Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 864 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8876-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.E. C.F. (OMISSIS), A.E. C.F. (OMISSIS),

C.R. C.F. (OMISSIS), L.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati DANILO BIANCOSPINO, MARIA LETIZIA PELLACANI, giusta

delega in atti;

PATRONATO INAS CISL ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo

studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

PATRONATO INCA ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE ASSISTENZA C.F.

(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA, 2,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO BOER, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

nonchè contro

CAMERA LAVORO TERRITORIALE PIACENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 774/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/03/2010 R.G.N. 1120/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito l’Avvocato BIANCOSPINO DANILO e l’Avvocato PELLACANI MARIA

LETIZIA;

è comparso l’Avvocato BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

Con sentenza depositata il 25.3.2010, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di C.R. e altri litisconsorti ad aver riliquidato il loro trattamento pensionistico nella maggior misura prevista dal D.Lgs. n. 562 del 1996, per coloro che, già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche, avessero optato per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e dichiarava conseguentemente assorbito l’appello incidentale proposto dai pensionati ed avente ad oggetto la condanna dei Patronati INCA e INAS a risarcir loro i danni derivanti dalla mancata comunicazione della facoltà di opzione.

Contro questa statuizione ricorre l’INPS, affidandosi ad un unico motivo di censura. Resistono con distinti controricorsi il Patronato INCA, l’INAS – CISL e i pensionati, questi ultimi riproponendo la domanda risarcitoria per l’eventualità di accoglimento del ricorso. L’INPS e il Patronato INCA hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, artt. 3, comma 14, e L. n. 488 del 1999, art. 41, nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che i pensionati odierni controricorrenti, pur avendo domandato e ottenuto la liquidazione della pensione maturata presso il Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche, potessero optare per il trasferimento all’assicurazione generale obbligatoria della contribuzione già accreditata presso il Fondo medesimo e ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, cit.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha già fissato il principio secondo cui, in tema di trasferimento presso l’INPS della contribuzione versata presso il Fondo elettrici, il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 14, ha previsto che, una volta cessata l’iscrizione obbligatoria o volontaria al Fondo speciale, la posizione assicurativa acquisita può essere trasferita, a domanda degli iscritti o dei loro superstiti, all’assicurazione generale obbligatoria soltanto se non sia già intervenuta la liquidazione della pensione eventualmente spettante a carico del Fondo medesimo, dovendo ritenersi, ove l’interessato non abbia esercitato la relativa opzione, che, in applicazione della L. n. 488 del 1999, art. 41, recante soppressione del Fondo speciale, continuino ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente ed i criteri di calcolo delle pensioni in riferimento alle anzianità maturate nel Fondo stesso, avendo la domanda di trasferimento carattere costitutivo rispetto alla possibilità di avere liquidata la pensione secondo i criteri dell’assicurazione generale obbligatoria (Cass. n. 8252 del 2010).

Segue da quanto sopra che, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per l’esame delle domande ritenute assorbite alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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