Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8634 del 03/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.03/04/2017),  n. 8634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7702/2016 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LEVONI;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1519/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 2576 del 2016 (pubblicata il 17 settembre 2016), ha respinto il gravame proposto da G.E. contro la decisione del Tribunale di Modena che, in conseguenza dello scioglimento della comunione familiare con la sig.ra B.L., l’ha condannato al pagamento di alcune somme di denaro e agli accessori, respingendo la sua richiesta di deferimento del giuramento decisorio all’altra parte del giudizio.

Ad avviso della Corte territoriale, l’appellante aveva inammissibilmente riproposto in appello, perchè subordinato “alla disapplicazione dell’art. 239 c.p.c.”, il giuramento decisorio dalla cui decisione istruttoria negativa, data in prime cure, non gli sarebbe venuta “statuizione contraria alcuna”.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso per cassazione, infatti, risulta manifestamente fondato alla luce del principio di diritto secondo cui “il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benchè deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purchè il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al “thema decidendum” oggetto della controversia” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11964 del 2010).

Infatti, la mancata applicazione del principio invocato è tanto più rilevante e decisiva, nel caso in esame, in considerazione della statuizione del primo giudice di escludere del tutto il giuramento, anche in relazione a quattro dei capitoli richiesti in relazione ai quali non era rilevante la rinuncia al bene della vita, da parte della parte deferita, oggetto del quinto quesito.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, perchè, in diversa composizione, riesamini la controversia alla luce dell’enunciato principio di diritto, in uno con le spese di questa fase del giudizio.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA