Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8638 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31139/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M., BR.MI.;

– intimate –

sul ricorso 1466/2007 proposto da:

B.M., BR.MI., elettivamente domiciliate in

ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato

PISANI FABIO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRODU BASILIO, giusta delega in calce;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 109/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 25/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio finanziano competente rettificava il valore iniziale e quello finale dichiarato dai contraenti relativamente ad un terreno edificatorio sito nel Comune di Budoni, alienato da B. M. e Mi. con atto del 17.12.1992, entrambe le contribuenti proponevano distinti ricorsi alla C.T.P. di Nuoro, che, in accoglimento delle esposte doglianze, in ambedue le procedure disponeva l’annullamento dell’atto impugnato.

Avverso tali sentenze proponeva appello l’Amministrazione Finanziaria insistendo nella fondatezza dei maggiori valori accertati perchè fondati su stima U.T.E. successivamente anche confermata da detto ufficio a seguito di ulteriore richiesta del 1997, nonchè sulla mancata contestazione da parte delle stesse contribuenti del maggior valore accertato in L. 85.000/mq, a fronte di quello di L. 30.000/mq dichiarato nel caso in esame, relativamente ad altri due suoli ubicati nello stesso Comune di Budoni e aventi caratteristiche analoghe al primo, alienati con atti registrati il 13.11.1996 ai nn. 1175 e 1176.

Riuniti i giudizi, con sentenza n. 109/8/05, depositata il 25.10.2005 e non notificata, il giudice del gravame rigettava però gli appelli.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva quindi ricorso, notificato in data 8/10 novembre 2006 l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico complesso motivo, all’accoglimento del quale si opponevano le contribuenti con controricorso e ricorso incidentale notificato il 20/22 dicembre 2006, con il quale si eccepiva altresì l’inammissibilità del ricorso principale per mancanza del quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente procedersi ex art. 335 c.p.c., alla riunione del ricorso principale dell’Agenzia e di quello incidentale delle contribuenti in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. Relativamente al ricorso principale infondata risulta l’eccezione di inammissibilità per mancanza del quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis come modificato ex D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, posto che, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del citato testo normativo la nuova disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate successivamente all’entrata in vigore del medesimo D.Lgs., realizzatasi il 23.2006, mentre nel caso di specie la sentenza impugnata risulta pubblicata nel 2005.

3. Passando quindi all’esame nel merito del ricorso, con l’unico complesso motivo articolato deduce la ricorrente violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 51 e 52, nonchè insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza su punto decisivo della controversia, con riferimento al valore di mercato del terreno trasferito, confermato dal giudice di merito nell’importo dichiarato di L. 30.000/mq.

In proposito si difendono le intimate eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto a conseguire una nuova valutazione di merito sui fatti oggetto della controversia.

La doglianza è fondata sotto il profilo del vizio motivazionale, comportando ciò l’accoglimento del ricorso.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità non vi è dubbio che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo esame nel merito della controversia, e quindi anche ad una valutazione delle prove diversa da quella fatta propria dal giudice del precedente grado di giudizio, ma piuttosto di verificare se la decisione sia sorretta da adeguata e logica motivazione.

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), non equivale pertanto alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo. Del resto, il citato art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 6.3.2006 n. 4766).

Tale controllo però nel caso di specie non può che concludersi negativamente risultando la motivazione della sentenza impugnata sotto più profili fortemente carente e viziata sul piano della stessa razionalità delle argomentazioni esposte nonchè della coerenza di tali argomentazioni con la decisione assunta.

A tal riguardo giova preliminarmente precisare che, diversamente da quanto espressamente dichiarato dalle contribuenti, e nei fatti condiviso dal giudicante, non è affatto vero che la stima UTE non abbia valore alcuno per le finalità di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52.

Come questa Corte ha più volte avuto modo di ribadire, in tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di immobili si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, il giudice investito dalla relativa impugnazione non può ritenere la suddetta stima “istituzionalmente” inattendibile, limitandosi a considerare l’UTE quale articolazione tecnica dell’Amministrazione, ontologicamente legata all’ente impositore, ma è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando le ragioni del proprio convincimento (Cass. 30.7.2009 n. 17702).

