Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8642 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.03/04/2017),  n. 8642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4299/2014 proposto da:

F.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VALENTINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4250/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. F.A.M. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’INPS, ha riconosciuto il diritto dell’assistita all’assegno di invalidità a decorrere dal 1/12/2009 (a fronte della domanda amministrativa del 20.11.2007);

2. con il ricorso è censurato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare sia gli effetti, in termini di invalidità, degli esiti della mastectomia radicale subita dall’assistita nel 2002 e gli effetti invalidanti della patologia neoplastica da valutare con riferimento al codice tabellare 9323, sia la documentazione medica attestante maggiore criticità della paziente nell’anno 2008;

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’erronea valutazione o pretermissione di documenti o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto dei documenti trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex multis” Cass. 17915/2010);

6. nel ricorso all’esame non risulta rispettato l’onere di “specifica indicazione” enunciato dall’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè la parte ricorrente non solo non specifica collocazione e contenuto dei documenti sanitari, richiamati genericamente, ma neanche ne riproduce, per sintesi, passaggi significativi per corroborare la censura avverso la sentenza impugnata;

7. inoltre, la doglianza di omesso esame non coglie nel segno per avere la Corte territoriale, richiamando per relationem l’esame peritale rinnovato in sede di gravame, dato atto degli esiti della mastectomia radicale e ribadito la carenza di documentazione sanitaria, specie con riferimento alla depressione maggiore, documentata solo dal 2009, con proposizione non specificamente censurata dimostrando di avere tempestivamente allegato, in giudizio, documentazione clinica e sanitaria la cui valutazione sarebbe stata pretermessa;

8. il ricorso va dichiarato inammissibile,

9. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento;

10. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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