Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 864 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. II, 14/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 14/01/2011), n.864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato Gorga Michele, elettivamente

domiciliato in Roma, via Vincenzo Brunacci n. 19, presso lo studio

dell’Avvocato Alfonso Contaldo;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’Avvocato Civita Sebastiano,

elettivamente domiciliato in Roma, via Ettore Franceschini n. 61-63,

presso Baiocchi Mario;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, depositata in data 29

ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Michele Gorga;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Leccisi Giampaolo, il quale nulla ha osservato sulla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che V.F. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, depositato il 29 ottobre 2008, che ha rigettato il reclamo proposto da esso ricorrente avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, depositata il 27 febbraio 2008, cha aveva accolto il ricorso ex art. 703 cod. proc. civ. di C.G., volto ad ottenere la reintegrazione ovvero la manutenzione nel possesso della servitù di passaggio – a piedi e con mezzi meccanici – a favore del suo fondo rustico sito in agro di (OMISSIS), a carico del fondo limitrofo di proprietà del V.;

che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 161 disp. att. c.p.p. e art. 132 disp. att. c.p.p., comma 5, e art. 119 disp. att. cod. proc. civ., nonchè nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

che, ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe deciso anche il merito della domanda possessoria proposta dal C., sicchè il provvedimento, avendo natura di sentenza, avrebbe dovuto essere impugnato con l’appello e non già con reclamo, e il provvedimento adottato in sede di reclamo avrebbe dovuto essere sottoscritto non solo dal Presidente del collegio, ma anche dal giudice relatore;

che il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

“Dica, accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione se risponde a corretta applicazione di norme di diritto che il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica, respinga o accolga l’istanza a tutela del possesso e con il quale le parti non sono rimesse davanti a sè per la trattazione della causa di merito, ha natura e valore di sentenza appellabile. Dica, altresì, se proposto avverso tale atto reclamo ed il tribunale in composizione collegiale non lo dichiara inammissibile ma ne decida anche il merito con sentenza firmata dal solo Presidente, tale sentenza sia nulla per assenza della sottoscrizione del relatore”;

che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 125 e 168 cod. proc. civ., nonchè dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., n. 3.

che il ricorrente, rilevato che la copia del ricorso possessorio notificatagli era priva della procura alle liti e che quindi il mandato alle liti era stato dal ricorrente in possessoria depositato tardivamente, censura le ragioni in base alle quali il tribunale ha disatteso la relativa eccezione e formula il seguente quesito di diritto: “Dica, accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione se risponde a corretta applicazione di norme di diritto che il ricorso con allegato decreto di fissazione di udienza rilasciato dal Cancelliere con attestazione di conformità all’originale depositato in Cancelleria faccia piena prova in ordine a quanto in esso certificato fino a querela di falso, e se il ricorso all’art. 125 c.p.c., che prevede la possibilità di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, sia applicabile nei procedimenti promossi mediante ricorso. Dichiari se la mancanza della procura, al momento del deposito, nei giudizi introdotti con ricorso, comporta l’inesistenza dell’atto introduttivo, il quale risulta privo di un presupposto indispensabile per la valida instaurazione del rapporto processuale. Dica se la norma che dispone che la procura si considera apposta in calce al ricorso anche se rilasciata su foglio separato – che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce – possa essere estesa anche a foglio separato spillato alla copia del ricorso depositata nel fascicolo e che non viene materialmente allegata all’atto al quale si riferisce nè riportata nel ricorso notificato”;

che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ. e art. 703 cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame del merito possessorio mediante fase processuale a cognizione piena, nonchè violazione dell’art. 24 Cost. e art. 112 cod. proc. civ.;

che, sul presupposto che il provvedimento adottato dal Tribunale in composizione monocratica avesse natura di sentenza, per avere il giudice omesso di rimettere le parti dinnanzi a sè per la trattazione della causa nel merito, il ricorrente formula il seguente quesito: “Dica, accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione se risponde a corretta applicazione di norme di diritto che il giudice possa violare la struttura bifasica del procedimento possessorio omettendo di rimettere dinnanzi a sè le parti per la trattazione della causa nel merito e se con tale omissione egli possa decidere sulle spese del giudizio ancorchè in assenza di espressa richiesta delle parti in punto”;

che l’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso;

che il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del controricorso perchè notificato tardivamente;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 17 giugno 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile.

Al riguardo va considerato che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, siano cioè in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: i provvedimenti di natura cautelare o possessoria hanno sempre carattere strumentale ed interinale operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, e come tali sono inidonei a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.

