Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8640 del 03/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.03/04/2017), n. 8640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8270/2014 proposto da:
E.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI e CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 484/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 3/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte di appello di Potenza, con sentenza del 3 ottobre 2013, in accoglimento del gravame dell’INPS, ha escluso il diritto dell’attuale ricorrente all’assegno mensile di assistenza di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, ritenendo insussistente il limite reddituale, superato in cumulo con il coniuge, all’epoca dell’accertata condizione sanitaria (maggio 2011), e valido il requisito del solo reddito personale dell’assistito, alla stregua del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, solo per il riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno riconosciuto a decorrere dalla data del 28 giugno 2013;
2. per la cassazione di tale sentenza la parte privata propone ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato ad un articolato motivo con il quale contesta esclusivamente che la Corte territoriale abbia ritenuto inapplicabili, nella specie, le nuove disposizioni sul limite reddituale ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 e trascurato il disposto del cit. D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 6;
3. l’Inps ha resistito con controricorso;
4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. del ricorso all’esame si appalesa opportuna la trattazione in pubblica udienza innanzi alla quarta Sezione della Corte, anche per l’eventuale trattazione con altri ricorsi, sulla medesima questione, già inviati alla predetta Sezione.
PQM
La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione camerale, rimette il ricorso alla quarta Sezione ordinaria della Corte, per la trattazione in pubblica udienza.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017