Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8635 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. II, 07/05/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 07/05/2020), n.8635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALISI Antonino – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1033/2017 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino

Morin 45, presso lo studio dell’avvocato Luca Cianferoni,

rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Barbaro;

– ricorrente –

contro

Comune Prato, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Pisanelli 40,

presso lo studio dell’avvocato Giovanna Cresci, rappresentato e

difeso dall’avvocato Paola Tognini;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/2016 del Tribunale di Prato, depositata il

10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Marco Barbaro per il ricorrente che ha concluso come

in atti e l’Avvocato Giovanna Cresci per delega dell’Avvocato Paola

Tognini che ha concluso come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.L. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Prato, n. 578 pubblicata il 10/5/2016, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Prato n. 327 del 2012, di rigetto dell’opposizione proposta dal medesimo C. avverso il verbale di contestazione della violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8, per eccesso di velocità nel transito su (OMISSIS).

2. L’appellante C. allegava a sostegno del gravame che la violazione non era stata immediatamente contestata dalla Polizia Municipale, trattandosi di una strada individuata dal Prefetto di Prato con Decreto 10 marzo 2003, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f).

3. L’appellante sosteneva l’illegittimità della modalità di accertamento e di contestazione della violazione utilizzata dagli organi accertatori del Comune, e cioè mediante rilevazione a distanza, perchè il (OMISSIS) non avrebbe le caratteristiche della strada urbana di scorrimento previste dall’art. 2 C.d.S., comma 3, per rendere legittima la deroga al principio della contestazione immediata.

4. Il Tribunale, quale giudice d’appello, ha ritenuto legittimo il rilievo della violazione a mezzo di autovelox, e la conseguente contestazione differita, ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, sul presupposto che (OMISSIS) presenti le caratteristiche di strada urbana di scorrimento indicate dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 3, lett. d).

5. La cassazione della pronuncia d’appello è chiesta sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il Comune di Prato.

6. Il giudizio è chiamato in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 2616/2018.

7. In prossimità dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 2 e 3, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito dalla L. n. 168 del 2002, per avere il Tribunale affermato che si può ravvisare la strada urbana di scorrimento anche quando manchino la corsia riservata ai mezzi pubblici, la banchina con marciapiede e le intersezioni a raso semaforizzate, essendo sufficienti la presenza di due carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile.

9. Il Tribunale aveva, infatti, affermato l’irrilevanza della mancanza degli ulteriori elementi strutturali rispetto alla presenza delle carreggiate dotate di almeno due corsie e separate da spartitraffico.

10. Il motivo è fondato.

11. La questione riguarda l’individuazione dei requisiti minimi che un percorso stradale deve presentare, ai fini indicati dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. con mod. dalla L. n. 168 del 2002, stante il rinvio alla classificazione contenuta nel C.d.S..

12. Va preliminarmente richiamato il contenuto delle norme rilevanti ai fini della decisione.

13. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002, recante Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, all’art. 4, prevede: “1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e comma 8, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs., secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lett. C e D, del citato D.Lgs., ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su 3 conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo”.

14. Il D.Lgs. 30 aprile 1992 (Nuovo C.d.S.) all’art. 2, rubricato “Definizione e classificazione delle strade” prevede al comma 2: “Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A – Autostrade; B – Strade extraurbane principali; C – Strade extraurbane secondarie; D Strade urbane di scorrimento; E – Strade urbane di quartiere; F – Strade locali. F-bis. Itinerari ciclo pedonali. 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: (…) D – Strada Urbana Di Scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (…)”.

15. Come già ritenuto da questa Corte nelle sentenze 4090/2019, 4451/2019, cui il collegio ritiene di dare continuità, l’operazione ermeneutica non può che partire dalla ricognizione della ratio legis dell’intervento attuato nel 2002 – dichiaratamente di garanzia della sicurezza nella circolazione stradale – con il quale legislatore ha inserito le strade urbane di scorrimento di cui all’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D, nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l’uso dei dispositivi di controllo a distanza (autostrade e strade extraurbane).

16. Si tratta di inserimento non automatico, posto che il legislatore ha affidato al prefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui si rende necessario il controllo a distanza, ed ha previsto che la selezione debba avvenire sulla base della valutazione degli elementi espressamente indicati nel D.L. n. 121 del 2002, art. 4, vale a dire il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche ed il traffico della strada, condizioni che devono essere tali da rendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti dei soggetti controllati.

17. Nella valutazione affidata al prefetto, che qui esercita attività amministrativa insindacabile, si realizza il bilanciamento tra le esigenze, altrimenti incompatibili, di garantire la sicurezza nella circolazione e di non penalizzare la fluidità del movimento veicolare che si svolge sulle strade “di scorrimento”.

18. Diversamente, come evidenziato già da Cassazione n. 7872/2011, nel rinviare alla previsione classificatoria contenuta nel C.d.S. il legislatore del 2002 ha vincolato la pubblica amministrazione ai criteri dettati dall’art. 2 C.d.S., comma 3, sicchè la questione controversa si” riduce” all’interpretazione della norma classificatoria per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale (nella sua interezza o in singoli tratti) deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altri presupposti che il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, affida alla valutazione della pubblica amministrazione.

19. L’art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d), definisce la strada urbana di scorrimento come ” a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata destra e marciapiede, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

20. Il dato testuale chiaramente circoscrive gli elementi “eventuali” alla corsia riservata ai mezzi pubblici ed alle intersezioni a raso semaforizzare, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi, anche ai fini della adozione del provvedimento amministrativo previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4.

21. Trattandosi di interpretare una norma classificatoria -tale essendo l’art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d), una lettura che disattendesse il dato letterale si risolverebbe in interpretatio abrogans. Per altro verso, non si ravvisano elementi di irragionevolezza nel rinvio contenuto nel D.L. n. 121 del 2002, art. 4, alla norma classificatoria, sicchè neppure sussistono i presupposti per sollevare il dubbio di legittimità costituzionale del citato art. 4.

22. All’accoglimento del motivo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Prato in persona di diverso giudicante il quale riesaminerà l’opposizione alla luce del principio sopra enunciato provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Prato nella persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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