La pronuncia emessa in sede di reclamo dopo la fase cautelare, potendo la definitiva determinazione delle posizioni soggettive avvenire in sede di decisione del merito possessorio, la cui prosecuzione, ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., u.c., è disposta dal giudice a seguito di istanza della parte interessata (per effetto del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis, conv. nella L. n. 80 del 2005, in vigore dal primo marzo 2006, v.

D.L. n. 273 del 2005, art. 39-quater, conv. con L. n. 51 del 2006) (Cass., n. 13149 del 2009), è priva del carattere della definitività, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso straordinario”.

Considerato che il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del controricorso;

che deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del controricorso per tardività, in forza del disposto di cui all’art. 149 cod. proc. civ., comma 3 (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. e, applicabile, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della medesima legge, ai procedimenti iniziati, come nel caso di specie, successivamente al 1 marzo 2006), a norma del quale la notifica si perfezione, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto;

che, nella specie, come ammesso dallo stesso ricorrente, il controricorso è stato consegnato per la notifica il 19 gennaio 2009, e cioè entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso (12 dicembre 2008);

che neppure può essere accolta l’altra eccezione di inammissibilità del controricorso formulata dal ricorrente sul rilievo che, nella copia notificata del controricorso, il soggetto conferente la procura speciale viene identificato con l’espressione “F.to V.”, chiaramente non riferibile al controricorrente;

che, infatti, al fine di verificare la sussistenza della procura speciale occorre avere riguardo a quella apposta sull’originale dell’atto considerato, alla stregua del principio secondo cui “qualora l’originale del ricorso per cassazione o del controricorso (contenente, eventualmente, anche il ricorso incidentale) rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli tale procura, la mancanza di detta firma e della menzionata autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purchè la copia stessa contenga elementi – come l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente – idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale (Cass., n. 636 del 2007; Cass., n. 5932 del 2010);

che, venendo all’esame del ricorso, il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, non apparendo le critiche svolte dal ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. idonee ad indurre un diverso convincimento;

che appare tuttavia opportuno chiarire che il ricorso – come anche esplicitato dal ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. – muove dalla non condivisibile premessa che il provvedimento adottato dal Tribunale in composizione monocratica, con il quale è stato rigettato il ricorso possessorio da esso stesso proposto, avesse natura di sentenza, come tale appellabile e non reclamabile;

che, al contrario, deve rilevarsi che l’art. 703 cod. proc. civ. è stato modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23, lett. e- bis), n. 7.2), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, e dispone che: “Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma, dell’art. 21.

Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis e ss., in quanto compatibili.

L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è recla-mabile ai sensi dell’art. 669-terdecies.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al comma 3, il giudice fissa dinanzi a sè l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’art. 669-novies, comma 3”;

che la norma, nel nuovo testo, ai sensi dell’art. 23-quinquies del D.L. citato, come modificato, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-guater, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, è in vigore dal 1 marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, come quello qui esaminato;

che, dunque, nel rito applicabile nel giudizio a quo il provvedimento adottato dal Tribunale sul ricorso possessorio ha natura di ordinanza, è reclamabile e non appellabile;

che il provvedimento adottato in sede di reclamo non è dunque dotato del carattere della definitività, atteso che le parti interessate hanno la facoltà di chiedere al giudice la fissazione di una udienza per la prosecuzione del giudizio di merito ed è quindi insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;

che, invero, come chiarito da questa Corte, “il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, siano, cioè, in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Ne consegue che non è ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza adottata dal Tribunale in sede di reclamo avente ad oggetto provvedimenti di natura cautelare o possessoria, giacchè trattasi di decisioni a carattere strumentale ed interinale operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tali inidonee (pur coinvolgendo in ipotesi diritti processuali) a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale” (Cass., n. 3919 del 2006; Cass., n. 16325 del 2004);

che non vale ad attribuire ai detti provvedimenti simile carattere la circostanza che il giudice del procedimento, anche in sede di reclamo, abbia provveduto sulle spese del procedimento possessorio, in quanto, da un lato, la statuizione sulle spese, riferendosi alla fase cautelare, è necessaria posto che il provvedimento, qualora non venga fatta istanza di fissazione del giudizio di merito, come prima evidenziato, può assumere, ma solo per effetto della scelta delle parti che non abbiano richiesto il giudizio di merito, natura definitiva; dall’altro, trova applicazione il principio per cui “in tema di provvedimenti cautelari, l’art. 669-septies cod. proc. civ., che prevede l’opponibilità ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. della condanna alle spese contenuta nell’ordinanza di rigetto, deve intendersi come norma generale volta a ricondurre al sistema oppositorio disciplinato dagli artt. 645 e segg. cod. proc. civ., rendendo perciò inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.” (Cass.,. n. 2681 del 2001; Cass., n. 14904 del 2004);

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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