Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8636 del 29/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 29/03/2021), n.8636
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9164/2014 R.G. proposto da:
D.D. Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe
Arcuri, con domicilio eletto presso l’Avv. Luca Valvo, in Roma viale
Liegi n. 32, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 292/01/13, depositata in data 16 settembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre
2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
RILEVATO
CHE:
D.D. Srl impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per gli anni 2004, per Ires ed Irap, e 2005, per Iva, Irpef e Irap, con cui rideterminava il maggior reddito d’impresa ritenendo indeducibile la quota di ammortamento dell’acquisto di uno stabilimento a Maierato e di altri beni a questo collegato, nonchè l’indeducibilità di varie spese per omaggi, perdite e spese per alberghi e ristoranti, deducendo l’infondatezza della pretesa.
Le impugnazioni, riuniti i ricorsi, erano accolte dalla CTP di Vibo Valentia limitatamente alla deducibilità dei costi relativi all’immobile e respinte per gli altri rilievi. La sentenza era riformata dal giudice d’appello, che riteneva legittimo l’operato dell’ufficio.
D.D. Srl propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle entrate deposita atto di mera costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Nelle more del giudizio la contribuente ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 la definizione agevolata delle cartelle esattoriali relativa agli avvisi di accertamento di cui al giudizio e, con memoria del 24 settembre 2020, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per aver adempiuto integralmente alla procedura in questione, chiedendo la compensazione delle spese.
2. L’intervenuta rinuncia, ritualmente notificata all’Agenzia delle entrate che nulla ha opposto, motivata in ragione dell’adempimento richiesto dal D.L. n. 193 del 2016, citato art. 6 comporta la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, restando esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (Cass. n. 25485 del 12/10/2018; Cass. n. 19560 del 30/09/2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021