Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8635 del 29/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2021, (ud. 26/11/2019, dep. 29/03/2021), n.8635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24705-2013 proposto da:

MARIKA IMPORT CARNI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato GILDO URSINI, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLA RUGGIERI-FAZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO DI BRINDISI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 196/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 19/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate con cui determinava, in base alla ricostruzione del reddito, una maggiore pretesa fiscale nei confronti della società Marika Import Carni srl, sia ai fini irpeg che irap ed iva, oltre interessi e sanzioni.

A seguito di ricorso della società Marika srl, la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi riteneva erronea la percentuale di ricarico applicata dalla Agenzia, ed invece considerava corretto l’operato dell’ufficio impositore circa la riduzione dei componenti negativi del reddito.

A seguito di appello da parte della Agenzia delle Entrate, a cui si contrapponeva appello incidentale del contribuente, la Commissione regionale di Bari, con sentenza nr 196/24/12, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del gravame principale, riteneva corretta la percentuale di ricarico applicata dall’ufficio. Inoltre accoglieva anche l’appello incidentale in ordine ai costi deducibili.

Propone ricorso in Cassazione la società Marika carni srl, che si affidava a 2 motivi così sintetizzabili:

1) Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d in combinato disposto con gli artt. 2727,2729 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3) nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2) Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D in combinato disposto con gli artt. 2727,2729 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che non solo chiedeva il rigetto del ricorso, ma prendendo spunto dal ricorso principale, proponeva a sua volta ricorso incidentale, con motivo così sintetizzatile: violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato. Con i due motivi, da esaminare congiuntamente il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguardante l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D per la ricostruzione del reddito con modalità analitico induttive, l’utilizzo della media aritmetica semplice in luogo della media ponderale da parte della CTR sulla base della ritenuta omogeneità della merce venduta, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Le censure sono infondate. Questa Corte intende dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il ricorso all’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa è legittimo quando, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, la contabilità dell’impresa possa considerarsi complessivamente inattendibile, perchè configgente con i criteri di ragionevolezza, sotto il profilo dell’anti economicità del comportamento del contribuente. Nel caso nella sentenza impugnata, è stato considerata “irragionevole” la percentuale di ricarico applicata dall’imprenditore il che giustificava l’applicazione del metodo analitico induttivo. In tal caso è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e accertare, anche in via presuntiva, maggiori ricavi determinando il reddito dell’impresa sulla base delle percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente.

Ai fini dell’individuazione della percentuale di ricarico in contraddittorio non è necessario che vi sia una confessione dell’imprenditore, come sostanzialmente opina il ricorrente.

In realtà le contestazioni sulle modalità di esecuzione delle operazioni dell’accertamento sono sostanzialmente generiche, e non valgono ad inficiare quanto accertato dal giudice di secondo grado, a cui solo spetta l’individuazione delle fonti di prova e la ricostruzione dei fatti. Per quanto riguarda la censura circa l’utilizzo della media aritmetica in luogo di quella ponderale, deve premettersi che questa Corte ha affermato, in linea generale, la piena legittimità dell’impiego di entrambe le medie (Cass. n. 14576/01), ritenendo non legittimo il ricorso al sistema della media semplice, anzichè a quello della media ponderale, soltanto quando fra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio (così, Cass. n. 4305/97, n. 279/03)”. Quindi, nell’accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, in luogo della media ponderale è consentito quando risulti l’omogeneità della merce (circostanza la cui valutazione costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge) (v. Cass. 14328/2009).

Nel caso il giudice ha dato atto (peraltro affermato dallo stesso amministratore come riportato dal ricorrente) che le vendite riguardavano per il 90% tagli di carne bovina e per il 10% pollame, il che giustificava il ricorso alla media aritmetica. Inoltre il giudice di appello dava anche atto che erano stati presi in considerazione ben 28 tagli di carne commercialmente diversificati.

Inoltre, ha constatato che la contribuente non ha fornito prove idonee a contrastare la presunzione di un reddito maggiore del dichiarato e che, anzi, la società ha focalizzato la propria difesa sul fatto che il calcolo dei ricarichi era stato effettuato utilizzando la media aritmetica anzichè la media ponderata, metodo che ben poteva essere applicato nel caso concreto.

Nè sussiste l'”Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

La ricorrente fa valere il vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione al fatto decisivo e controverso rappresentato dalla mancata applicazione della media ponderale. Invero il giudice d’appello ha riconosciuto la legittimità dell’accertamento dell’amministrazione disattendendo le considerazioni del ricorrente circa la necessita di applicare una media ponderale.

Nel caso concreto la CTR, dopo aver esposto in sentenza gli elementi di carattere indiziario e presuntivo, consistenti in particolare nella irragionevolezza ed antieconomicità del ricarico in concreto applicato, ha ritenuto corretto l’applicazione della media aritmetica.

Il mancato accoglimento della tesi del contribuente ed in genere l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, e nel caso il giudice ha specificato la corretta valutazione della pretesa reclamata dal fisco in contrasto con quanto dedotto dalla parte ricorrente, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso quindi le doglianze si risolvono in censure motivazionali che non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, avendo solo il potere di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti. Poichè nel caso nel ragionamento del giudice di merito, non è rinvenibile traccia del mancato esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalla parte o rilevabili d’ufficio, nè esiste alcun insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, anche tale doglianza va respinta. In definitiva l’omesso esame di un fatto decisivo resta integrato solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ma non anche per eventuali divergenze valutative sulla questione oggetto di lite, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015).

Per quanto riguarda l’appello incidentale lo stesso deve ritenersi inammissibile.

Nel caso il controricorrente Agenzia delle Entrate pur ritenendo corretto il principio affermato nella sentenza impugnata, secondo cui “la parte è tenuta a giustificare solo la corretta imputazione delle voci e dei valori a bilancio secondo il principio di competenza e solo in sede di dichiarazione dei redditi, come da normativa fiscale con variazione in aumento o in diminuzione, il contribuente provvede al recupero o alla diminuzione delle somme o valori che dallo stesso sono considerati non deducibili o deducibili”, assume che le variazioni in aumento operate dalla società nella dichiarazione dei redditi, confliggevano con gli importi individuati dalla G. F..

Nel caso il controricorrente incidentale non pare che abbia adempiuto all’onere del requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che deve sussistere nel ricorso. Nel caso non risulta riprodotto nel ricorso, la parte dell’accertamento inerente a tale questione circa la maggiore detrazione dei costi effettuata dalla ricorrente con la dichiarazione dei redditi. Nel caso vale la pena sottolineare, che solo dopo l’indicazione specifica nel ricorso (o nel contro ricorso che contenga appello incidentale)degli atti specifici su cui si fonda il motivo, può adempiersi il diverso onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 facendo riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio, ma ferma restando appunto tale indicazione da farsi nel ricorso. Nel caso nel ricorso non è assolutamente specificato dove e quando risulta depositato il processo verbale della G. F., nè è stato indicato che tale punto era richiamato analiticamente nell’accertamento, peraltro non indicato come depositato. Nel corpo del controricorso manca qualsiasi riferimento a documenti prodotti nel corso del giudizio, ne consegue che il ricorrente non ha ottemperato all’obbligo di indicare nel ricorso, comprensibilmente, la sede in cui ciascun documento è rinvenibile, il che è tanto più vero nella vicenda processuale in discorso, che concerne l’esistenza di un errore ideologico del giudice, il che non consente la sua valutazione.

Tenuto conto che l’appello incidentale – era di modesto valore, deve ritenersi soccombente il ricorrente principale a cui carico vanno poste le spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 8000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021

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