Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8636 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.03/04/2017),  n. 8636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25034/2016 proposto da:

A.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO ROPPO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1666/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1666 del 2016 (pubblicata il 27 settembre 2016), in accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’Interno, in riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città, ha respinto la domanda di riconoscimento dello status e di concessione della protezione umanitaria richieste da A.A.L., cittadino (OMISSIS).

Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, poichè, lo straniero, transitato attraverso la Libia, non aveva fornito versioni dei fatti coincidenti con riferimento al proprio transito sul territorio della Libia, una volta davanti alla Commissione territoriale ed un altra innanzi al primo giudice, le dette contraddizioni inducevano a ritenere come inaffidabile la narrazione, nella sua globalità.

Ricorre A.A.L., facendo valere vizi motivazionali e di violazione di legge, con particolare riferimento all’erroneità delle valutazioni compiute dalla Corte territoriale.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso per cassazione, infatti, risulta manifestamente fondato in quanto la motivazione della Corte territoriale appare del tutto mancante in ordine alla rilevata non coincidenza delle due versioni dei fatti rilevanti fornite dall’interessato in ordine al suo passaggio sul territorio Libico rispetto alle altre ragioni, queste davvero fondamentali, riguardanti il suo abbandono del Paese di origine, la Nigeria, nel quale la persona chiede di non dover tornare.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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