Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8637 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.03/04/2017),  n. 8637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27681/2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 801/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1629 del 2016 (pubblicata il 27 settembre 2016), in accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di sig. C.C., cittadino del (OMISSIS), ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto la domanda di protezione internazionale, anche sussidiaria, nonchè del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con addebito delle spese.

Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, i più recenti reports di Amnesty International e Human Rights Wactch tracciavano del (OMISSIS) il quadro di una dittatura politica non dissimile da quelle della maggior parte dei Paesi africani che non legittimerebbero nè l’emigrazione verso gli stati ad quem nè il riconoscimento di status o protezione sussidiaria in difetto di un rischio qualificato all’incolumità personale, con il richiedente.

Il ricorrente assume l’esistenza di un rischio Paese, per la presenza di un conflitto armato, di una dittatura, e di un diverso tenore dei reports citati dal giudice distrettuale, oltre che pronunce di vari Tribunali.

Il resistente Ministero assume, di contro, l’inammissibilità del ricorso o la sua infondatezza per l’esistenza di problemi solo con riferimento ad una zona del Paese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso per cassazione, pertanto, è inammissibile perchè con esso si censura, sotto le sembianze della violazione di legge, la motivazione della sentenza relativa all’esame e all’apprezzamento dei reports internazionali sullo Stato a quo e alla rilevata assenza di rischi specifici e individuali (Sez. unite, Sentenza n. 8053 del 2014).

Alla reiezione del ricorso conseguono le spese processuali ma non anche l’affermazione dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, atteso che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte:

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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