Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8634 del 09/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8634 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17131-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore generale in carica, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

MAGLIONE CORNELIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 115/48/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI dell’1/04/2010,
depositata il 03/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 09/04/2013

consiglio del 13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE

FIMIANI.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata
in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.245/30/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Maglione Cornelia- ed ha così annullato l’avviso di
classamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione (oltre al resto) nel senso di ritenere viziato
l’atto di classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati indicati
gli elementi specifici presi in considerazione e gli argomenti tecnici che
giustificavano il mutamento del classamento, con attribuzione di categoria e classe
diverse da quelle originarie.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il secondo motivo di ricorso (improntato al vizio di insufficiente motivazione), la
parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto inadeguata la
motivazione dell’atto di accertamento catastale, per quanto il predetto provvedimento
possa essere adeguatamente motivato con la sola enunciazione degli elementi
oggettivi della categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle consistenze
desunte dagli elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un mero calcolo di
tipo tabellare effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati.

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letti gli atti depositati

Il motivo in esame (se pure lo si vuole considerare coerente rispetto agli argomenti
che sono stati formulati dal giudicante di merito a sostegno della propria decisione)
appare inammissibile per l’incoerenza tra l’archetipo menzionato in rubrica e la
consistenza del vizio lamentato, il quale si presta —semmai- ad essere oggetto di una
censura per violazione di legge. Ed invero, detta ultima tipologia di vizio è quella che

impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è
esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione
del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto
del vizio di motivazione (per tutte, Cass. 7394/2010).
Poiché la censura qui in esame —indipendentemente dall’intestazione della rubricaconsiste proprio nell’assunto di una erronea ricognizione della norma (dal ricorrente
non menzionata) che regola la motivazione necessaria del provvedimento di
classamento, non resta che concludere per la sua inammissibilità.
Con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione e falsa applicazione
del combinato disposto degli art.61 del DPR n.1142/1949; art.1 I comma 1 del D.L.
n.70/88 e art.7 legge n.212/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di
appello abbia ritenuto inadeguata rispetto al necessario contenuto previsto dalla legge
la motivazione dell’atto di accertamento catastale, senza avvedersi che nella
motivazione erano stati riportati tutti i presupposti giuridici e di fatto, sicchè poi era
bastata la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria, della classe e
della rendita (calcolate in base alle consistenze desunte dagli elaborati), appunto
perché il classamento è frutto di un mero calcolo di tipo tabellare effettuato secondo
criteri e dati censuari predeterminati. Nella sede giudiziale erano stati poi indicati gli
immobili a paragone con i quali il nuovo classa mento era stato elaborato.
Il ricorso merita di essere rigettato.

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consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento

Nel caso di specie, come risulta dalla impugnata sentenza, l’avviso dell’Agenzia del
Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla
“verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi
classamenti, per una serie di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime

base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile
1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto
previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere
effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi
specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo
comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali
degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche,
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto
insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane, riconoscendo però che la motivazione specifica del
provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione (quand’anche fosse stata debitamente dettagliata dalla parte
ricorrente, in ossequio al canone di autosufficienza), apparirebbe comunque
insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento, come è stato correttamente ritenuto dal giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando

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caratteristiche”; se ne può arguire che l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla

procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le

provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere la sentenza impugnata non meritevole di cassazione ed il
ricorso manifestamente infondato.
Roma, 10 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, considerato che —recentemente: Sent. n.9629 del 13 giugno
2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava essere stato
superato dall’indirizzo interpretativo mutuato nella relazione: si veda, per tutte, Cass.
Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione quinta di questa Corte ha modificato il
proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo logico essenziale
anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando procede
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a
destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le

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trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è

trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di dover

insegnati da questa Corte a proposito delle modalità di esplicitazione dell’esercizio
del potere provvedimentale nella specifica materia della correzione e del mutamento
del classamento di immobili già censiti in catasto;
che pertanto la sentenza impugnata —che a detti principi si è sostanzialmente
adeguata- non merita cassazione, sicchè il ricorso deve essere rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte intimata non
si è costituita.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2013.

aderire al nuovo orientamento, siccome coerente con i principi che sono stati

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