Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8643 del 09/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, (ud. 13/02/2018, dep.09/04/2018),  n. 8643

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma chiede che sia cassata l’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone l’appello, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo in suo favore inteso a conseguire il pagamento da parte dell’AUSL (OMISSIS) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nell’aprile 2009 – sul rilievo del fatto che il decidente aveva erroneamente ricusato il riconoscimento degli interessi moratori per difetto di costituzione in mora della debitrice, quantunque la relativa raccomandata spedita il 4.6.2009 fosse stata da questa ricevuta il 15.6.2009, come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso a mente del D.M. 9 aprile 2001, art. 33 (primo motivo); nonchè, ancora, del fatto che parimenti aveva ricusato il riconoscimento del maggior danno da ritardo per genericità della domanda e per difetto di prova, malgrado il contrario riscontro fosse provvisto di ampia e circostanziata prova documentale (secondo motivo).

Resiste con controricorso l’intimata.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il primo motivo è manifestamente fondato.

2.2. Va invero premesso che, sebbene negli invii a firma – tra cui, ai sensi delle disposizioni regolanti il servizio postale universale, da ultimo dettate dalla delibera dell’AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), che sul punto ha confermato le pregresse disposizioni del D.M. 9 aprile 2001, n. 95 e del D.M. 1 ottobre 2008, n. 33894, sono ricompresi gli “invii raccomandati” (art. 21, comma 1) – identificati dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2, lett. i), nel “servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario” – per i quali il mittente richieda il servizio accessorio dell’avviso di ricevimento – ovvero della ” ricevuta che, compilata dal mittente all’atto della spedizione e firmata dal destinatario all’atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell’avvenuta consegna” (art. 5, comma 1, lett. a, del cit.) – il destinatario “deve sottoscrivere anche l’avviso”, onde è, a rigore, la sola sottoscrizione di esso, che attesta con fede privilegiata discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l’agente postale nell’occasione, l’avvenuta consegna, nondimeno, va rilevato, nel caso degli invii multipli diretti allo stesso destinatario “da prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito” (art. 21, comma 2, del cit.; D.M. n. 33894 del 2008, art. 20, comma 3; D.M. n. 95 del 2001, art. 33, comma 2), e ciò, in particolare, come ora precisa il citato art. 21, nei casi nei quali “la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa”.

2.3. Ciò posto l’errore di sussunzione addebitato al decidente – dell’avviso che riguardo alla raccomandata 4.6.2009 non vi fosse prova della data di ricezione delle raccomandate da parte dell’AUSL – è irrefutabile, atteso che nella specie ricorreva l’ipotesi degli invii multipli e, rettamente, come documenta la ricorrente, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’agente postale aveva provveduto a dar conto della circostanza mediante le annotazioni riportate dall’avviso di ricevimento (“Poste Italiane Consegnato ai sensi del D.M. 9 aprile 2001, art. 33 l’op. postale R. Invii multipli ad un unico destinatario”) e l’apposizione di tre timbri a secco, uno dei quali contenente la data di effettuazione dell’adempimento (“UDR Roma Eur 15.6.2009”).

Ne discende, dunque, che a quella data in ragione della fede privilegiata attribuita dall’attestazione operata dall’agente postale, la debitrice doveva ritenersi costituita in mora.

3. E’ viceversa inammissibile il secondo motivo di ricorso, Osservato che, quantunque con esso si lamenti una violazione c/o falsa applicazione di legge, la censura ha valenza puramente motivazionale intesa a sindacare, sotto il preteso profilo della sua difformità rispetto al criterio di giudizio enunciato da Cass., Sez. U., 16/07/2008, n. 19499, l’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito in ordine alla genericità e all’inidoneità degli elementi di prova allegati dalla parte a pretesto del maggior danno lamentato.

4. Nei limiti del motivo accolto l’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per il seguito.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 13 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2018

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