Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8643 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. II, 07/05/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 07/05/2020), n.8643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14658-2016 proposto da:

D.V.C., rappresentato e difeso dall’avvocato VITO

PANZARINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO PREFETTURA DI PESCARA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2223/2015 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.V.C. ricorre – con atto affidato a sei ordini di motivi – per la cassazione della sentenza n. 2223/2015 del Tribunale di Pescara.

Con tale decisione veniva rigettato l’appello interposto dal medesimo odierno ricorrente avverso la sentenza n. 164/2014 del Giudice di Pace di Pescara.

Tale Giudice di prime cure aveva rigettato l’opposizione dello stesso odierno ricorrente al verbale di accertamento della Polizia Stradale n. (OMISSIS) per violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 8 e 11, rilevata a mezzo si sistema “Tutor”, per eccesso di velocità.

L’intimata Prefettura di Pescara, già contumace nel giudizio di secondo grado, ha depositato mera memoria di costituzione tardiva al solo dichiarato fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si chiede a questa Corte di dire – testualmente – “se l’art. 112 c.p.c. e art. 24 Cost. ed D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, comma 10, secondo periodo vincolino, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, a statuire limitatamente al fatto ed alla fattispecie giuridica contestata nel verbale e nei limiti dedotti dall’opponente nel ricorso”.

Con il motivo viene formulato quesito di diritto (che comunque non più necessario in virtù dell’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c.).

Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Manca, in punto, da parte del ricorrente la dovuta specifica indicazione del parametro normativo alla cui stregua viene dedotto il motivo.

Non è specificato ed è, anzi, del tutto indeterminato il riferimento all’inquadramento del vizio che si pretende di denunciare.

Neppure è prospettato, con dovuta riferimento ai pregressi atti del giudizio, il carattere non innovativo della censura che si pretende di muovere con il motivo in esame.

2.- Con il secondo motivo del ricorso, dopo l’impropria formulazione di altro quesito, si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 99 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c., art. 24 Cost. e D.Lgs. n. n. 150 del 2011, artt. 7 e 10).

Il motivo è inammissibile per più ragioni a cominciare dalla assoluta indeterminatezza dello stesso in violazione del principio di chiarezza e specificità (Cass., Sez.6-2, Ord. 14 maggio 2018, n. 11603).

L’omessa e contraddittoria motivazione, stante l’applicabile e vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non è più prevista come motivo di ricorso per cassazione.

Quanto alla pretesa violazione e falsa applicazione di norma di diritto il ricorrente il ricorrente omette di indicare specificamente la tipologia di vizio alla cui stregua viene prospettata la violazione di legge (Cass., Sez. Terza 17 settembre 2013, n. 21165).

In ogni caso il ricorso, in punto, non chiarisce inammissibilmente, nè dà conto del perchè la sentenza sia errata, non “svolgendo specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità” (Cass. n. 635/2015).

3.- Con il terzo motivo del motivo del ricorso, dopo altra formulazione quesito, si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e omessa e contraddittoria motivazione (art. 2909 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è, al pari di quello appena innanzi esaminato e per lo stesso ordine di ragioni, inammissibile.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e omesso riconoscimento di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6 (D.Lgs. n. n. 285 del 1992) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è incentrato sul fatto che il Tribunale pescarese, all’atto della pronuncia (dicembre 2015) oggetto del presente ricorso non ha tenuto affatto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, incorrendo in vizio rilevabile.

Con la decisione della Corte Costituzionale veniva, invero, sancita l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6 nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature di accertamento della velocità dovessero essere sottoposte a verifica periodica di funzionalità e taratura (cosa che non risulta nella concreta fattispecie in giudizio).

Il motivo è fondato e comporta, in punto, l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente pronuncia.

5.- Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione delle nome di diritto (L. n. 689 del 1981, art. 8) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

6.- Con il sesto motivo viene sollevata questione di incostituzionalità della L. n. 689 del 1981, art. 8 in riferimento alla lamentata mancata applicazione del vincolo della continuazione avuto riguardo alle peculiari situazioni, in fatto, di accertamento delle plurime infrazioni contestate.

7.- I due motivi per ultimo innanzi esposti devono ritenersi assorbiti per effetto dell’accoglimento del quarto motivo del ricorso.

8.- Detto accoglimento comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice in dispositivo indicato.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibili i primi tre motivi il ricorso, accoglie il quarto motivo, assorbiti il quinto ed il sesto, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Pescara in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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