaminato in via pregiudiziale il motivo del ricorso incidentale, in quanto, l’eventuale fondatezza del medesimo – con il quale l’ente parrocchiale reclama il diritto all’esenzione tout court per tutti i beni posseduti, secondo le linee argomentative già sviluppate dal giudice di prime cure – avrebbe capacità risolutiva dell’intera controversia.

Il motivo, tuttavia, non è fondato. Da un lato, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “ai fini del godimento dell’esenzione dall’INVIM decennale, prevista a favore dei benefici ecclesiastici dalla L. 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, comma 3 – disposizione che, come tutte le norme che prevedono agevolazioni fiscali, va considerata di stretta interpretazione – per beneficio ecclesiastico deve intendersi, secondo la definizione di cui al canone 1409 del codice di diritto canonico del 1917, la persona giuridica ecclesiastica non collegiale nella quale siano presenti tutti gli indispensabili elementi della dote (un patrimonio autonomo), dell’officium (la destinazione perpetua del patrimonio al mantenimento del titolare pro tempore di un determinato ufficio sacro) e dell’erezione canonica in persona giuridica, restando di conseguenza escluso dall’agevolazione in questione qualsiasi altro ente ecclesiastico” (Cass. n. 381 del 2006). Dall’altro, come pur questa Corte ha già avuto modo di affermare, “in tema di esenzione dall’INVTM decennale, nel vigore del D.P.R. n. 643 del 1973, art. 25, comma 2, nel suo testo originario, il godimento da parte degli enti non commerciali del beneficio della esenzione totale presuppone – e tale presupposto non risulta venuto meno a seguito delle modifiche apportate alla predetta norma dal D.L. n. 396 del 1991, art. 1, comma 5 – la destinazione immediata e diretta degli immobili appartenenti a tali enti alla realizzazione di scopi istituzionali, mentre una eventuale utilizzazione indiretta o mediata … comporta solo la riduzione del cinquanta per cento dell’imposta ai sensi della lett. a) del citato art. 25, comma 5” (Cass. nn. 12463 del 2001, 5482 del 2008).

Sicchè la soluzione adottata sotto questo aspetto dalla sentenza impugnata si palesa corretta ed esente da censura.

Possono, quindi, esaminarsi i motivi del ricorso principale, con i quali l’amministrazione impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha rideterminato il valore degli immobili oggetto dell’avviso di accertamento, nonostante l’ente parrocchiale non avesse riproposto in appello la censura relativa alla congruità del valore dichiarato, e lo ha fatto dichiarando che tale valore dovesse corrispondere al reddito dominicale con applicazione del moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle Finanze dell’11 novembre 1989. Se quanto alla prima questione, mancata riproposizione in appello della eccezione di congruità dei valori dichiarati, la censura si palesa carente sotto il profilo dell’autosufficienza, quanto alla seconda questione, applicazione ex officio del valore tabellare, il motivo è fondato, in quanto la norma utilizzata dal giudice d’appello non stabilisce un valore de iure degli immobili, ma esclusivamente un limite al potere di rettifica dell’Ufficio laddove il valore dichiarato sia uguale o superiore al valore tabellare. Nel caso di specie non è stato compiuto alcun accertamento sulla circostanza se il valore dichiarato per i terreni agricoli fosse uguale o superiore al valore tabellare, tale da inficiare la rettifica operata dall’Ufficio.

Pertanto, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del primo motivo, rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che provvederà anche in ordine alla spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo e rigettato il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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