Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8634 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. un., 07/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 07/05/2020), n.8634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27608/2018 proposto da:

N.O., domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BEATRICE BELLI;

– ricorrente –

contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARIANO ROSSETTI e GIAN PATRIZIO CREMONINI;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, PROCURA GENERALE PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

11767/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

CARMELO CELENTANO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a

Sezioni Unite, in Camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del

giudice ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

N.O. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, diretto ad ottenere la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione al procedimento RGN 11767/2018 pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Bologna, sez. III civile, promosso dalla Regione Emilia Romagna nei confronti dell’attuale ricorrente e volto alla condanna della medesima al pagamento, in favore del predetto ente, della somma di Euro 277.792,77, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di restituzione e/o di danno patrimoniale ex art. 185 c.p. e/o art. 187 c.p. e/o art. 2043 c.c. e/o art. 2055 c.c. e/o art. 2059 c.c., ovvero alla maggiore o minore somma risultante all’esito dell’istruttoria, nonchè della somma di Euro 555.585,54, per le medesime causali, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ovvero alla maggiore o minore somma risultante all’esito dell’istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi;

la ricorrente ha dedotto che, con ricorso ante causam, la Regione Emilia Romagna aveva chiesto al Tribunale di Bologna il sequestro conservativo dei suoi beni, a tutela del credito vantato per restituzione e risarcimento del danno conseguente al reato di peculato, accertato con sentenza penale di condanna del Tribunale di Bologna sez. GIP/GUP n. 775/2014, passata in giudicato a seguito del rigetto delle impugnazioni; tale sentenza aveva accertato che N.P. ed O. (padre e figlia), in concorso tra loro si erano illegittimamente appropriati della somma di Euro 277.792,77 posta dalla Regione Emilia Romagna a disposizione del Gruppo Consiliare IDV per lo svolgimento della relativa attività istituzionale, inducendo la Regione menzionata alla corrispondente liquidazione mediante la prospettazione di voci di spesa false e non effettivamente giustificabili; autorizzato il sequestro, fino alla concorrenza di 600.000 Euro, la Regione aveva agito quindi per il merito con atto di citazione introduttivo del giudizio RGN 11767/2018 sopra richiamato;

la N., premesso quanto sopra riportato, sostiene che la giurisdizione sulla domanda proposta dalla Regione spetterebbe alla Corte dei conti, in quanto riguarderebbe un preteso credito conseguente ad un danno erariale per responsabilità contabile, trattandosi di fattispecie conseguente all’illecita utilizzazione di somme pubbliche proprie dell’Assemblea Regionale e devolute al gruppo consiliare IDV, presso cui, nel corso della VIII legislatura l’attuale ricorrente – già all’epoca dipendente del Comune di Bologna – aveva prestato servizio “in comando”, quale segretaria, occupandosi degli aspetti contabili, delle spese e della redazione dei rendiconti sulla cui base la Regione Emilia Romagna provvedeva a rimborsare al consigliere le spese anticipate per fini istituzionali e il padre era stato consigliere e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e aveva poi patteggiato la pena a suo carico per tutte le imputazioni di cui al comune capo d’accusa, come pure precisato dalla contro ricorrente;

il ricorso risulta notificato, oltre che alla Regione Emilia Romagna, anche alla Procura Generale presso la Corte dei Conti e alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

soltanto la Regione Emilia Romagna ha depositato controricorso;

il P.M. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario;

sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

sostiene, in particolare, la ricorrente che sarebbe stata contestata, nei suoi confronti una responsabilità amministrativa per danno erariale e che la giurisdizione non potrebbe che spettare alla Corte dei conti, alla luce del D.Lgs. n. 174 del 2016, il che sarebbe avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità resa su fattispecie inerenti ai rimborsi dei gruppi consiliari regionali (con riferimento, in particolare, alla Regione Friuli Venezia Giulia); tale giurisprudenza avrebbe precisato che la giurisdizione della Corte dei Conti sulle fattispecie di danno erariale escluderebbe qualsiasi concorrente cognizione del giudice ordinario;

asserisce, altresì, la N. che la giurisdizione della Corte nei conti sulle controversie relative alla rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari dell’assemblea legislativa e alle richieste di restituzione delle somme che si affermano essere state “regolamentare illegittimamente rimborsate” (fatta eccezione per gli aspetti sottratti al sindacato contabile, perchè riferibili al merito politico delle spese e riservati all’autonomia della Regione) sarebbe stata ribadita pure dalla Corte costituzionale;

ad avviso della ricorrente, peraltro, la concorrente giurisdizione del giudice civile sarebbe esclusa anche in considerazione del fatto che la sentenza penale non avrebbe quantificato il danno erariale nel suo esatto ammontare, rinviando, quindi, per la determinazione di tale danno “alla competente sede di giudizio contabile”; il potere di azione per il risarcimento, in caso di danno erariale, spetterebbe unicamente al Procuratore regionale dinanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti; secondo la N., infatti, la Regione avrebbe avuto il dovere di notificare al PM contabile la sussistenza del danno erariale riscontrato per consentirgli di esercitare l’azione contabile, e, non avendo il predetto ente provveduto a ciò, l’azione incardinata dinanzi al Tribunale civile di Bologna sarebbe sostitutiva della denunzia all’organo inquirente contabile e volta a sottrarre alla Corte dei Conti la giurisdizione, con conseguente scelta di una giurisdizione diversa da quella prevista dalla Costituzione; evidenzia, infine, la ricorrente che la menzionata Regione, non essendosi – nel giudizio penale – costituita parte civile, avrebbe rimesso la determinazione del danno all’accertamento di un giudice che non potrebbe che essere quello contabile;

osservato che:

queste Sezioni Unite hanno più volte affermato che “l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest’ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la “potestas iudicandi” del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti “il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici” (Corte Cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987)” (v., ex multis, Cass., sez. un., ord., 19/02/2019, n. 4883; Cass., ord., 20/12/2018, n. 32929; Cass., sez. un., 28/12/2017, n. 31107; Cass., sez. un., 28/11/2013, n. 26582; Cass., sez. un., ord., 4/01/2012, n. 11; Cass., sez. un., ord., 21/10/2005, n. 20343);

pertanto, qualora si tratti dell’accertamento di un fatto reato da parte del giudice penale, la Pubblica Amministrazione, anche laddove non abbia esercitato l’azione civile nel processo penale, come nella specie, ben può agire in sede civile, per le restituzioni e per il risarcimento del danno, senza che siffatta azione sia ad essa preclusa, come sembra sostenere, in sostanza, la parte ricorrente;

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario;

il predetto Giudice provvederà anche sulle spese del regolamento in esame.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario; demanda al predetto Giudice di provvedere anche sulle spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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