Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8641 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.03/04/2017),  n. 8641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8739/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, LAURO

RICCI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

F.C.M., in qualità di esercente la potestà

genitoriale sul minore D.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 399/2015 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata

il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Marsala, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., condannava l’INPS a pagare l’indennità di frequenza in favore di D.F.;

2. per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, ex art. 111 Cost., affidandosi a tre motivi;

3. l’intimata F.C.M., quale esercente la potestà genitoriale sul minore D.F., ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. del ricorso all’esame il Collegio ritiene insussistenti i presupposti per la trattazione camerale della soluzione alla questione posta dall’Istituto pubblico di previdenza, secondo il quale la sentenza pronunciata nel giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente l’esistenza o meno del requisito sanitario laddove, nella specie, il Tribunale ha pronunciato condanna all’erogazione di un beneficio assistenziale – prescindendo, peraltro, dall’accertamento dei requisiti extrasanitari – anzichè limitarsi al mero accertamento della sussistenza del requisito sanitario;

6. si appalesa opportuna la trattazione in pubblica udienza innanzi alla quarta Sezione della Corte, anche per l’eventuale trattazione con il ricorso R.G.N. 24719/2014 che involge la medesima questione, già inviato alla predetta Sezione con ordinanza interlocutoria n. 5481/2017.

PQM

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione camerale, rimette il ricorso alla Quarta Sezione ordinaria della Corte, per la trattazione in pubblica udienza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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