Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8637 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 12/04/2010), n.8637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13663-2008 proposto da:

B.M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RUBINI 48/D, presso l’avvocato GULLO

RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avvocato SORACE DOMENICO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

03/05/2007 n. cc 498/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.M.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto in materia di equa riparazione emesso della Corte d’appello di Salerno depositato in data 3.5.07, con cui veniva accolta la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio durato in primo grado cinque anni un mese e 16 giorni e liquidata la somma di Euro 700,00 a titolo di equo indennizzo.

Ha resistito il Ministero della Giustizia.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della insufficienza della liquidazione del danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo contesta la riduzione alla metà della liquidazione delle spese.

Il primo motivo è inammissibile. Lo stesso è dedotto sotto il profilo della erronea motivazione anche se nella sostanza deduce una violazione di legge per mancata osservanza dei parametri CEDU di liquidazione del danno.

Osserva la Corte che al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis del c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura ;in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Cass. sez. un. 20603/07).

Nel caso in questione il motivo è del tutto sprovvisto di motivo sia che lo stesso lo si voglia intendere proposto sotto il profilo della violazione di legge che della omessa motivazione.

Il motivo stesso non può pertanto essere suscettibile di scrutinio in questa sede di legittimità.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Invero, la Corte d’appello, nel liquidare la metà delle spese processuali, ha di fatto operato una compensazione delle spese.

In tal senso il motivo, così come prospettato nel quesito, non coglie siffatta ratio decidendi limitandosi a sostenere che alla parte vittoriosa spettano per intero le spese processuali senza considerare l’intervenuta compensazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 600,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA