Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8638 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 12/01/2017, dep.03/04/2017),  n. 8638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20448/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PIO XI

13, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CROCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBIRTO TRUSSARDI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

Contro

GIANFRAMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso

lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO BONOMI, PAOLO GIUDICI, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

13/05/2015, depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 18/5/2015, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva proposta da B.G. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei relativi confronti dalla società Gia.Fra.Ma. s.r.l..

A sostegno della decisione assunta, la corte d’appello ha rilevato la ritualità dell’originaria notificazione del decreto ingiuntivo operata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., dalla società creditrice, avendo ritenuto che l’ufficiale notificante avesse effettivamente eseguito due successivi tentativi di notificazione presso l’indirizzo della destinataria, rimasti infruttuosi; in particolare, essendo risultato, presso il citofono della residenza anagrafica della B., la sola dicitura “Famiglia S.” senza alcun riferimento alla stessa.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione B.G., sulla base di due motivi di impugnazione.

3. Resiste con controricorso la Gia.Fra.Ma. s.r.l., che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

4. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria.

5. Con nota depositata in data 12/1/2017 il difensore della società intimata ha dichiarato di aver rinunciato al mandato difensivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 143 e 148 c.p.c., nonchè dell’art. 143 bis c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., essendo emerso il difetto della normale diligenza richiesta dall’art. 148 c.p.c., ai fini dell’esecuzione della notificazione, avendo l’ufficiale giudiziario trascurato di rilevare come la dicitura “Famiglia S.” sul citofono dell’indirizzo della B. corrispondesse effettivamente alla residenza di quest’ultima, essendo la stessa coniuge del defunto marito di cognome ” S.”.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), avendo la corte territoriale omesso di esaminare la decisiva circostanza secondo cui la controparte era perfettamente a conoscenza che la signora B. fosse coniugata ” S.”, in ragione di una serie di processi che, da lungo tempo, avevano interessato le stesse due parti.

3. Il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo.

Osserva il collegio – in dissenso rispetto alla proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. – come, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notificazione sia nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 07/02/2008, Rv. 601331 – 01).

Nella specie, avendo l’ufficiale giudiziario completato la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., limitandosi al riscontro dell’assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca, dev’essere rilevata la nullità di detta notificazione, con la conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia, cui rimette per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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