Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8630 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. I, 26/03/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 26/03/2021), n.8630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4478/2016 proposto da:

Italgas – Società Italiana per il Gas S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cicerone n. 44, presso lo studio dell’avvocato Corbyons Giovanni,

rappresentata e difesa dall’avvocato Todarello Fabio, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 5,

presso lo studio dell’avvocato Sivieri Orlando, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Gianolio Alberto Arrigo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3057/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con lodo emesso il 2 giugno 2011, il collegio arbitrale, decidendo sulla domanda proposta dalla Società Italiana per il Gas p.a. (Italgas s.p.a.) contro il Comune di Castiglione delle Stiviere, nell’ambito della concessione in appalto di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas metano, anticipatamente conclusa dall’ente pubblico con il riscatto degli impianti, ha negato il diritto di ritenzione della prima sui beni ed ha condannato il Comune al pagamento della somma di Euro 1.370.669,00, oltre accessori.

Con sentenza del 14 luglio 2015, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione del lodo, proposta da Italgas s.p.a. e l’impugnazione incidentale proposta dal Comune di Castiglione delle Stiviere, compensando le spese di lite.

Avverso la decisione ricorre la società, sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’ente, parimenti depositando la memoria di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti: 1) violazione dell’art. 3 Cost., art. 1362 c.c., comma 1, artt. 1363 e 1371 c.c., R.D. n. 2578 del 1925, art. 24, comma 4, lett. b), nonchè omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale respinto il motivo con il quale era stata censurata l’interpretazione, operata dal lodo, secondo cui dall’indennità spettante alla società concessionaria dovesse essere detratto anche quanto da essa percepito, ad opera degli utenti, a titolo di contributi di allaccio: infatti, tale previsione riguardava unicamente le c.d. estensioni di rete, e non gli allacciamenti, secondo il suo contenuto letterale, che non avrebbe potuto quindi essere obliterato, dovendo restare prioritario il canone ermeneutico; inoltre, ha errato la corte del merito nel ritenere che le estensioni fossero riportate nella planimetria allegata; in vicenda analoga, Cass. n. 5258 del 2015 ha ritenuto corretto non decurtare tali contributi dalla indennità dovuta alla concessionaria, al pari di altre decisioni arbitrali al riguardo; con conseguente mancato pagamento della somma di Euro 3.431.675,00;

2) in via subordinata, violazione dell’art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., R.D. n. 2578 del 1925, art. 24, comma 4, D.P.R. n. 902 del 1986, art. 13 per avere la corte territoriale ritenuto detraibile, dall’indennità dovuta dal Comune, anche il valore delle opere realizzate nel vigore della precedente convenzione del 1967: quando, invece, la convenzione inter partes prevede che tale detrazione opera, soltanto ove il rapporto concessorio si concluda alla naturale scadenza e non nell’ipotesi di riscatto anticipato del servizio; anche in tal caso, sono stati violati i predetti canoni interpretativi, perchè l’art. 2 della convenzione del 1985 prevedeva appunto che “alla data di scadenza della concessione” tutti gli impianti sarebbero pervenuti al Comune, previa valutazione del valore di stima industriale, detratto il valore di quelli di cui alla convenzione del 1967.

2. – La corte d’appello – dopo avere premesso la generale osservazione, secondo cui l’impugnante riproponeva un giudizio sul merito delle opzioni interpretative degli arbitri – ha affermato che: a) quanto alla detraibilità dei contributi di allaccio percepiti dalla società concessionaria, essa è stata ravvisata dagli arbitri con ragionamento corretto, nel quale hanno rilevato come il valore degli allacciamenti non fosse stato espressamente contemplato nella concessione solo in quanto non prevedibile al momento della sua conclusione, al contrario dei contributi per le estensioni; mentre estensioni ed allacciamenti costituiscono unitariamente un patrimonio indisponibile ex art. 826 c.c., restando non concepibili gli uni senza gli altri; ne deriva che tutti sono detraibili dalla indennità dovuta alla società; b) quanto alla devoluzione gratuita al Comune pure degli impianti realizzati prima del 1985, il collegio arbitrale ha correttamente ritenuto tale soluzione derivare dall’art. 2 della convenzione del 1985, e ciò sulla base del senso complessivo di essa, del ruolo del diritto di riscatto e della illogicità di una diversa lettura, ove non avrebbe senso avere il Comune concordato la detraibilità solo per l’ammontare più esiguo che si avrebbe con la più lunga durata del rapporto sino alla sua scadenza.

3. – Il primo motivo è fondato.

3.1. – L’interpretazione offerta dagli arbitri, e confermata dalla corte territoriale, delle clausole della concessione rilevanti sulla questione viola, invero, i canoni invocati degli artt. 1362 e 1363 c.c.

In particolare, gli arbitri hanno ritenuto che anche i contributi dati dagli utenti per i costi dei c.d. allacciamenti delle condutture debbano essere detratti dall’indennizzo dovuto da parte del Comune, con interpretazione ritenuta dalla corte territoriale non esulare dai limiti dei canoni ex artt. 1362 c.c. e ss..

