Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8641 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

spa LeasingRoma, elettivamente domiciliata in Roma, Via Isonzo 34,

nello studio dell’avv. AIELLO Pietro, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano

n. 382/41/01 del 27/9/01-31/1/2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/11/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Anello;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

e, in subordine, per la rimessione degli atti al Primo Presidente.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che & seguito del riscatto da parte della utilizzatrice Aligas spa, la spa Leasing Roma le ha venduto l’immobile già concessole in locazione finanziaria;

che la vendita è avvenuta nel luglio 1993 ed in relazione ad essa la Leasing Roma ha versato l’INVIM nella misura di L. 30.871.000, assumendo come valore finale l’ammontare dei canoni pagati dalla utilizzatrice fino a tutto il 31/12/1992; che successivamente, però, la Leasing Roma ha presentato istanza di rimborso in quanto, a suo giudizio, il valore finale avrebbe dovuto essere calcolato sommando il prezzo di riscatto ai canoni non ancora scaduti alla data del 31/12/1992 e l’importo così ottenuto risultava addirittura inferiore al valore iniziale del bene;

che l’Ufficio non ha accolto la richiesta e la contribuente si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha, però, rigettato il ricorso;

che la Leasing Roma si è allora gravata alla Commissione Regionale, che ha confermato la decisione di primo grado perchè aderendo alla tesi dell’appellante, “tutti gli immobili acquistati tramite leasing sarebbero esenti da imposta INVIM”; che la Leasing Roma ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate;

che così riassunte le pregresse fasi, osserva il Collegio che per gli immobili già concessi in locazione prima del 31/12/1992 e poi venduti dopo la predetta data, si è ormai affermato l’orientamento secondo il quale il valore finale deve essere determinato con riferimento a quello in comune commercio mediante una valutazione da compiere caso per caso sulla base di tutti gli elementi positivi e negativi della fattispecie concreta (C. Cass. 2006/12594, 2007/1242, 2007/13006 e 2009/11480);

che in applicazione del predetto principio, che il Collegio condivide e ribadisce, la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto innanzitutto accertare quale fosse il valore venale del bene alla data del 31/12/1992 e poi verificare se l’imposta pagata dalla contribuente avesse davvero superato, in tutto o in parte, quella realmente dovuta, provvedendo, in caso positivo, ad accordare il relativo rimborso;

che non avendo i giudici a quo proceduto alla predetta indagine, il ricorso della spa Leasing Roma va, entro tali limiti, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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