Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8640 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22906/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

F.LLI NAVARRA SPA in liquidazione in persona del Liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell’avvocato TINELLI

Guseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CONTESTABILE GIOVANNI, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 5100/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il resistente l’Avvocato CONTESTABILE, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 5100, depositata il 7.6.05, la Commissione Tributaria Centrale, confermando le decisioni emesse nei primi due gradi del giudizio, rigettava il ricorso proposto dall’Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma, diretto a far valere la legittimità – negata dai primi giudici – dell’avviso di liquidazione dell’INVIM straordinaria, dovuta ai sensi del D.L. n. 55 del 1983, art. 26, dalla società Fratelli Navarra s.p.a., in relazione a due immobili siti in Roma.

2. La Commissione Centrale dichiarava, invero, l’illegittimità del suddetto avviso, per non essere stato il medesimo preceduto – benchè l’Ufficio avesse riferito il valore iniziale del bene a data antecedente a quella dichiarata dal contribuente – dalla notifica dell’avviso di accertamento di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20, comma 1.

Nell’impugnata decisione, peraltro, la Commissione centrale dava atto che tale questione, concernente la necessità dell’avviso di accertamento ai sensi della norma suindicata, era già stata decisa nello stesso senso in primo grado, con sentenza non impugnata sul punto dall’amministrazione finanziaria.

3. Per la cassazione della sentenza n. 5100/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, al quale la società Fratelli Navarra s.p.a. ha replicato con controricorso. Le amministrazioni ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

1. Per la loro priorità sul piano logico-giuridico, vanno preliminarmente esaminate dalla Corte le questioni pregiudiziali proposte, nel controricorso, dalla resistente società Fratelli Navarra s.p.a..

1.1. Quest’ultima ha, invero, anzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, essendo stato tale atto introduttivo notificato, in violazione del disposto dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso la propria sede sociale, anzichè nel domicilio eletto nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, ossia presso lo studio dei propri difensori.

Ne conseguirebbe, ad avviso della Fratelli Navarra s.p.a., che la sanatoria derivante dall’avvenuta costituzione di essa intimata nel giudizio di cassazione, operando con efficacia ex nunc, non varrebbe ad ovviare alla decadenza dall’impugnazione nella quale sarebbe ormai incorsa l’amministrazione ricorrente, essendo detta costituzione avvenuta dopo la scadenza del termine annuale per proporre ricorso per cassazione, previsto dall’art. 327 c.p.c..

L’eccezione è infondata e va disattesa.

Osserva, invero, la Corte che la notificazione del ricorso per cassazione eseguita in luogo diverso da quello prescritto, e segnatamente nella sede legale della società, anzichè nel domicilio eletto per il giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, determina la nullità, non dell’impugnazione in senso sostanziale, ma della relativa notifica. Sicchè, quest’ultima è sanata – contrariamente a quanto assume l’odierna intimata, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo dell’atto (ex artt. 156 c.p.c., comma 3 e art. 160 c.p.c.) – sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato, cui la notificazione stessa era diretta, ancorchè tale costituzione avvenga al solo fine di eccepire la nullità (cfr., tra le tante, Cass. S.U. 14539/01, Cass. 15530/04, Cass. 10423/05).

E’ del tutto evidente, per vero, che anche la costituzione in giudizio, al pari della rinnovazione della notifica del relativo atto introduttivo,costituisca una circostanza dalla quale può inferirsi, con assoluta certezza, che l’atto ha raggiunto il suo scopo (Cass. 10423/05); sicchè la sanatoria non può che operare fin dal momento in cui esso (nella specie la notifica del ricorso) fu posto in essere.

D’altro canto, non può revocarsi in dubbio che la sanatoria derivante dalla costituzione in giudizio discenda da un principio generale in materia processuale, desumibile dal disposto dell’art. 156 c.p.c., comma 3 – a tenore del quale “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato” – come tale certamente applicabile anche al giudizio di legittimità (conf. Cass. 20334/04). Pertanto, essendosi – nel caso di specie – la resistente Fratelli Navarra s.p.a. ritualmente costituita nel presente grado del giudizio, depositando controricorso, la dedotta nullità della notifica del ricorso introduttivo deve ritenersi sanata con efficacia retroattiva, ossia fin dal momento in cui è stata eseguita. Sicchè alcuna decadenza, dal potere di impugnare la sentenza gravata in questa sede, deve ritenersi maturata in pregiudizio delle amministrazioni ricorrenti.

1.2. Pienamente fondata deve, per contro, ritenersi – ad avviso della Corte – la seconda questione pregiudiziale sollevata dalla Fratelli Navarra s.p.a..

La società resistente ha, invero, eccepito l’inammissibilità del ricorso, per avere il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate riproposto in cassazione una questione già esaminata nel primo grado del giudizio, e non riproposta nel giudizio di appello, con specifica impugnazione sul punto da parte dell’amministrazione finanziaria.

A tal riguardo, va infatti rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducono la violazione e falsa applicazione del disposto del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 5 e D.L. n. 55 del 1983, art. 26, comma 1.

Rilevano, invero, le amministrazioni ricorrenti che, in forza del combinato disposto delle norme suindicate, la determinazione della base imponibile del bene – ai fini del calcolo dell’INVIM straordinaria, dovuta ai sensi del D.L. n. 55 del 1983, art. 26, convertito in L. n. 131 del 1983 – deve essere effettuata sulla base della differenza tra il valore finale e quello iniziale del bene posseduto, laddove per valore iniziale deve intendersi quello “al momento dell’acquisto per atto tra vivi o a causa di morte”. Sicchè, ad avviso delle ricorrenti, tale valore non può che essere, in definitiva, quello venutosi a determinare con altro atto fiscalmente certo.

