Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8633 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 05/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13432/2006 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBERA Gioacchino con studio in BARI VIA DEI

MILLE 181 (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BARI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 22/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.M. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, avverso la sentenza con la quale la commissione tributaria regionale delle Puglie, in data 22.2.2005, confermando la statuizione della commissione provinciale di Bari, ha ravvisato l’inammissibilità della sua impugnazione avverso una cartella di pagamento per omessi versamenti dell’Iva, relativamente agli anni 1994 e 1995.

L’intimata agenzia delle entrate non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La sentenza impugnata ha motivato il rigetto dell’appello del L. sul rilievo che “dalla documentazione in atti risulta una fotocopia della cartella esattoriale da cui non si desumono gli estremi della notifica”.

Ne ha dedotto la correttezza dell’avvenuta (in primo grado) declaratoria di inammissibilità del gravame avverso la cartella, stante la sua rilevabilità d’ufficio, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 (nella sentenza erroneamente indicato come D.P.R.), e atteso che, ex art. 21 citato D.Lgs., grava sul ricorrente l’onere della prova della tempestività del ricorso.

Per la cassazione della sentenza il ricorrente propone, come detto, due mezzi.

2. – Con il primo, deducendo violazione e falsa applicazione del citato art. 21, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in effetti sostiene che alla constatazione di mancata di notificazione dell’atto impugnato non poteva seguire la declaratoria di inammissibilità della relativa impugnazione per infruttuosa scadenza del termine.

Con il secondo deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Assume di aver prodotto, in allegato al ricorso in primo grado, la copia del plico postale relativo alla cartella, con apposto il timbro-data dell’ufficio postale del 17.12.2000. Lamenta che la commissione territoriale non abbia considerato affatto, nella sua motivazione, codesta risultanza, nonostante la sua decisività in rapporto alla tempestività del ricorso siccome proposto in data 15.2.2001.

3. – Il primo motivo, sebbene basato su considerazioni giuridiche in astratto corrette, non può trovare consenso.

Vero è che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall’omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 2697 c.c., non è suo onere fornire la prova negativa dell’omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l’inosservanza del termine di decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell’atto impugnato, corredata dalla relata di notifica” (Cass. 2009/17387).

Tanto equivale a dire che, più in generale, non è l’impugnante onerato di dare la prova della tempestività del suo ricorso laddove assuma non essere avvenuta la notifica dell’atto avverso il quale l’impugnazione è diretta. Incombe, invece, alla parte, cui sia stato notificato un atto d’impugnazione, qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine di decadenza per detta impugnazione e l’avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica dell’atto impugnato, corredata dalla relata di notificazione. (V. in tal senso Cass. 2004/19072, Cass. 1996/6239 e altre conf., sebbene riferite a giudizi di impugnazione in cui si eccepiva il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., o quello di cui alla L. Fall., art. 18; situazioni la cui ratio non diverge da quella riguardante il termine d’impugnazione di un atto recante la pretesa tributaria, quale quello oggetto della presente controversia).

Solo che simili principi non giovano, nel caso di specie, dal momento che il ricorrente sostiene di aver prodotto lui, in sede regionale, il plico trasmesso per posta. E non è dubitabile che l’assunto di essere in possesso del plico spedito a mezzo posta contrasta il rilievo di omessa notifica, potendosi presumere, in difetto di contrarie allegazioni (che invero dalla sentenza non risultano essere state effettuate), che il plico fosse giustappunto corredato dall’atto trasmesso. D’altronde l’impugnata sentenza, nel primo periodo della narrativa, contiene l’affermazione che L. dedusse, in primo grado, di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento (il 18.12.2000). E simile affermazione, attinente alla primaria deduzione in fatto, non appare avversata.

Da ciò l’infondatezza della doglianza, dal momento che, nelle condizioni date, il giudice del merito non ha errato nell’accollare all’impugnante l’onere della prova della tempestività della impugnazione.

4. – E’ invece fondato il secondo motivo, a mezzo del quale risulta dedotto il vizio di motivazione della sentenza su punto decisivo della controversia.

Premesso che la decisività, nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, va considerata secondo un canone logico virtuale, osserva il collegio che tale è il profilo correlato alla comprovata produzione, in sede di gravame, da parte dell’appellante, della copia del citato plico postale con apposto il timbro-data del “17.12.2000”.

Siffatta circostanza, per quel che può apprendersi dalla motivazione, non è stata oggetto di valutazione da parte della commissione regionale, al pari di quella attinente alla data di notificazione dell’atto contenente il gravame. La commissione invero si è limitata all’affermazione che “dalla documentazione in atti risulta una fotocopia della cartella esattoriale impugnata, da cui non si desumono gli estremi della notifica”.

Ma trattasi di affermazione insufficiente agli specifici fini e in ogni caso apodittica.

Diversamente, la commissione avrebbe dovuto valutare il dato processuale anzidetto, dell’avvenuta produzione del plico recante il timbro-data del 17.12.2000, nell’ottica di una previa verifica di tempestività della notifica del ricorso legata al momento di sua spedizione nelle forme di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 20).

Tale valutazione è mancata del tutto. Non risulta invero mentovata, in sentenza, la data in cui il ricorso di L. venne notificato all’amministrazione resistente, nè è affermato che la notifica del ricorso non ebbe a perfezionarsi presso il destinatario, a fronte dell’assunto del ricorrente di avvenuta sua spedizione in data 15.2.2001.

Deriva la necessità di cassare l’impugnata sentenza in ragione dell’accertato vizio motivazionale, con rinvio ad altra sezione della medesima commissione tributaria regionale, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla commissione tributaria regionale della Puglia anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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