Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8643 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26707-2006 proposto da:

R.M.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LORENZO IL MAGNIFICO 110, presso lo studio dell’avvocato SERRAO

BERNARDO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA CARCHELLA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA

VALLE 3, presso lo studio dell’avvocato MELLARO MASSIMO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 27238-2006 proposto da:

IMPRESA CARCHELLA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA

VALLE 3, presso lo studio dell’avvocato MELLARO MASSIMO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.M.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LORENZO IL MAGNIFICO 110, presso lo studio dell’avvocato SERRAO

BERNARDO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4551/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2005 R.G.N. 4380/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato SERRAO BERNARDO;

udito l’Avvocato MELLARO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento per quanto di ragione del ricorso

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, R.M.P.L., dipendente dal 27.2.1996 della s.p.a. Impresa di Costruzioni Geom.

C.F. con qualifica di (OMISSIS) e mansioni di (OMISSIS) da ultimo presso il cantiere (OMISSIS), impugnava il licenziamento intimatogli con lettera del (OMISSIS) per fine fase lavorativa e assoluta carenza di altri appalti in corso, deducendone l’inefficacia per essere intervenuto in costanza della malattia (in atto dal 5.8.1999 al 14.1.2000), l’illegittimità per difetto di giustificato motivo stante la genericità del motivo addotto e la non veridicità dell’impossibilità di una diversa adibizione, in realtà avvenuta per gli altri sette dipendenti addetti al medesimo cantiere.

Il Tribunale, con sentenza 18-31 marzo 2003, dichiarava l’illegittimità del licenziamento per difetto di prova in ordine al cd. repchage, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 parametrate le seconde alla retribuzione globale di fatto di Euro 1.379,66, oltre accessori di legge.

La società soccombente proponeva appello. In particolare ribadiva la circostanza relativa alla grave recessione dell’attività imprenditoriale dal 1999, dimostrata dalla riduzione del 50% del fatturato nella seconda metà di tale anno e dall’ulteriore calo al 31.12.2002, con forza lavoro ridotta al momento dell’impugnazione a soli 6 operai. Deduceva che non aveva altri cantieri cui adibire il lavoratore perchè nell’unico cantiere ancora aperto, il cantiere Italferr presso la (OMISSIS), non erano previsti lavori in muratura fino al gennaio 2000 e vi era stata la drastica riduzione degli operai; che erano stati licenziati tutti gli altri addetti al cantiere; che vi era stabile copertura di tutti i posti presso il cantiere Italferr ed erano mancate nuove assunzioni; che per consolidata giurisprudenza l’onere della prova del datore di lavoro circa il cd. repechage deve ritenersi sussistente nei limiti della ragionevolezza. Eccepiva inoltre la violazione del contraddittorio, prospettando l’esistenza di un litisconsorzio necessario con l’Inps relativamente alla domanda avente ad oggetto le conseguenze economiche dell’inefficacia del licenziamento in costanza di malattia, risolvendosi essa in definitiva nella richiesta di pagamento dell’indennità di malattia.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 7.10.2005, riteneva infondate le critiche circa la ritenuta insussistenza della giustificazione causale del recesso datoriale. Osservava che la sussistenza di un g.m. oggettivo deve essere operata con riguardo alle ragioni poste a fondamento dell’intimazione di licenziamento.

Nella specie dalla relativa lettera risultava che il provvedimento era stato adottato tenuto conto anche della affermata inesistenza di altri cantieri in atto e questa circostanza era stata smentita dalle stesse difese della società appellante.

Anche con riferimento a queste ultime difese non si perveniva a una diversa conclusione. Infatti, se era stata dimostrata l’ultimazione del cantiere cd. del (OMISSIS), non era stata dimostrata invece l’impossibilità di una diversa adibizione nel cantiere Italferr, non avendo al riguardo rilievo la mancanza in esso di lavori di muratura, potendo e dovendo essere adibito il lavoratore a mansioni non uguali ma equivalenti a quelle svolte, secondo la qualifica di operaio qualificato. Tale prova non era stata fornita neanche con riguardo ad altri settori (per esempio al magazzino), atteso che non era stata neppure allegata la consistenza al momento del licenziamento dell’organico aziendale e la distribuzione in relazione ad esso della forza lavoro in carico. Oltretutto, alla stregua degli unici dati indicati (dirigenti/impiegati n. 9 e operai al 1.8.99 n. 22, al 31.8.99 n. 19, al 27.10.2000 n. 11) andava notata la sproporzione tra il numero delle unità di personale con qualifica dirigenziale o impiegatizia e con qualifica operaia. In conseguenza non poteva ritenersi influente la generica prova testimoniale richiamata dall’appellante. D’altro canto le modeste dimensioni dell’azienda rendevano prive di pregio le deduzioni circa la limitazione dell’onere della prova sul cd. repechage in limiti di ragionevolezza.

Doveva quindi confermarsi la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con ciò risultando assorbite le questioni in rito e in merito circa l’inefficacia dello stesso in quanto intimato in costanza di malattia.