Ebbene, non avendo – nella specie – la Fratelli Navarra s.p.a.

provveduto a presentare nei termini la dichiarazione precedente per l’INVIM decennale, e non essendo stata tale omissione accertata dall’Ufficio nel termine di decadenza, l’unico atto fiscalmente certo sarebbe rappresentato – ad avviso dell’amministrazione – dagli originari atti di acquisto dei due cespiti sottoposti a tassazione, stipulati, l’uno nel 1961, l’altro nel 1965. La società intimata ha, per contro, determinato il valore iniziale di detti immobili,rispettivamente, all’1.1.75 ed all’1.1.76, avendo la medesima omesso di presentare, alla naturale scadenza verificatasi nell’anno 1976, la dichiarazione prevista ai fini dell’INVIM decennale, dovuta su detti beni per il periodo intercorrente tra la data di acquisto ed il 1976.

Per cui del tutto corretto e legittimo, a parere delle amministrazioni ricorrenti,sarebbe l’avviso di liquidazione dell’imposta, notificato alla Fratelli Navarra s.p.a. in data 25.6.85, ed oggetto di impugnativa nel presente giudizio, con il quale l’Ufficio del Registro ha retrodatato il valore degli immobili all’epoca del loro acquisto. Nè vi era, secondo le amministrazioni finanziarie, necessità dell’emanazione di un prodromico avviso di accertamento – “come invocato dalla controparte” – non essendovi stata “alcuna rettifica del valore iniziale dei beni, dato che gli unici valori fiscalmente certi erano quelli riferentisi agli atti di acquisto dei beni stessi”.

1.3. Senonchè – un attento esame delle risultanze processuali degli stessi atti allegati dalle parti nel presente giudizio di legittimità – induce a ritener certo che tale ultima questione, reintrodotta in questa sede dalle amministrazioni finanziarie, e che aveva indotto il giudice di prime cure ad annullare l’avviso di liquidazione dell’imposta perchè non preceduto dal suddetto atto prodromico (avviso di accertamento), non era stata riproposta con il gravame avverso la decisione di primo grado.

Va rilevato, infatti, che tale allegazione della società resistente – in ordine alla mancata proposizione dell’appello da parte dell’Ufficio in relazione alla questione suindicata – non è stata in alcun modo specificamente contestata dalle amministrazioni finanziarie, nè con memoria ex art. 378 c.p.c., nè in pubblica udienza. D’altra parte, rileva la Corte che è la stessa impugnata sentenza della Commissione Tributaria Centrale a dare atto, in maniera inequivocabile, del fatto che sulla pronuncia del giudice di prime cure – che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta non preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento D.P.R. n. 643 del 1972, ex art. 20 – si era formato il giudicato interno, non essendo stata detta decisione impugnata su questo punto specifico. E, nondimeno, il giudice a quo ha ritenuto di pronunciarsi nel merito, rigettando il ricorso proposto – avverso la decisione di appello dall’Ufficio del Registro di Roma.

2. Tale pronuncia è del tutto errata e va, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2.

2.1. Ed invero, va osservato – in via di principio – che, affinchè possa ritenersi che l’atto di appello investa nella sua totalità la sentenza impugnata, la quale abbia rigettato la domanda con una pluralità di autonome statuizioni, è necessario che il gravame venga proposto con riferimento specifico a ciascuna di dette statuizioni, si che possa inequivocabilmente individuarsi la volontà dell’appellante di devolvere al giudice di appello il riesame di tutti i punti della controversia decisi dal giudice di prime cure.

Per il che, neppure la richiesta di riforma integrale della sentenza impugnata, o il generico richiamo alle domande ed eccezioni formulate in primo grado, possono valere ad investire il giudice del gravame dell’intera materia del contendere oggetto della pronuncia impugnata, qualora le censure svolte con i motivi di appello siano limitate soltanto ad una o alcuna delle statuizioni che ne costituiscono il contenuto. In siffatta situazione, pertanto, laddove la sentenza di appello investa esplicitamente o implicitamente i capi non impugnati, come accade quando la decisione di prime cure venga riformata in toto, si verifica una violazione del giudicato interno, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, e implicante la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (cfr. Cass. 22771/04, 28739/08, 18898/09).

2.2. Il principio di preclusione che deriva dall’irretrattabilità della pronuncia, anche all’interno dello stesso procedimento, in relazione ai capi di decisione non gravati, rispondendo ad un’esigenza fondamentale dell’ordinamento processuale trova, poi, sicura applicazione anche nel processo tributario regolato ratione temporis – come quello conclusosi con l’impugnata sentenza – dal D.P.R. n. 636 del 1972.

Pertanto, laddove la Commissione Tributaria Centrale abbia omesso di dichiarare l’avvenuta formazione del giudicato nei precedenti gradi del giudizio, ed abbia deciso la causa nel merito (come è accaduto nella specie), la relativa preclusione da giudicato interno deve essere rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di cassazione avverso detta pronuncia (Cass. 4286/90).

Ne discende che l’ulteriore prosecuzione del giudizio è definitivamente preclusa, dovendo dalla rilevata violazione del giudicato interno derivare la cassazione dell’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la decisione della Commissione Tributaria Centrale, impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, deve essere cassata, non potendo il processo essere proseguito, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2.

4. Le spese del procedimento vanno poste a carico delle amministrazioni ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

giudicando sul ricorso; cassa l’impugnata sentenza ed, ai sensi dell’art. 382 c.p.c, dichiara che il processo non poteva essere proseguito; condanna le amministrazioni ricorrenti al rimborso delle spese del procedimento, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA