Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8636 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8636
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23292/2008 proposto da:
V.O. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso l’avvocato
DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il
07/08/2007; n. 106/07 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/01/2010 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GABRIELE DE PAOLA che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato in data 7.8.2007 la Corte d’Appello di Firenze – pronunciando sulla domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, proposta da V.O. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione al giudizio dal medesimo promosso con ricorso depositato il 19.1.1997 avanti alla sezione giurisdizionale della Toscana della Corte dei Conti al fine di ottenere il riconoscimento di diritti pensionistici e deciso con sentenza dell’11.12.2003 rigettava la domanda, rilevando che la richiamata sentenza della Corte dei Conti n. 937/03 non risultava essere stata pronunciata nei confronti del V., con il conseguente venir meno totalmente del presupposto per il riconoscimento dell’equo indennizzo.
Avverso detto decreto V.O. propone ricorso per cassazione notificato sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che alla Presidenza del Consiglio, deducendo un unico motivo di censura.
Le controparti non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Non può trovare applicazione infatti della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224, che, modificando la previsione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, ha attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze la legittimazione nelle cause per equa riparazione relative a giudizi presupposti diversi da quelli promossi avanti al giudice ordinario ed al giudice militare, avendo la norma transitoria di cui al successivo comma 1225, previsto espressamente la sua applicazione ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore di detta legge ed essendo stato il ricorso introduttivo di cui al procedimento in esame proposto nel 2004. Conseguentemente rimane ferma la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, mentre va esclusa quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con l’unico motivo di ricorso V.O. denuncia violazione dell’art. 366 bis c.p.c., per insufficiente ed erronea motivazione. Lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto che egli non sia stato parte processuale nel giudizio presupposto, senza considerare che aveva prodotto il ricorso n. 11194/97 R.G. proposto avanti alla Corte dei Conti unitamente ad altri tre ricorrenti e che l’Avvocatura dello Stato non aveva mai contestato la sua qualità di parte processuale.
Anche tale ricorso è inammissibile sia pure per ragioni diverse.
Nonostante l’intestazione del motivo di ricorso riporti l’art. 366 bis c.p.c., risulta del tutto omessa la formulazione del quesito prevista da tale norma ed applicabile “ratione temporis” al ricorso in esame, essendo stato depositato il decreto impugnato in data 7.8.2007, vale a dire ben oltre l’entrata in vigore della norma che ha introdotto un tale onere a carico del ricorrente (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, con decorrenza 2.3.2006 come previsto dal regime transitorio di cui al successivo art. 27 che alla data del deposito del provvedimento da impugnare fa riferimento per la sua applicazione).
Nè a diverse conclusioni può pervenirsi sol perchè con il ricorso è stato dedotto il difetto di motivazione in quanto anche in tal caso, come ormai più volte affermato dalla giurisprudenza, la censura deve contenere, dopo l’illustrazione del motivo, un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti in modo da non ingenerare incertezze (Sez. Un. 20603/07; Ordinanze n. 4646/08 e n. 16558/08).
Nulla va comunque disposto in ordine alle spese su entrambi i ricorsi, non essendosi le controparti costituite.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili sia il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che quello nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010