La sentenza andava invece riformata quanto alle conseguenze economiche del licenziamento non giustificato. Al riguardo doveva preliminarmente rilevarsi che, alla stregua del complessivo tenore dell’atto di appello, doveva ritenersi impugnato anche il relativo capo della sentenza, e che comunque l’appellante aveva evidenziato come dagli atti emergessero la successiva attività lavorativa prestata dal lavoratore e le relative retribuzioni. Il risarcimento del danno inoltre andava limitato al 9.4.2003, data in cui era stata offerta la reintegrazione nel posto di lavoro giusta notificazione di atto di significazione e comunicazione. Quindi dal risarcimento parametrato alla retribuzione mensile globale di fatto indicata dal Tribunale (Euro 1.379,66) doveva essere detratta a titolo di aliunde perceptum nel periodo 2000-2002 la complessiva somma di Euro 39.542,26 evincibile dall’estratto conto dell’Inps. Il dispositivo era del seguente tenore: “accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, limita il risarcimento del danno fino al 9.4.2002 con detrazione dalla complessiva somma come determinata di Euro 39.543,26; compensa le spese del grado”.

Ambedue le parti proponevano ricorso per cassazione: il R. articolava due motivi con atto notificato il 27.9.2006 e la s.p.a.

Impresa Carchella cinque motivi con atto notificato il 7.10.2006.

Entrambe le parti altresì resistevano con controricorso al ricorso avversario e la Soc. Carchella ha poi depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal R. e qualificabile come principale e quello della Soc. Carchella, notificato successivamente, come ricorso incidentale. I due ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del R. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 327 e 424 c.p.c., oltre a omessa o insufficiente motivazione. Si censura la sentenza nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto impugnato il capo della sentenza relativo al risarcimento del danno, osservandosi che in effetti dai motivi di appello non si evinceva la volontà di impugnare il capo della sentenza relativa al risarcimento del danno nè di chiedere la detrazione dell’aliunde perceptum, e neanche vi era l’allegazione circa lo svolgimento da parte del lavoratore di altra attività retribuita, peraltro non intervenuta neanche nel primo grado.

Richiesta in tal senso era stata formulata tardivamente solo con le note del 19.4.2004.

Il secondo motivo della stessa parte denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Premesso che la limitazione del danno al 9.4.2003 non era mai stata chiesta dalla società, nè con i motivi di appello nè con il successivo atto del 19.4.2004, si deduce nel merito che la Corte aveva errato a non tener conto che l’atto del 9.4.2003 rappresentava l’invito a riprendere il posto di lavoro previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 e quindi segnava per il lavoratore l’inizio del termine di 30 giorni per decidere se riprendere o no il lavoro, mentre lo stesso articolo prevede anche un termine analogo dalla comunicazione del deposito della sentenza per optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità di retribuzione. Nella specie, come si evinceva dallo stesso atto depositato il 17.4.2004 dalla Soc. Carchella, il lavoratore aveva optato per l’indennità sostitutiva. Poichè peraltro questa non era mai stata corrisposta, trovava applicazione il principio secondo cui l’estinzione del rapporto di lavoro e la cessazione dell’obbligo di corrispondere le retribuzioni mensili si verificano solo al momento dell’effettiva corresponsione dell’indennità sostitutiva.

Il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale denunciano, sotto il profilo rispettivamente della violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’omessa o insufficiente motivazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, unico soggetto obbligato a erogare l’indennità di malattia.

Con riferimento all’intervenuto accoglimento dell’impugnativa del licenziamento, con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 si deduce la violazione del principio secondo cui il giustificato motivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa.

Il quarto motivo, denunciando vizi di motivazione nella valutazione relativa alla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, si lamenta che la Corte di merito abbia frettolosamente affrontato la relativa questione con una motivazione di quattro righe, che non fa comprendere il ragionamento seguito, anche alla luce delle risultanze probatorie.

Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione sul punto relativo alla sussistenza all’epoca del licenziamento di mansioni equivalenti a quelle svolte dal R. e alla possibilità dello stesso di esservi adibito. In particolare si rileva che tale impossibilità si evinceva chiaramente dalla precisa deposizione di D.G. P., puntualmente richiamata e trascritta. Si osserva poi che i lavori di carpenteria e scavi dell’unico cantiere rimasto aperto, a cui era stata adibita una squadra di lavoratori specializzati (carpentieri e escavatoristi), non potevano ritenersi equivalenti nè dal punto di vista strettamente tecnico nè da quello economico e analogamente quellidi manutenzione e sistemazione materiali in atto presso il magazzino di (OMISSIS).

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

La condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno derivante dal licenziamento illegittimo in una misura rapportata alla retribuzione globale di fatto era una pronuncia che aveva i caratteri di una condanna in futuro, ma aveva tutti i requisiti della concretezza ed attualità. Ne consegue che la stessa avrebbe potuto essere ripresa in esame e modificata dal giudice di appello solo in presenza e nei limiti segnati da eventuali specifici motivi di appello, in effetti non ricorrenti, salvo l’eventuale effetto espansivo sui capi dipendenti di una riforma della sentenza di primo grado relativamente alla questione preliminare della legittimità del licenziamento. Ne consegue che la Corte d’appello nella specie ha pronunciato oltre i limiti del devoluto nella misura in cui ha defalcato dal risarcimento del danno liquidato dal primo giudice una somma corrispondente al cd. aliunde perceptum dal lavoratore nel periodo 2000-2002, antecedente alla pronunzia della sentenza appellata.

Con riferimento al secondo motivo del ricorso principale deve osservarsi che la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, derivante dal licenziamento dichiarato illegittimo, nella misura della retribuzione globale di fatto, è una pronuncia in futuro e condizionata (in particolare alla permanenza del rapporto di lavoro e alla sua non riattivazione con la reintegra del lavoratore) quanto al periodo successivo alla pronuncia della sentenza. Ne deriva che, una volta prevenuto il passaggio in giudicato della sentenza e devoluta la controversia al giudice di appello per effetto della proposizione di appello anche se per motivi inerenti alla sola legittimità del licenziamento, deve ritenersi estesa la cognizione del giudice dell’impugnazione alla verifica, anche d’ufficio, circa l’eventuale esistenza di fatti incidenti sulla esistenza e la misura del danno che concretamente matura solo nel corso del giudizio di appello stesso, anche perchè con la eventuale conferma in appello della sentenza di primo grado la pronuncia relativa al risarcimento del danno muta la sua portata, diventando, per il periodo intercorrente tra la due sentenze di merito, una pronuncia concreta ed attuale e non più una condanna in futuro. Ne consegue che non è ravvisabile ultrapetizione nella limitazione della condanna al risarcimento del danno compiuta dalla Corte d’appello in base alla valorizzazione di un fatto incidente sulla permanenza dell’obbligo di risarcimento, quale il richiamo in servizio del lavoratore a seguito della pronuncia di reintegrazione.

Quanto poi alla deduzione, con il motivo in esame, degli effetti della successiva opzione del lavoratore per la indennità sostitutiva della reintegrazione, deve osservarsi che si è in presenza della inammissibile proposizione in sede di legittimità di una questione nuova basata anche su presupposti di fatto, peraltro evocati mediante un sommario e non circostanziato rinvio a documenti di causa.

I primi due motivi del ricorso incidentale sono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi sono infondati.

Infatti non solo la richiesta della Impresa Carchella di integrazione del contraddittorio all’Inps era formulata in relazione alla domanda subordinata di mera dichiarazione di inefficacia del licenziamento per il periodo della malattia, ma anche, in relazione a tale ipotesi, l’attore aveva chiesto il pagamento della retribuzione e non dell’indennità di malattia, sicchè poteva sorgere solo un problema di limiti di fondatezza di tale domanda in relazione alla disciplina che limita gli obblighi retributivi del datore di lavoro durante la malattia, in connessione con la disciplina previdenziale in materia, ma in nessuna maniera risultava coinvolta la legittimazione dell’Inps.

Sono ora esaminati congiuntamente i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso della Impresa Carchella, inerenti alla giustificatezza o meno del licenziamento.

Gli stessi non meritano accoglimento. Non solo non ha formato oggetto di specifica censura il preliminare rilievo della sentenza impugnata circa la rilevanza ai fini del decidere delle ragioni poste a base del licenziamento e la smentita in giudizio appunto della asserita inesistenza di altri cantieri, ma anche, in genere, le varie censure formulate non risultano idoneo evidenziare vizi della motivazione sentenza impugnata rilevanti nel giudizio di cassazione, in cui non può procedersi a un nuovo giudizio di merito e quindi le critiche alla sentenza non possono consistere nella proposta di una nuova diversa lettura e valutazione delle risultanze istruttorie, ma devono evidenziare o la radicale insufficienza della motivazione relativa all’accertamento e alla valutazione degli aspetti di fatto, oppure la presenza di incontestabili illogicità o contraddizioni nell’accertamento di aspetti fattuali decisivi. Tale tipi di vizi ad avviso della Corte non sono ravvisabili nella specie, avendo la Corte di merito proceduto ad una sintetica ma chiara illustrazione delle ragioni per cui appariva inadeguata la prova circa la possibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore, nè il materiale istruttorio richiamato nel ricorso evidenzia l’arbitrarietà di tali valutazioni. Così pure non è ravvisabile un’effettiva invasione, nelle valutazioni compiute dal giudice di merito, dell’ambito delle scelte tecnico-produttive riservate al datore di lavoro.

In conclusione deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale e devono essere rigettati il secondo motivo dello stesso ricorso e il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nel senso della conferma del dispositivo della sentenza di appello con esclusione della detrazione, dal risarcimento del danno, della somma relativa all’aliunde perceptum.

In considerazione dello sviluppo del giudizio e del suo esito, si ritiene di confermare la pronuncia sulla spese del primo grado e di compensare le spese dei giudizi di appello e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo; rigetta altresì il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma il dispositivo della sentenza di appello con esclusione della detrazione a titolo di aliunde perceptum. Conferma la pronuncia sulla spese del primo grado e compensa le spese dei giudizi di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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