Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 864 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 17/01/2020), n.864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel procedimento n. 27908/18 RG, proposto da:

H.S., rappresentato e difeso dall’avv. Lia Minacapilli di

Enna per procura speciale in atti; domicilio PEC;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (cf (OMISSIS)), domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto n. 1549/18 del Tribunale di Caltanissetta,

depositato il 7.8.18;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal consigliere Dott. Giacomo Maria Stalla.

Fatto

OSSERVA

p. 1. H.S., n. nel (OMISSIS), propone tre motivi di ricorso per la cassazione del decreto n. 1549 del 7.8.18, con il quale il tribunale di Caltanissetta, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha rigettato (nella contumacia del Ministero degli Interni) il ricorso da lui proposto contro la decisione con la quale la competente Commissione Territoriale aveva respinto la sua istanza di protezione internazionale (status di rifugiato ovvero, in subordine, protezione sussidiaria o rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie).

Il Tribunale, previa ricostruzione dei tratti salienti della disciplina giuridica della protezione internazionale nelle sue varie articolazioni, ha in particolare rilevato che:

infondata era la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato (art. 10 Cost.; L. n. 722 del 1954 di ratifica della Conv.Ginevra 28.7.51; Dir.CE 2004/83; D.Lgs. n. 251 del 2007), dal momento che i fatti narrati dal richiedente (ancorchè probatoriamente valutati secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e 2 cit.) non riguardavano persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, sicchè non potevano integrare gli estremi di cui all’art. 1 Conv.cit. ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e);

neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), dal momento che il richiedente aveva dichiarato avanti alla commissione territoriale di essere coniugato con quattro figli e di patire le misere condizioni economiche del nucleo familiare; per quanto privo di un lavoro fisso, era solito prestare servizio di accompagnamento dei bambini a scuola; la sua partenza dal proprio Paese di origine rappresentava una speranza di sopravvivenza e di vita più dignitosa per sè e per la sua famiglia. Questo racconto, pur essendo credibile, non integrava i presupposti del danno grave, tanto più che da primarie fonti informative internazionali (EASO 2017) risultava che la regione di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) non si caratterizzasse per alcuna ipotesi di conflitto armato interno o violenza generalizzata, risultando anzi negli ultimi tempi la più efficace repressione del fenomeno terroristico e la diminuzione degli attentati e delle vittime per effetto dell’incrementarsi delle operazioni di sicurezza; lo stesso richiedente aveva riferito alla commissione territoriale che nella sua zona di provenienza la situazione era tranquilla;

quanto alla protezione mediante permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 30, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), non sussistevano elementi comparativi attestanti il radicamento sul territorio nazionale; e ciò in un contesto nel quale la sola situazione di povertà nel paese di origine non poteva di per sè integrare una situazione di effettiva vulnerabilità, non ricorrendo alcuna degradazione di diritti umani; tanto più che il richiedente svolgeva attività lavorativa di autista in Pakistan, dove risiedeva il suo intero nucleo familiare.

Nessuna attività difensiva è stata svolta, in questa sede, dal Ministero degli Interni.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5. Per avere il tribunale omesso di approfondire le affermazioni del richiedente, nonostante il principio dell’onere della prova attenuato vigente in materia; inoltre, il tribunale non aveva considerato la gravità della situazione sociopolitica del Pakistan, caratterizzata dalla tolleranza, se non dalla tacita approvazione, da parte delle autorità statuali di condizioni ordinarie di violenza e sopraffazione, con conseguente negazione dei diritti umani fondamentali.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e d). Per avere il tribunale erroneamente escluso la protezione sussidiaria per danno grave, nonostante il su richiamato pericolosissimo contesto sociopolitico caratterizzante il Pakistan e la regione di provenienza.

p. 2.2 I due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche da essi poste – sono infondati.

Il tribunale ha vagliato lo specifico motivo di protezione invocato (situazione economica al limite della sopravvivenza) salvo argomentare nel senso della sua inidoneità in concreto – per quanto inserito nell’ambito di un racconto di per sè non ritenuto inverosimile o inattendibile – ad integrare il danno grave, vista anche l’opportunità di lavoro nel paese di origine. Non c’è stata dunque violazione normativa ma delibazione fattuale; qui non rivedibile e, del resto, neppure censurata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Quanto alla situazione sociopolitica del Pakistan, si tratta anche in tal caso di valutazione fattuale debitamente argomentata dal giudice di merito con indicazione delle fonti informative recepite. Il che ha indotto il tribunale ad escludere la sussistenza, in caso di rientro, di un concreto ed effettivo pericolo per il solo fatto della presenza del richiedente sul territorio del paese di appartenenza.

Si recepisce, in proposito, il costante orientamento di legittimità di cui (tra le innumerevoli) in Cass. 9090/19; 11103/19, con richiamo a CGUE 30 gennaio 2014, C-285/12; 18 dicembre 2014, C-542/13.

p. 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32. Per non avere il tribunale considerato che, proprio in ragione della situazione di conflitto e violenza generalizzata, oltre che di negazione dei diritti umani, non sussistevano in Pakistan i presupposti per godere del diritto alla salute e del ‘diritto all’alimentazionè, con conseguente configurabilità di una situazione di vulnerabilità soggettiva giustificante la protezione umanitaria.

p. 3.2 Il motivo è infondato.

Attraverso il richiamo al diritto all’alimentazione inteso quale limite minimo di sostentamento nell’ottica della protezione umanitaria, la censura si basa su una nozione prettamente economica dei presupposti di protezione umanitaria.

Sennonchè, già in linea di principio si è osservato (Cass. ord. 28226/18) che: – la condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 risiede nella valutazione di una situazione concreta di vulnerabilità da proteggere, alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italiano, riferita ad elementi strettamente personali, che sia la conseguenza dalla grave violazione dei diritti umani dell’interessato nel paese di provenienza; – tale situazione “non può tout court identificarsi in ragioni di natura economica o di ripartizione della ricchezza tra la popolazione, cui allude il ricorrente, occorrendo, appunto, che tale condizione di vulnerabilità sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di provenienza, in conformità del disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass. n. 28015 del 2017; n. 26641 del 2016), e che, comunque, il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. n. 4455 del 2018)”. Il carattere residuale rivestito dalla protezione umanitaria (anche nella sua disciplina antecedente alle modificazioni apportate dal D.L. n. 113 del 2018 conv. in L. n. 132 del 2018) non consente di attribuire di per sè rilevanza alle ragioni esclusivamente economiche della migrazione.

E’ tuttavia dirimente rilevare che – nella concretezza del caso – è proprio il giudice di merito ad aver rilevato come nel Paese di appartenenza il richiedente non fosse privo, non solo di legami socio-affettivi, ma nemmeno di opportunità lavorative atte a consentirgli il sostentamento economico. Sicchè il rigetto della doglianza è imposto anche, ed in primo luogo, sotto questo profilo fattuale. Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio del Ministero.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso;

v.to il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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