Nel caso in esame il giudice del gravame, dopo aver riassunto i due distinti criteri di stima adottati dall’UTE (diretto e indiretto), pur rilevando che essi “si equivalgono nel risultato” (la qual cosa tra l’altro si prestava ad essere interpretata come rafforzativa dell’attendibilità della stima proposta), ha affermato in maniera chiaramente apodittica, oltre che con argomentazioni contorte e con lessico non pienamente comprensibile, che la stima proposta “sembra fuori misura”, e ciò solo perchè non risulterebbe spiegato “l’assunzione del prezzo di vendita in rapporto alla tipologia di costruzione”. Si è poi diffuso in considerazioni assolutamente generiche e inconsistenti in ordine al fatto che quello indicato dall’UTE costituirebbe un “prezzo” solamente teorico, incomprensibilmente pretendendo di rafforzare il ragionamento con l’esposizione delle ragioni per le quali nell’ipotesi di terreni edificatori la legge non consenta l’applicazione del criterio di valutazione automatica previsto dall’art. 52, comma 4 (e non 54 comma 2, come erroneamente scritto in sentenza) D.P.R. n. 131 del 1986, circostanza quest’ultima tanto assolutamente pacifica, quanto del tutto priva di quel rilievo ad essa attribuito dal giudicante.

Cosa ancor più grave, però, nel momento in cui più concretamente il giudicante si è fatto carico di confrontarsi con l’UTE, e quindi di seguire il metodo di stima applicato da quell’Ufficio, riconoscendo quindi la validità del percorso logico proposto, salvo ad apportare quei correttivi ritenuti necessari per una valutazione più adeguata, in particolare in ordine al coefficiente di edificabilità fondiaria, ridotto da 1,5 a 1 mc/mq, e alla necessità (peraltro in nessun modo motivata) di applicazione della percentuale minima di redditività del valore di mercato dell’erigendo fabbricato indicata dall’UTE nel 12% (a fronte di una percentuale massima indicata nel 30%, e una percentuale media proposta dall’Ufficio), risulta pervenire a una stima finale di L. 61.000 circa al mq. più che doppia rispetto al valore dichiarato dalle parti nell’atto tassato, e ciò nonostante inspiegabilmente conclude per l’integrale annullamento dell’avviso di accertamento, anzichè magari ridurre nei limiti di tale importo il maggior valore accertato dall’Ufficio.

In tale contesto eguale gravità non può non attribuirsi al fatto che, pur avendo il giudice del gravame enunciato in premessa la necessità, nel rispetto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 3, di verificare la congruità del prezzo dichiarato avuto riguardo “ai trasferimenti, a qualsiasi titolo di immobili analoghi, anteriori di non oltre un triennio”, abbia poi del tutto immotivatamente omesso di considerare i valori definitivamente accertati per le altre due vendite concluse il 13.11.1996 dalle stesse alienanti relativamente ad altri terreni ubicati nella stessa zona di quello oggetto dell’atto tassato, registrate ai numeri 1175 e 1176, e dal primo momento indicate dall’Ufficio a conforto del proprio assunto.

Del tutto platealmente illogico è infine quanto sempre in sentenza dichiarato per affermare che il valore venale degli immobili trasferiti dovrebbe ricavarsi innanzi tutto dal prezzo di trasferimento, risultando al riguardo indubitabilmente improprio il richiamo alla sentenza di questa Suprema Corte n. 18150 del 9.9.2004, riguardante un caso del tutto diverso da quello in esame, nel quale le parti contraenti pretendevano di escludere che l’atto di trasferimento potesse essere tassato sulla base del prezzo dichiarato, perchè a loro avviso superiore a quello venale in comune commercio.

4. Con il ricorso incidentale le contribuenti deducono violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, assumendo che: “L’istanza di definizione della controversia proposta ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289 per l’atto impositivo relativo all’INVIM estende i propri effetti anche all’avviso di accertamento la stessa tassa”.

Il ricorso in questione è inammissibile sia per difetto dei contenuti di cui agli artt. 371 e 366 c.p.c. e di adeguata autosufficienza, non essendo tra l’altro neanche riportata in esso l’istanza di definizione di cui trattasi e il relativo provvedimento dell’Amministrazione, sia in virtù di quanto previsto in materia della citata L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, circa la competenza del giudice dinanzi al quale pende la controversia al momento del diniego di condono, a provvedere sulla relativa impugnazione (nel caso di specie la C.T.R. della Sardegna).

5. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della controversia al giudice di merito, che, avuto riguardo all’esito della lite, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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