Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8635 del 03/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.03/04/2017),  n. 8635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23676/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A., PUBBLICO MINISTERO – PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO

BARI, PUBBLICO MINISTERO – PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE

ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 235/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 235 del 2016 (pubblicata l’8 marzo 2016), in accoglimento parziale del gravame proposto dal sig. T.A., cittadino del (OMISSIS) (residente nella (OMISSIS)), ha accolto la richiesta relativa alla protezione umanitaria e statuito che egli “può essere ammesso alla protezione umanitaria” ed ha disposto “trasmettersi gli atti al Questore di Bari perchè provveda a valutare le condizioni per la concessione del permesso di soggiorno”, compensando integralmente le spese del giudizio. Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, poichè, nonostante il miglioramento della situazione socio-politica della (OMISSIS), il Ministero degli Esteri sconsiglierebbe i viaggi in quella regione, sicchè lo straniero (peraltro da tempi in Italia) ove costretto a farvi ritorno “si troverebbe ad affrontare le difficoltà di un nuovo radicamento territoriale in condizioni di estrema vulnerabilità”.

Il ricorrente Ministero assume, di contro, facendo valere vizi motivazionali e di violazione di legge, l’erroneità delle valutazioni compiute dalla Corte territoriale.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte della ricorrente.

Anzitutto la ricorrente ha dato la prova della regolare notifica del ricorso.

Tuttavia, il tenore dello stesso è tutto improntato sulla censura di erroneità del riconoscimento, allo straniero richiedente, della protezione umanitaria, che:

a) con riferimento ai profili motivazionali, censura, sotto le sembianze della violazione di legge, la motivazione della sentenza relativa all’esame e all’apprezzamento dei reports sullo Stato a quo e alla rilevata presenza di rischi specifici (Sez. unite, Sentenza n. 8053 del 2014);

b) con riguardo al vizio di violazione di legge, critica la decisione del giudice a quo, non già in rapporto al malgoverno dei criteri relativi al riconoscimento della protezione umanitaria (in ordine alla quale, nel ricorso, non si richiamano nè le ipotesi nè i presupposti richiesti dalla legge, per il caso di cui trattasi, come pure è necessario: cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16362 del 2016) ma si opera, attraverso l’affermazione dell’insussistenza dei parametri, un sostanziale richiamo a quelli propri della protezione sussidiaria, nella specie non ricorrente ed esclusa dai giudici di merito.

Non v’è ragione di provvedere sulle spese processuali (non avendo, l’intimato, svolto alcuna attività difensiva in questa sede) nè di affermare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, risultando soccombente un’Amministrazione dello Stato.

PQM

La Corte;

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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