Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8630 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia 14,

presso l’avv. Daniela De Rosa, rappresentato e difeso dall’avv. RUTA

Carmelo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo – Sez. Staccata di Catania), Sez. 31, n. 84/31/03

del 27 febbraio 2003, depositata il 24 aprile 2003, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso del contribuente che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale era rideterminato in via sintetica l’imponibile per l’esercizio 1990;

Preso atto che l’amministrazione non si è costituita;

Rilevato che il ricorso si fondo su un unico motivo con il quale si denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, il mancato rilievo della inesistenza della notificazione dell’atto d’appello non eseguita nel domicilio eletto dal contribuente, bensì nella residenza del contribuente stesso, anche se non a mani proprie, ma con consegna alla sig.ra A.R., dichiaratasi “moglie convivente”;

Considerato che il ricorso è stato notificato il 30 maggio 2006 oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., risalendo il deposito della sentenza impugnata al 24 marzo 2003, come peraltro il ricorrente dichiara affermando di aver avuto notizia della sentenza stessa, in ragione della dedotta inesistenza della notifica dell’atto di appello, solo il 21 marzo 2006 a seguito della notifica della cartella di pagamento;

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui “l’impugnazione proposta ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., comma 2, è inammissibile qualora il contumace, che ne ha l’onere, non provi la sussistenza di una delle nullità indicate dalla norma di rito e della mancata conoscenza fattuale del processo, dovuta alla specifica nullità dedotta, in ragione di un dimostrato nesso di causalità. Ciò posto, l’esecuzione, in violazione della disposizione di cui all’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, della notifica dell’atto di appello alla parte personalmente nel suo domicilio reale, e non al procuratore costituito presso il quale essa abbia eletto domicilio, se integra una delle nullità previste dall’art. 327 cod. proc. civ., comma 2, non ha tuttavia la potenziale attitudine di impedire una conoscenza minima del processo da parte del contumace, non legittimando quindi la proposizione oltre l’ordinario termine annuale dell’impugnazione della sentenza emessa in esito a quel processo” (Cass. n. 8316 del 2006);

Ritenuto che non occorra provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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