Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8633 del 03/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.03/04/2017),  n. 8633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato in Roma corso Vittorio

Emanuele II n. 154, presso l’avv. Vincenzo Sparano che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso,

e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

al fax n. 089383379 e alla p.e.c. sparanovincenzo.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

A.C., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi

56, presso lo studio dell’avv. Mario Cervone, rappresentata e difesa

dall’avv. Marcello Bazzoni (p.e.c. marcello.bazzoni.cnfpec.it, fax

079/296190) in virtù di mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Cagliari, sezione

distaccata di Sassari, emesso il 20 marzo 2015 e depositato il 24

marzo 2015, R.G. n. 5/15.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Sassari, con decreto dell’8 gennaio 2015, ha imposto a E.F. un assegno mensile di mantenimento di 300 Euro complessivi a favore dei due figli minori di età nati dalla relazione con A.C..

2. Il decreto è stato impugnato in via principale dall’ E., che ha dedotto il grave deterioramento delle sue condizioni economiche e ha chiesto di revocare l’assegno e, in via incidentale, dalla A. che ha dedotto l’insufficienza dell’ammontare dell’assegno e ne ha chiesto l’aumento.

3. La Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con decreto del 20/24 marzo 2015, ha respinto l’appello principale e accolto parzialmente quello incidentale riquantificando in 420 Euro mensili l’assegno. Ha compensato le spese del grado.

4. Ricorre per cassazione E.F. che si affida a un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione di norme di diritto applicabili alla fattispecie.

ricorrente censura il decreto della Corte di appello sia in relazione alla errata applicazione e omessa rilevanza dell’art. 337 ter c.c., sia in relazione alla errata e/o illogica interpretazione del medesimo articolo, smentita peraltro dalle risultanze riportate e trascritte, sia pure in forma dubitativa nel decreto oggetto del ricorso.

5. Si difende con controricorso A.C..

Ritenuto che:

6. Il ricorso appare inammissibile quanto alla censura di illogicità o erronea motivazione ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e manifestamente infondato quanto alla censura di violazione o errata applicazione dell’art. 337 c.c., dato che la Corte di appello è pervenuta alla nuova quantificazione dell’assegno all’esito dell’esame delle circostanze previste dalla norma citata. In particolare la Corte distrettuale, dopo aver citato la giurisprudenza che afferma l’obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli, anche nel caso di maggiore capacità economica di uno dei due, ha rimarcato come la misura di 420 Euro dell’assegno sia rispondente alle verosimili esigenze di due ragazzi di 10 e 7 anni, anche in relazione al tenore di vita goduto nel periodo di convivenza dei genitori, sia sostenibile dall’ E. che svolge attività di agente immobiliare, sia proporzionato alla valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da entrambi i genitori, infine tenga conto adeguatamente del tempo di permanenza dei minori presso il padre. Valutazioni che il ricorrente censura senza addurre alcun omesso esame di fatti decisivi e senza indicare in cosa la decisione si dimostrerebbe contrastante con la disposizione invocata.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.500 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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