Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8638 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 12/04/2010), n.8638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29106-2008 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo STUDIO LEGALE ROMANO, rappresentata

e difesa dall’avvocato PORTOGHESE ANTONIO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

17/10/2007, n. 50425/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue:

C.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Roma, depositato in data 17.10.07, con cui veniva rigettato il ricorso di essa ricorrente per non avere fornito la prova che il periodo di eccessiva durata della procedura fallimentare fosse imputabile al comportamento degli organi fallimentari.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

Con il primo ed il secondo motivo, l’istante ha dedotto il difetto di motivazione del decreto impugnato, laddove la Corte ha rilevato la genericità del ricorso introduttivo, essendosi limitata la parte a lamentare la durata decennale della procedura, senza una puntuale indicazione dell’attività svolta e dei motivi di rinvio ed ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso.

I motivi sono inammissibili.

Osserva la Corte che al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis del c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura ;in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Cass. sez. un 20603/07).

Nel caso di specie entrambi i motivi sono privi di ogni quesito sia pure formulato nel senso dianzi indicato di sintesi della motivazione ritenuta inadeguata e di indicazione dei vizi motivazionali da cui questa si assume affetta.

I motivi non possono pertanto essere suscettibili di scrutinio in questa sede di legittimità.

Con il terzo motivo, l’istante ha dedotto la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 2, per non aver acquisito la Corte di appello gli atti della procedura fallimentare.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, la legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2) affida l’accertamento in concreto della violazione al giudice. La parte ha indubbiamente, infatti, un onere di allegazione e dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, mentre spetta poi al giudice – sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente – verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi sia stata una violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche – secondo il modello processuale di cui all’art. 737 e ss. cod. proc. civ. adottato dalla Legge (art. 3, comma 4, Legge cit.) – di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l’assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall’art. 738 cod. proc. civ., non resta subordinata all’istanza di parte. Pertanto, il giudice – pur non essendo obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere “aliunde” le fonti del proprio convincimento – non può ascrivere alla parte una asserita carenza probatoria superabile con l’esercizio dei poteri di iniziativa d’ufficio, nè, tanto meno, può ignorare la richiesta della parte ricorrente di acquisire, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, gli atti del processo presupposto e fondare il proprio convincimento su mere ipotesi in ordine alle cause della durata dello stesso. (Cass. 17249/06; Cass. 19084/04).

Il motivo va pertanto accolto.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 e dell’art. 6 C.E.D.U., laddove la Corte d’Appello ha rilevato la carenza di prospettazione degli elementi di fatto, indispensabili per decidere, mentre, con il quinto motivo, lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e di nuovo delle norme già sovra indicate, censurando la statuizione in punto di onere della prova.

I motivi sono fondati nei limiti che seguono. Occorre premettere che alla procedura fallimentare non sono estensibili tout court i criteri di ragionevole durata applicati ai processi di cognizione e alla esecuzione individuale. La specialità del fallimento è il riflesso dell’attribuzione ai suoi organi di una serie di compiti di natura non solo processuale, ma anche amministrativa. Ma la diversità essenziale tra il processo ordinario di cognizione e la procedura fallimentare sta nella discrezionalità propria degli organi di quest’ultima.

Il fallimento, infatti, implica il compimento di scelte gestionali (inconcepibili nel processo ordinario) finalizzate alla tutela degli interessi coinvolti nella procedura, ma inevitabilmente destinate a influire sui relativi tempi. Per varie attività da compiere nel corso del fallimento non sono previsti (ne potrebbero esserlo) termini perentori, sicchè la durata della procedura resta in buona parte affidata alla diligenza di curatore e giudice delegato e alla oculatezza delle loro opzioni gestionali (che, per quanto discrezionali, devono ovviamente rispondere a criteri di razionalità).

D’altra parte, al tentativo di prestabilire il termine di ragionevole durata della procedura concorsuale si accompagna il rischio che i relativi organi siano indotti a effettuare valutazioni giuridiche superficiali o a preferire le soluzioni gestionali più rapide, eventualmente anche in danno della massa dei creditori (da ultimo Cass. 8497/08).

Ciò posto, occorre chiarire in qual modo i criteri dettati dalla legge nazionale per valutarne la violazione della ragionevole durata del processo (complessità del caso, comportamenti delle parti, del giudice del procedimento e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi) possano adattarsi alla procedura concorsuale. In proposito, deve, anzitutto, ribadirsi che la durata ragionevole del fallimento, per i motivi già enunciati, non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo a standards astratti come per i processi ordinari. Va, poi, rimarcato che per valutare la complessità della procedura devono preminentemente considerarsi il numero dei soggetti falliti, la quantità dei creditori concorsuali, le questioni indotte dalla verifica dei crediti, le controversie giudiziarie (civili, amministrative, tributarie) innestatesi nel fallimento, l’entità del patrimonio da liquidare e la consistenza delle operazioni di riparto. (Cass. 8497/08).

Il compito di detti accertamenti grava sul giudice che in base alla allegazioni delle parti circa la durata del processo e delle sue varie fasi deve, come anche in precedenza detto, acquisire gli elementi ed informazioni utili per determinare la giusta durata del processo e l’eventuale irragionevole protrazione.

In tal senso il decreto impugnato appare erroneo laddove ha ritenuto di gravare per intero sulla parte l’onere di dimostrare tutti i cennati elementi quando era, invece, compito della Corte d’appello accertare il periodo di ragionevole durata del processo in relazione agli elementi acquisiti in giudizio.

E’ solo in tale contesto che la parte che ritiene che il notevole protrarsi del fallimento sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare la inerzia (ingiustificata) o la neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura e di tali deduzioni probatorie il giudice dovrà tenere conto nella valutazione della durata ragionevole del processo.

Le censure contenute nei due motivi di ricorso vanno pertanto accolte nella misura in cui censurano il decreto impugnato per non avere svolto alcuna valutazione circa la complessità del processo e la determinazione della sua ragionevole durata , non potendosi ritenere che sia onere della parte fornire gli elementi di prova necessari a tal fine ma essendo questa onerata di onere probatorio nei limiti dianzi indicati della deduzione di negligenze, ritardi e trascuratezze degli organi fallimentari che nella complessità della procedura possono averne determinato un ingiustificato prolungarsi.

I motivi vanno pertanto accolti nei termini dianzi indicati.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in ragione delle censure accolte con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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