Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 864 del 15/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 864 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 13700-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO PROVINCIALE di NAPOLI
80416110585, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente
contro
2012

PROFETA FAUSTA;
– intimata –

7804

avverso la sentenza n. 89/28/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di
depositata il 29/03/2010;

NAPOLI

del

22/03/2010,

Data pubblicazione: 15/01/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio dell’08/11/2012 dal Presidente Relatore
Dott. MARIO CICALA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE

FIMIANI.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 13700/2011
RICORRENTE: Agenzia del Territorio
INTIMATO: Fausta Profeta

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 79 /46/ 2010 depositata il 17
marzo 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello
dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La pronuncia
di primo grado aveva accolto il ricorso della sig.ra Profeta avverso l’avviso di accertamento con
cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il
classamento di unità immobiliare di pertinenza dei contribuenti.
La contribuente non si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere rigettato

Il testo dell’avviso, del tutto generico è stato correttamente ritenuto dal giudice di merito
insufficiente a sorreggere con adeguata motivazione il mutato classamento. Così affermato nella
recente sentenza di questa Corte n. 9629 del 13 giugno 2012 che, discostandosi motivatamente
da alcuni precedenti ha affermato:

“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità
immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità
immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute.
Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri
relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano;
rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente”.
Il rilievo dell’Agenzia secondo cui, pur dopo l’entrata in vigore della legge
311/2004,
persisterebbe il potere dei Comuni di dare impulso al procedimento dell’amministrazione
finanziaria di riclassificazione ex ad. 3, comma 58, I. 662/96 degli immobili il cui classamento
risulti non aggiornato o palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari aventi medesime
caratteristiche, non risulta decisivo per la controversia in questione.
I presupposti dei poteri d’impulso attribuiti ai Comuni dalle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 58 della legge n. 662/96 e all’ ad. I comma 335 L. 311/04sono infatti completamente
diversi; mentre nella prima si prevede una comparazione tra classamenti (e conseguentemente, tra
rendite catastali) di singoli immobili e non si opera nessun riferimento ai valori del mercato
immobiliare (nè con riferimento all’immobile oggetto della richiesta di riclassificazione, nè con
riferimento agli immobili assunti come parametro del giudizio compativo di palese non con à

E’ stata depositata la seguente relazione:

Deve quindi concludersi che la motivazione del provvedimento di riclassamento diun
immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato,
ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1. 311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite
dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica indicazione ditali trasformazioni;
oppure se il nuovo classamento sia stato adottato,ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04,
nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale
microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal
caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scosta mento; oppure, ancora, se il
nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione
della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il
classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, la specifica
individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li
renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.
Pqm
La Corte rigetta il riscorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 8 novembre 20
Il Pr

e e relatore

del classamento del primo) — nella seconda assume invece rilievo proprio il valore di mercato
degli immobili. Inoltre il valore di mercato rilevante quale presupposto per la richiesta di
riclassificazione non è quello di un singolo immobile bensì il valore medio di mercato di una intera
rnicrozona che rileva non per se stesso, ma se ed in quanto il suo rapporto con il valore medio
catastale della stessa microzona si discosti significativamente dall’analogo rapporto relativo all’
insieme delle microzone comunali.
La non coincidenza dei presupposti applicativi dal comma 58 dell’articolo 3 della legge n.
662/96 rispetto a quelli di cui ai commi 335 e 336 dell’articolo l della legge n. 311/04 del 2004, ed
il disposto del’articolo 7 della legge 212/00- laddove prescrive che negli atti dell’amministrazione
finanziaria vengano indicati’ “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell’amministrazione”- comportano che la revisione della classificazione di un
immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche
giustificazioni della riclassificazione concretamente operata. D’altro canto è la conoscenza di tali
presupposti che consente al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare l’atto impositivo
e, in tal caso, di specificare, come richiesto dall’ ad. 18 D.Lgs.vo 546/92, i motivi di doglianza

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