Ma gli argomenti, a tal riguardo spesi dal collegio arbitrale e riportati nella motivazione della sentenza ora impugnata, confliggono con le disposizioni richiamate: sia in quanto il criterio letterale, sebbene non esclusivo, resta di rilevante importanza, sia perchè quella interpretazione non è stata condotta seguendo il canone fondamentale dell’art. 1363 c.c. sulla interpretazione complessiva dell’atto.

3.2. – Occorre ricordare come nell’ermeneutica contrattuale dall’originario richiamo al principio in claris non fit interpretatio, secondo cui l’interprete dovrebbe arrestare la propria attività interpretativa alla lettera del negozio, si è progressivamente affermato il convincimento secondo cui è in ogni caso necessario indagare sulle reali intenzioni delle parti e sull’effettiva portata delle clausole all’interno del testo: pertanto, ciò che assume valore rilevante, accanto alla lettera, è anche il criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa; e ciò, non potendo mai pretermettersi il criterio funzionale, che attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.

In tal senso, molti precedenti di questa Corte, che dunque, in tali limiti, hanno ritenuto sindacabile l’interpretazione operata dal giudice del merito (e multis, cfr. Cass. 2 luglio 2020, n. 13595; Cass. 26 luglio 2019, n. 20294; Cass. 5 luglio 2019, n. 18182; Cass. 28 giugno 2017, n. 16181; Cass. 22 novembre 2016, n. 23701; Cass. 13 marzo 2015, n. 5102; Cass. 9 dicembre 2014, n. 25840; Cass. 3 giugno 2014, n. 12360; v. pure Cass. 20 febbraio 2020, n. 4460; Cass. 23 maggio 2019, n. 14060; Cass. 28 ottobre 2016, n. 21888).

Del pari, specificamente in tema di arbitrato, l’accertamento dell’accordo delle parti si traduce in un’indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità – quale è quello affidato al giudice dall’art. 829 c.p.c. – nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 c.c. e ss. (Cass. 8 aprile 2011, n. 8049).

3.3. – Se, dunque, il risultato dell’interpretazione negoziale non è sindacabile, ciò non avviene nell’ipotesi in cui risultino violate specifiche regole ermeneutiche.

Nella specie, non risulta nè rispettato il criterio letterale, di cui all’art. 1362 c.c., nè effettuato, ai sensi dell’art. 1363 c.c., l’esame complessivo delle clausole, che avrebbe potuto condurre a diversa soluzione.

Invero, la regola generale, sancita dall’art. 2 della convenzione, stabilisce l’indennizzabilità degli impianti al valore industriale, come risulta dalla decisione impugnata.

Di esso, però, fanno parte sicuramente gli allacciamenti, di proprietà esclusiva della concessionaria (art. 6, lett. b, ultimo inciso della convenzione: cfr. sentenza impugnata).

Le eccezioni all’indennizzabilità, espressamente indicate nella convenzione inter partes, non possono estendersi ai casi non previsti: ciò, non in ossequio al brocardo ubi non dixit non voluit (ritenuto invero applicabile all’interpretazione dei contratti: fra le altre, v. Cass., sez. un., 18 aprile 2019, n. 10934 e Cass. 20 ottobre 2016, n. 21307, entrambe in motivazione), quanto in virtù della generale inapplicabilità del procedimento analogico all’ermeneutica negoziale (Cass. 7 maggio 2020, n. 8621; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30420).

Inoltre, va considerato che il riferimento alla necessità di considerare le estensioni e gli allacciamenti da un punto di vista unitario non è interpretazione logica in relazione alla indennizzabilità, che può ben essere disciplinata in maniera distinta, come si assume avvenuta nella convenzione, che contempla le sole estensioni.

La spiegazione resa dalla Corte in merito alla diversa formulazione delle due ipotesi, di cui all’art. 6, lett. a) e b), secondo cui le sole estensioni sarebbero “prevedibili”, appare contraddetta dall’improprio riferimento alle planimetrie, che, in base all’art. 6, lett. a contemplerebbero le “nuove opere e non le estensioni”. Del resto la decurtabilità delle estensioni appare giustificata dalla previsione, nell’art. 6, lett. A dell’integrale sopportazione dei relativi oneri di spese da parte dei gruppi di richiedenti o dei lottizzanti.

Dunque, la valutazione complessiva dell’atto, condotta ai sensi dell’art. 1363 c.c., rafforza la tesi della ricorrente, laddove richiama l’art. 2 che, nel prevedere il passaggio gratuito delle opere realizzate con i contributi versati dai Comuni, nulla dice a proposito dei contributi, la cui entità non è definita, versati dagli utenti.

In definitiva, sussiste la violazione, da parte della corte d’appello, dei canoni ermeneutici de quibus, con riguardo al contenuto convenzionale della disciplina degli allacciamenti.

4. – Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è assorbito.

5. – In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi esposti; alla medesima si demanda pure la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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