Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 863 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. II, 14/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 14/01/2011), n.863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., + ALTRI OMESSI

tutti rappresentati

e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati

Marianelli Claudio, Lamina Roberto, e Pucci Fabio, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Largo Goldoni

n. 47;

– ricorrenti –

contro

COLLIVA EDILIZIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-

tempore;

– intimata –

e sul ricorso R.G. n. 8866 del 2009, proposto da:

C.G., + ALTRI OMESSI

tutti rappresentati

e difesi, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati

Marianelli Claudio, Lamina Roberto, e Pucci Fabio, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Largo Goldoni

n. 47;

– ricorrenti –

contro

COLLIVA EDILIZIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 220/08,

depositata in data 21 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

ottobre dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di La Spezia, decidendo sulla domanda proposta da T.A. e da numerosi altri soggetti nei confronti della Impresa Colliva s.n.c., volta a sentir pronunciare sentenza costitutiva, produttiva degli effetti di cui all’art. 2932 cod. civ., in relazione ai box per auto, costruiti dalla società convenuta nel Comune di La Spezia, per i quali ciascuno degli attori aveva provveduto al pagamento del prezzo, e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Colliva s.n.c. di condanna degli attori al pagamento di una indennità di occupazione nonchè di imposte varie e spese sostenute, ha rigettato entrambe le domande;

che la Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 21 febbraio 2008, ha rigettato sia l’appello principale proposto da Colliva Edilizia s.r.l. (già Impresa Colliva s.n.c.), sia l’appello incidentale proposto congiuntamente da C.G., + ALTRI OMESSI ;

che la Corte d’appello, per quanto rileva, ha affermato la infondatezza dell’appello incidentale attesa la incontestabile assenza della imprescindibile espressione nella forma scritta ab substantiam – prevista non solo per il contratto definitivo ma anche per il contratto preliminare che abbia ad oggetto beni immobili – della volontà di alienare;

che gli stessi appellanti incidentali, ha rilevato la Corte territoriale, avevano dedotto che la volontà delle parti si era espressa in maniera inequivoca al punto da concretizzarsi nel perfezionamento del sinallagma attraverso lo scambio tra denaro e consegna della cosa, in tal modo rendendo palese l’assenza di una specifica censura contro il corretto rilievo del primo giudice circa l’idoneità dei documenti di quietanza a documentare nulla più che l’avvenuto pagamento;

che per la cassazione di questa sentenza C.G., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva;

che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione di legge, dolendosi del fatto che il Tribunale prima e la Corte d’appello poi non abbiano ritenuto sussistenti i contratti preliminari, avendo essi documentalmente provato l’accordo, la causa e l’oggetto di quei contratti, per i quali risultava osservata anche la forma scritta, consistente oltre che nelle quietanze, nelle comunicazioni con le quali l’Impresa si impegnava a consegnare le chiavi dei boxes, conformemente alla prassi di dare anticipata esecuzione ai contratti preliminari;

che, a conclusione del motivo, i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “Se non sia illegittima per violazione di legge ex artt. 1325, 1351, 1362, 2932 cod. civ., una decisione con la quale il Giudice, con riguardo ad una fattispecie in cui figurano in forma scritta dalle parti l’accordo, la causa e l’oggetto di un negozio, non ne riconosca l’essenza contrattuale e, trattandosi, nel caso di specie, di impegno preliminare, confermato anche da successive dichiarazioni scritte del promittente venditore, non riconosce ai promissari acquirenti la tutela in forma specifica di cui all’art. 2932 cod. civ.”;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione dei rapporti tra le parti e ai documenti prodotti, ai quali è stata apoditticamente negata natura contrattuale;

che, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., i ricorrenti indicano che la sentenza impugnata si appalesa illegittima per il fatto di non aver motivato in modo sufficiente la ritenuta assenza di forma scritta, per quanto esistano agli atti documenti scritti dalle parti, espressivi della volontà di trasferire i beni de quibus agli aspiranti acquirenti, considerati alla stregua di meri documenti di quietanza;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza impugnata ha, da un lato, escluso l’esistenza di alcun contratto preliminare e, contestualmente, in più punti, ha fatto invece riferimento a pattuizioni (non a trattative) intercorse tra le parti;

che i medesimi ricorrenti hanno notificato e iscritto altro ricorso nei confronti della medesima sentenza della Corte d’appello di Genova, iscritto al R.G. n. 8866 del 2009;

che l’intimata Colliva Edilizia s.r.l. non ha svolto attività difensiva neanche in questo giudizio;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., sono state redatte relazioni ai sensi di tale norma, che sono state notificate alle parti e comunicate al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nelle relazioni depositate il 17 giugno 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e per inidoneità del quesito di diritto.

1 ricorrenti, invero, censurano la sentenza impugnata, che ha chiaramente escluso, anche sulla base delle allegazioni dei medesimi ricorrenti, appellanti incidentali, l’esistenza di un contratto preliminare del quale poter chiedere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., richiamando documenti dei quali non viene riprodotto in ricorso il contenuto e formulando un quesito di diritto che postula l’esistenza di atti che dimostrerebbero invece l’esistenza del contratto preliminare.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, dal momento che i ricorrenti denunciano omissioni o insufficienze della motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad atti dei quali non viene riprodotto il contenuto nel ricorso.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la denunciata contraddittorietà non sussiste, posto che in nessun passaggio argomentativo la Corte d’appello ha dato atto della esistenza di documenti che avrebbero potuto integrare il contratto preliminare del quale veniva chiesta l’esecuzione. Le argomentazioni svolte con riferimento all’appello principale della Colliva Edilizia s.r.l., infatti, attengono esclusivamente alla valutazione di un comportamento, l’aver consentito l’occupazione dei boxes in attesa della definizione del contratto, e se rilevano ai fini della affermazione della insussistenza di un diritto della appellante principale alla indennità richiesta, non offrono alcun sostegno alla tesi dei ricorrenti secondo cui le parti avrebbero sottoscritto documenti aventi un chiaro contenuto negoziale, idonei a fondare la proposta azione ex art. 2932 cod. civ..

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione della causa in camera di consiglio, dovendo il ricorso essere rigettato”.

Considerato che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.);

che, successivamente alla comunicazione delle relazioni, i ricorrenti C.G., + ALTRI OMESSI hanno depositato atto di rinuncia al ricorso;

che analogo atto ha depositato prima dell’adunanza in camera di consiglio, TA.PA.;

che, dunque, con riferimento ai ricorrenti ora menzionati, non essendovi stata costituzione della società intimata, deve essere dichiarata l’estinzione dei processi;

che, quanto alla posizione della ricorrente P.L., non rinunciante, il ricorso deve essere esaminato nel merito;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso di P.L. va quindi rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata società svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara estinti i processi introdotti con i ricorsi proposti da C.G., + ALTRI OMESSI .

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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